Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4986 del 28/02/2011

Cassazione civile sez. VI, 28/02/2011, (ud. 27/01/2011, dep. 28/02/2011), n.4986

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

F.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE rappresentato e difeso

dall’Avvocato DENNETTA TERESA giusta procura in calce all’atto di

citazione;

– ricorrente –

contro

M.C. (OMISSIS);

– intimato –

avverso il provvedimento RG 197/09 del TRIBUNALE di UDINE SEZIONE

DISTACCATA DI PALMANOVA del 10/2/10, depositata l’11/02/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/01/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO

GIOVANNI RUSSO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Quanto segue:

p. 1. L’Avvocato F.A. ha proposto istanza di regolamento di competenza avverso l’ordinanza riservata dell’11 febbraio 2010, con la quale il Giudice Istruttore del Tribunale di Udine, sezione Distaccata di Palmanova, in composizione monocratica, investito (con atto di citazione notificato il 5 ottobre 2009) da M.C. di una domanda di condanna al risarcimento di danni per responsabilità professionale in relazione ad un intercorso mandato ad litem, dopo avere disatteso un’eccezione di nullità dell’atto di citazione, ha disatteso l’eccezione di incompetenza territoriale proposta da esso ricorrente con l’invocazione del cd.

foro del consumatore, ha ritenuto di non dar corso alla chiamata in garanzia di un terzo formulata dal F. ed in fine, dopo tali valutazioni, ha disposto la prosecuzione del giudizio, assegnando alle parti i termini di cui all’art. 183 c.p.c., comma 3, e rinviando alla successiva udienza del 23 giungo 2010.

L’istanza di regolamento di competenza si duole della valutazione espressa dal Tribunale sulla competenza.

L’intimato non ha resistito.

p. 2. Prestandosi l’istanza di regolamento d’ufficio ad essere trattata con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c., è stata redatta relazione ai sensi di tale norma, la quale è stata notificata al ricorrente e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Considerato quanto segue:

p. 1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., sono state esposte le seguenti considerazioni, giustificative della trattazione ai sensi di detta norma del ricorso:

” (…) 3. – Il ricorso appare inammissibile perchè proposto contro un provvedimento che non può essere considerato decisivo della competenza alla stregua dell’art. 42 c.p.c., nel testo novellato dalla L. n. 69 del 2009, art. 45, che in esso ha sostituito la parola “sentenza” con quella “ordinanza”, così adeguando la norma alla nuova previsione dell’art. 279 c.p.c., comma 1, siccome novellato dall’art. 46 della citata legge con la previsione che la decisione soltanto sulla competenza, che non definisca il giudizio, debba avere luogo con ordinanza.

In proposito, si deve rilevare che il cambiamento della forma della decisione sulla competenza espresso da tali modifiche normative non ha inciso in alcun modo sul procedimento che in senso dinamico può portare, alla decisione. Esso suppone sempre la rimessione in decisione della causa ai sensi dell’art. 189 c.p.c. e art. 275 c.p.c. (ed ai sensi dello stesso art. 189 c.p.c. in relazione all’art. 281 quinquies per il procedimento di decisione del giudice monocratico).

Occorre, dunque, perchè si possa approdare alla decisione che la causa venga rinviata per la precisazione delle conclusioni o che si faccia luogo hic ci hinde all’invito a precisarle. E’ rimasta, d’altro canto, immutata la norma dell’art. 187 c.p.c. e particolarmente il terzo comma di essa che suppone sempre che la rimessione in decisione della causa sulla questione di competenza debba seguire quel procedimento, potendo altrimenti il giudice, pur interloquendo su di essa e facendolo con l’esternazione di un convincimento espresso o implicito nel senso che la questione possa non essere fondata, disporre in via ordinatoria che essa sia decisa unitamente al merito, salvo poi ricredersi nell’effettiva sede decisoria.

Da tanto discende che anche nel regime della L. n. 69 del 2009, conserva piena validità, nonostante il mutamento della forma del provvedimento decisionale, il mutamento di rotta della giurisprudenza della Corte, che ha segnato l’abbandono dell’orientamento che un tempo era incline a ravvisare decisioni sulla competenza del giudice di merito in provvedimenti in realtà privi del carattere formale della sentenza perchè non conseguenti allo svolgimento della fase di decisione formale con il previo invito a precisare le conclusioni e consistenti esclusivamente nella manifestazione del potere del giudice di delibare la questione di competenza ai fini dell’ulteriore corso del processo, secondi) il meccanismo previsto dall’art. 187 c.p.c., comma 3. Il quale gli consente di non dar corso ad una decisione immediata sulle questioni pregiudiziali di rito e su quelle di merito idonee astrattamente a definire il giudizio mediante il procedimento con cui la decisione dovrebbe avvenire e con la forma finale per essa prevista, cioè ohm soltanto la sentenza. bensì di “accantonarla” fino al momento finale di decisione su tutto il giudizio, esprimendo così una valutazione soltanto interlocutoria, più o meno motivata, ma sempre soggetta alla regola di cui all’art. 177 c.p.c., di inidoneità della questione stessa a definire il giudizio e, quindi, dando corso alla prosecuzione delle attività cui viene sollecitato o che ritenga di far svolgere.

Tale mutamento ha trovato espressione in Cass. sez. un. (ord.) 12.5.2008, n. 11657, la quale, dando ampio conto della pregressa situazione giurisprudenziale e riprendendo un analogo arresto di una precedente decisione, riguardo alla giurisdizione (Cass. sez. un. 13.78.2005, n. 14693), ha così statuito: “Nelle cause attribuite alla competenza del tribunale in composizione monocratica, il giudice unico, che assomma in se le funzioni di istruzione e di decisione, quando ritenga di emettere una decisione definitiva sulla competenza, è tenuto – ai sensi degli artt. 187 e 281 bis cod. proc. civ. – ad invitare le parti a precisare le conclusioni, in tal modo scandendo la separazione fra la fase istruttoria e quella di decisione, non potendosi ritenere che una qualunque decisione assunta in tema di competenza implichi per il giudice l’esaurimento della potestas iudicandi sul punto. (Nella specie, le S.U. hanno dichiarato inammissibile il regolamento di competenza proposto avverso un’ordinanza con la quale il giudice monocratico, senza fare precisare le conclusioni, aveva rigettato l’eccezione di incompetenza sollevata dal convenuto e contestualmente provveduto all’ammissione della prova testimoniale).”. Le stesse Sezioni Unite hanno ribadito che “Il giudice che intenda pronunciare separatamente sulla giurisdizione o sulla competenza deve invitare le parti a precisare le conclusioni, sicchè, il provvedimento che abbia emesso in difetto di detto invito assume natura meramente ordinatoria. Ne consegue che la pronuncia con cui il giudice di pace abbia statuito (come nella specie) sull’eccezione di difetto di giurisdizione senza previamente invitare le parti a precisare le conclusioni ha natura di ordinanza e non è, come tale, preclusiva del regolamento di giurisdizione ai sensi dell’art. 41 cod. proc. civ.” (Cass. sez. un. 10.12.2010, n. 25798). Nel solco dell’insegnamento delle Sezioni Unite (che risulta ribadito da numerosissime decisioni rese dalla Struttura Unificata per l’esame preliminare dei ricorsi civili, pur se non massimate), Cass. (ord.) 20.3.2010 n. 6825 ha, poi, affermato quanto segue:

®Nelle cause attribuite alla competenza del tribunale in composizione monocratica, il giudice unico, che assomma in sè le funzioni di istruzione e di decisione, quando ritenga di emettere una decisione definitiva sulla competenza, è tenuto – ai sensi degli artt. 187 e 281 bis cod. proc. civ. – ad invitare le parti a precisare le conclusioni, in tal modo scandendo la separazione fra la fase istruttoria e quella di decisione, non potendosi ritenere che una qualunque decisione assunta in tema di competenza implichi per il giudice l’esaurimento della “potestas iudicandi” sul punto”.

Sulla base di questo orientamento è stata ormai superata, come s’è già notato, tutta quella giurisprudenza della Suprema Corte che era propensa a ravvisare decisioni sulla competenza in affermazioni di sussistenza della competenza formulate dal giudice solo nell’ambito di provvedimenti giustificativi dell’ammissione di istanze probatorie, previa rilevazione dell’infondatezza dell’eccezione di incompetenza, oppure in funzione di provvedimenti anticipatori come la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo (si veda, già, Cass. (ord.) 15.6.2006 n. 13765), o dell’emissione di un’ordinanza-ingiunzione ai sensi dell’art. 186 ter c.p.c., nella cui motivazione si sia affermata la competenza del giudice adito.

Giurisprudenza che aveva avuto l’effetto improprio di far assumere al regolamento di competenza una vera e propria funzione preventiva, cioè esplicantesi prima di un’effettiva decisione sulla competenza.

Il nuovo ed ormai consolidato orientamento deve trovare applicazione nel caso in esame, con la conseguenza che si deve constatare che l’impugnato provvedimento non appare definibile come decisione affermativa della competenza impugnabile con l’istanza di regolamento, in quanto non v’è stata alcuna fase di rimessione in decisione della controversia, previa precisazione delle conclusioni.

Il provvedimento si presenta reso dal Tribunale come espressione dell’intenzione di accantonare ogni decisione sulla competenza al momento della decisione sul merito, siccome prevede l’art. 187 c.p.c., comma 3. La valutazione espressa sulla competenza non è ultimativa ed il Tribunale in sede decisoria non vi sarà vincolato.

Da tanto l’inammissibilità dell’istanza di regolamento”.

p. 2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali, del resto, non sono stati mossi rilievi.

L’istanza di regolamento di competenza è, dunque, dichiarata inammissibile sulla base del seguente principio di diritto: “Anche a seguito del mutamento della forma della decisione “soltanto” sulla competenza da parte della L. n. 69 del 2009 e della sostituzione della forma dell’ordinanza a quella della sentenza, la decisione affermativa della competenza suppone sempre la rimessione in decisione della causa ai sensi dell’art. 189 c.p.c. e art. 275 c.p.c. (ed ai sensi dello stesso art. 189 c.p.c. in relazione all’art. 281 quinquies per il procedimento di decisione del giudice monocratico), cioè il previo invito alla precisazione delle conclusioni. Ne discende che ove nel giudizio davanti ad un magistrato in composizione monocratica il giudice esterni espressamente o implicitamente in un’ordinanza, senza avere dato corso al procedimento decisionale mediante invito alla precisazione delle conclusioni, un convincimento sulla sussistenza della competenza e dia provvedimenti per la prosecuzione del giudizio, detta ordinanza non ha natura di decisione affermativa della competenza impugnabile ai sensi dell’art. 42 c.p.c., bensì di valutazione provvisoria (espressa od implicita) sulla competenza ai sensi dell’art. 187 c.p.c., comma 3, cioè confermabile ovvero revocabile e ridiscutibile in sede di decisione finale sul giudizio, onde l’istanza di regolamento di competenza avverso di essa proposta è inammissibile”.

Il giudizio andrà riassunto nel termine di mesi tre dalla comunicazione del deposito della presente ordinanza.

Non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di regolamento.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile l’istanza di regolamento di competenza. Fissa per la riassunzione termine di mesi tre dalla comunicazione del deposito della presente. Nulla per le spese del giudizio di regolamento.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 27 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2011

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