Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4986 del 21/02/2019

Cassazione civile sez. VI, 21/02/2019, (ud. 24/10/2018, dep. 21/02/2019), n.4986

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14533-2017 proposto da:

BINGO DORO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

T.A., elettivamente domiciliati in ROMA, LARGO DEI COLLI ALBANI

14, presso lo studio dell’avvocato NATALE PERRI, che li rappresenta

e difende;

– ricorrenti –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante in proprio e quale procuratore

speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI I.N.P.S.

(S.C.C.I.) S.p.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto

medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D’ALOISIO,

ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO,

ESTER ADA VITA SCIPLINO;

– controricorrente –

contro

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DTL DI REGGIO EMILIA;

– intimato –

ricorso successivo

ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI PARMA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente successivo –

contro

BINGO DORO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

T.A., elettivamente domiciliati in ROMA, LARGO DEI COLLI ALBANI

14, presso lo studio dell’avvocato NATALE PERRI, che li rappresenta

e difende;

– controricorrenti successivi –

avverso la sentenza n. 271/2017 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 20/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/10/2018 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS.

Fatto

RILEVATO

– che, con sentenza del 20 aprile 2017, la Corte d’Appello di Bologna, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Reggio Emilia – che, riuniti il ricorso proposto da Bingo d’Oro S.r.l. e da T.A., in proprio e quale legale rappresentante della Società nei confronti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e della Direzione territoriale del Lavoro di Reggio Emilia avverso le ordinanze ingiunzioni nn. 639/13 e 640/13 emesse dalla predetta DTL relativa al pagamento delle sanzioni amministrative previste per gli illeciti relativi all’impiego irregolare da un giorno a due mesi per 32 lavoratori e all’illegittima costituzione di un rapporto di apprendistato per 9 lavoratori, nonchè il successivo ricorso proposto dalla stessa Società avverso l’avviso di addebito notificatole dall’INPS per contributi e sanzioni richiesti sulla base del verbale della DPL di Reggio Emilia in data 30.6.2009, aveva confermato le ordinanze ingiunzioni e annullato l’avviso di addebito nella parte relativa alle sanzioni civili per effetto della sentenza n. 254/2014 della Corte costituzionale annullava l’ordinanza ingiunzione n. 639/13 della DTL di Reggio Emilia nella parte relativa alle sanzioni amministrative D.L. n. 223 del 2006, ex art. 36 bis, comma 7, conv. in L. n. 248 del 2006, confermando nel resto la pronunzia di primo grado;

– che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto tempestivo ed ammissibile il gravame proposto dalla Società e da T.A. ma, di contro, le censure da questi mosse insuscettibili di inficiare l’iter logico giuridico seguito dal primo giudice basato su una pluralità di prove ed argomenti di prova convergenti tra loro e, comunque, non dovute le sanzioni civili di cui al citato art. 36 bis, comma 7, per aver essere nel frattempo la Corte costituzionale dichiarato, con sentenza n. 254/2014, l’incostituzionalità della predetta norma;

– che per la cassazione di tale decisione ricorrono la Società e T.A., affidando l’impugnazione a tre motivi cui resiste, con controricorso, l’INPS e ricorre altresì l’Ispettorato territoriale del Lavoro di Parma-Reggio Emilia – Sede di Reggio Emilia, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resistono, con controricorso, la Società ed il T.;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;

Diritto

CONSIDERATO

– che, con il primo motivo, la Società ed il T., proponenti il primo ricorso, deducono la nullità della sentenza resa dalla Corte territoriale, che assume essere del tutto carente di motivazione per averla la Corte medesima espressa, per di più in termini del tutto acritici, per relationem alla pronunzia di primo grado;

– che, con il secondo motivo, i medesimi ricorrenti, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 2699 e 2700 c.c. nonchè l’erronea valutazione del materiale istruttorio, imputano alla Corte territoriale di aver fondato su di un superficiale apprezzamento dei mezzi di prova il convincimento in ordine all’assolvimento da parte dell’INPS dell’onere della prova delle violazioni contestate;

– che, con il terzo motivo, denunciando un vizio di motivazione in una con la violazione e falsa applicazione dell’art. 246 c.p.c., ancora gli stessi ricorrenti lamentano il rilievo che la Corte territoriale ha inteso attribuire alle dichiarazioni di un unico teste la cui attendibilità doveva essere, al contrario, piuttosto che esaltata, posta in dubbio stante il contenzioso in essere tra questi e la Società;

– che, dal canto suo, l’Ispettorato territoriale del Lavoro Parma-Reggio Emilia – Sede di Reggio Emilia, proponente il secondo ricorso, con l’unico motivo, nel denunciare la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 223 del 2006, art. 36 bis, comma 7, conv. in L. n. 248 del 2006, lamenta la non conformità a diritto della decisione di annullamento dell’ordinanza ingiunzione n. 639/13 per essere l’invocata pronunzia di incostituzionalità, in quanto limitata alla comminatoria di sanzioni civili in aggiunta a quella amministrativa prevista dalla medesima norma, tale da non legittimare il disposto integrale annullamento;

– che tutti i motivi di cui al primo ricorso, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, devono ritenersi inammissibili, atteso che le censure mosse nei termini in cui sono formulate, dalla carenza assoluta di motivazione, all’efficacia probatoria riconosciuta al contenuto intrinseco dell’accertamento ispettivo, all’omessa considerazione dell’incapacità a testimoniare o quantomeno della condizione di inattendibilità del teste, passano tutte attraverso la mera confutazione dell’iter valutativo seguito, seppur, ma legittimamente, ripercorrendo quello compiuto dal primo giudice, dalla Corte territoriale nel suo libero apprezzamento del materiale istruttorio, peraltro neppure più censurabile in questa sede, stante il conforme esito negativo di entrambi i gradi di merito;

– che, di contro, il motivo di cui al secondo ricorso merita accoglimento, risultando in effetti la pronunzia della Corte costituzionale sull’illegittimità del citato art. 36 bis, comma 7, limitata alla comminatoria delle sole sanzioni civili e non della sanzione amministrativa cui aveva contestuale riferimento l’ordinanza ingiunzione annullata dalla Corte territoriale;

– che, pertanto, condividendosi la proposta del relatore, mentre il primo ricorso va dichiarato inammissibile, il secondo va accolto ed, in relazione ad esso la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Bologna, in diversa composizione, che provvederà in conformità, disponendo, altresì, per l’attribuzione delle spese del presente giudizio di legittimità;

PQM

La Corte dichiara inammissibile il primo ricorso e accoglie il secondo ricorso, cassa la sentenza impugnata, in relazione al ricorso accolto e rinvia, anche per le spese alla Corte d’Appello di Bologna, in diversa composizione.

Ai sensi del D.P.R. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrentè, de l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 24 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2019

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