Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4986 del 24/02/2021

Cassazione civile sez. trib., 24/02/2021, (ud. 26/11/2020, dep. 24/02/2021), n.4986

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. PERRINO Angel – M. –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. CHIESI Gian A – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22208-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore

p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA DEI

PORTOGHESI, n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rapp. e dif.;

– ricorrente –

contro

SETIN S.R.L., (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante

p.t., elett.te dom.to in ROMA, al LONGOTEVERE DEI MELLINI, n. 17,

presso lo studio dell’AVV. ORESTE CANTILLO che, unitamente all’AVV.

GUGLIELMO CANTILLO, lo rapp. e dif., in virtù di procura speciale a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 442/4/12 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, sez. st. di SALERNO, depositata il

30/08/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/11/2020 dal Consigliere Dott. GIAN ANDREA CHIESI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che l’AGENZIA DELLE ENTRATE provvide, nei confronti della SETIN S.R.L., a riprese per I.R.E.S., I.R.A.P. ed I.V.A., oltre sanzioni, relativamente all’anno di imposta 2005, quale conseguenza dello scostamento riscontrato tra il reddito di impresa dichiarato e quello emergente dagli studi di settore; che la contribuente impugnò l’avviso di accertamento innanzi alla C.T.P. di Salerno la quale, con sentenza 414/1/10, rigettò il ricorso;

che tale decisione fu appellata dalla SETIN innanzi alla C.T.R. della Campania, sez. st. di Salerno, la quale, con sentenza 442/4/12, depositata il 30.8.2012, accolse il gravame affermando – per quanto in questa sede ancora interessa l’illegittimità dell’avviso di accertamento impugnato, siccome (a) fondato, sotto il profilo motivazionale, sul solo scostamento dei ricavi dichiarati rispetto a quelli emergenti dallo studio di settore e (b) non preceduto dalla necessaria preventiva attivazione del contraddittorio procedimentale con la società contribuente;

che avverso tale decisione l’AGENZIA DELLE ENTRATE ha quindi proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi; si è costituita, con controricorso, la SETIN S.R.L., la quale ha depositato, altresì, memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.;

considerato che con il primo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la C.T.R. affermato l’illegittimità dell’avviso di accertamento impugnato sulla base di circostanze – la mancata attivazione del contraddittorio e la motivazione della ripresa fondata sul mero scostamento dallo studio di settore non corrispondenti a quelle emergenti dalla piana e cursoria lettura di detto provvedimento;

che con il secondo motivo la difesa dell’AGENZIA ripropone (sempre in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) la medesima censura, sia pure in termini di nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione, giacchè “un attento esame degli atti avrebbe dovuto condurre il Collegio ad acclarare la legittimità degli accertamenti impugnati, in quanto fondati su pvc redatto in contraddittorio con la parte, con rideterminazione del reddito secondo i dati contabili forniti dall’azienda” (cfr. ricorso, p. 11, primo cpv.);

che con il terzo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 e art. 39, comma 2, nonchè del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51 per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto necessaria l’attivazione del contraddittorio procedimentale, a fronte di un atto impositivo di rideterminazione di reddito fondato su p.v.c. redatto – esso stesso – in contraddittorio con il contribuente in seguito a verifica ispettiva con accesso aziendale;

che i motivi – suscettibili di trattazione congiunta, per identità di questioni agli stessi sottese – sono fondati;

che dalla lettura dello stralcio dell’avviso di accertamento riprodotto in ricorso (ai fini della specificità dei mezzi di gravame, ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), nonchè in controricorso alla p. 11, sub 2.1, emerge chiaramente che le riprese in questione, contrariamente a quanto affermato dalla C.T.R, non derivarono da una automatica applicazione degli studi di settore quanto, piuttosto, dalla rielaborazione dei dati dagli stessi evincibili, effettuata sulla base degli “elementi contabili dichiarati dal contribuente” in sede di ispezione. Tale circostanza, peraltro, consente di superare agevolmente anche l’ulteriore profilo di illegittimità evidenziato dalla C.T.R., per cui l’avviso di accertamento in questione sarebbe nullo, per mancata attivazione del contraddittorio procedimentale con la SETIN: a) sotto un primo profilo, in quanto, trattandosi di p.v.c. redatto in contraddittorio con la contribuente, quest’ultima già durante le operazioni di verifica ha potuto fare valere le proprie giustificazioni (cfr. Cass., Sez. 5, 20.11.2020, n. 26444); b) sotto un diverso aspetto, giacchè l’Ufficio, mediante la relatio a detto p.v.c., ha fatto riferimento ad elementi già noti alla contribuente – la quale, pertanto, può adeguatamente spiegare le proprie difese al riguardo, sia negando i fatti costitutivi della pretesa fiscale, sia contrastando le risultanze dell’atto impositivo mediante acquisizione di ulteriore documentazione e di altri elementi probatori idonei a dimostrare la insussistenza della pretesa fiscale – senza perciò arrecare alcun pregiudizio al corretto svolgimento del contraddittorio (arg., da ultimo, da Cass., Sez. 5, 17.9.2020, n. 19381);

ritenuto che il ricorso debba essere, pertanto, accolto e, per l’effetto, la sentenza impugnata cassata, con rinvio della causa alla C.T.R. della Campania, sez. st. di Salerno, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Per l’effetto, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla C.T.R. della Campania, sez. st. di Salerno, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Civile Tributaria, il 26 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2021

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