Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4985 del 28/02/2011

Cassazione civile sez. VI, 28/02/2011, (ud. 27/01/2011, dep. 28/02/2011), n.4985

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Tribunale di

Forlì con ordinanza RG 433/08 del 29/10/09 depositata il 4/11/09 nel

procedimento pendente tra:

MARILU’ FASCHION DI MONTALTI LUCIANA & C. SNC (OMISSIS);

REGI SRL;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27/01/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO

GIOVANNI RUSSO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

p. 1. Il Tribunale di Forlì, con ordinanza del 4 novembre 2009 ha sollevato conflitto di competenza avverso la sentenza del 26 novembre 2007, con la quale il Giudice di pace di Forlì, investito dalla Marilù Faschion s.n.c. di Montalti Luciana & C. di un’opposizione avverso il decreto ingiuntivo ottenuto nei suoi confronti dalla s.r.l. Regi e di una domanda riconvenzionale eccedente la competenza per valore del giudice di pace, ha dichiarato la propria incompetenza su tutta la controversia, in ragione della necessità di assicurare il simultaneus processus, rimettendo le parti davanti al Tribunale.

A seguito della riassunzione, avvenuta con atto dell’opponente per l’udienza del 25 giugno 2008, si è costituita l’opposta instando lo spostamento dell’udienza per chiamare in causa un terzo e la prima udienza è stata differita al 19 novembre 2008. L’opposta ha notificato l’atto di chiamata in causa della terza Tirrena s.p.a., che è rimasta contumace. Nella detta udienza il Tribunale ha concesso un rinvio “per gli stessi incombenti” all’udienza del 16 gennaio 2009 per consentire la nomina di un nuovo difensore all’opposta. Ha, altresì, riservato “all’esito ogni statuizione sulla competenza”. All’udienza de 16 gennaio 2009, sulla costituzione di un nuovo difensore per l’opposta, il Tribunale, senza nulla osservare, ha rinviato per precisazione delle conclusioni all’udienza del 19 maggio 2009. In tale udienza sono state precisate le conclusioni ed il Tribunale ha concesso termine le conclusionali e le repliche. All’esito ha pronunciato l’ordinanza di elevazione del conflitto, nella quale, dopo avere rilevato che il Giudice di Pace non avrebbe potuto rimettergli il giudizio di opposizione al decreto, ai fini del simultaneus processus, ha rilevato la propria competenza sulla riconvenzionale e ne ha disposto la separazione rimettendo quanto ad essa le parti nella fase istruttoria, ed ha, invece, elevato il conflitto di competenza quanto alla sola opposizione al decreto.

Nessuna delle parti ha depositato memoria.

2. Prestandosi l’istanza di regolamento d’ufficio ad essere trattata con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c., è stata redatta relazione ai sensi di tale norma, la quale è stata comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Considerato quanto segue:

p. 1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. sono state esposte le seguenti testuali considerazioni, giustificative della trattazione ai sensi di detta norma del ricorso:

“(…) 2. – Il conflitto di competenza si presta ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c..

3. – Esso, infatti, appare inammissibile perchè sollevato dal Tribunale tardivamente.

Infatti, secondo un’ormai consolidata giurisprudenza della Corte (si veda già Cass. n. 5396 del 1999; e, fra tante, Cass. (ord.) n. 11185 del 2008 e Cass. (ord.) n. 5962 del 2006; per il rito del lavoro, Cass. (ord.) n. 1167 del 2007), il potere di elevazione del conflitto, di cui all’art. 45 c.p.c., del giudice della riassunzione a seguito di declaratoria di incompetenza da parte di altro giudice, è soggetto allo stesso termine di preclusione cui l’art. 38 e.p.c. (nella specie applicabile nella versione anteriore alle modifiche ora apportate dalla L. n. 69 del 2009) assoggetta il potere di rilevazione della incompetenza del giudice direttamente adito quanto alla competenza per materia e territorio inderogabile (cui è assimilabile quella funzionale del giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo), che è quella in relazione alla quale il potere di conflitto può essere esercitato.

Ora, nel caso di specie, è vero, come ricorda l’ordinanza di elevazione del conflitto, che il Tribunale nella prima udienza tenutasi dopo il differimento per la chiamata in causa della terza si era riservata ogni decisione sulla competenza, ma a tale riserva alla successiva udienza è seguito l’invito a precisare le conclusioni, di modo che la prima udienza di trattazione cui allude l’art. 38 c.p.c. (o meglio, per quanto afferisce al testo applicabile nella specie, l’art. 38, primo comma, la cui previsione è ora trasferita nel terzo, secondo il testo di cui alla L. n. 69 del 2009) si esaurì ed il giudizio progredì alla fase successiva nella stessa udienza e ciò senza che il potere di conflitto fosse esercitato, come avrebbe dovuto attraverso la manifestazione dell’intento di voler elevare il conflitto, il cui esercizio non richiedeva successivamente, del resto, che la causa fosse rimessa in decisione con la precisazione delle conclusioni e la successiva fase di decisione.

Poichè il detto potere si consumò in quella udienza il Tribunale non poteva esercitarlo con l’ordinanza con cui ha elevato il conflitto.

Anche la trattazione dell’opposizione dovrà, dunque, rimanere davanti al Tribunale”.

2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali non è necessario aggiungere alcunchè.

L’istanza di regolamento di competenza è, dunque, dichiarata inammissibile.

Il giudizio andrà riassunto nel termine di mesi sei dal deposito della presente ordinanza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile l’istanza di regolamento di competenza. Fissa per la riassunzione termine di mesi sei dal deposito della presente.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 27 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2011

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