Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4985 del 21/02/2019

Cassazione civile sez. VI, 21/02/2019, (ud. 11/10/2018, dep. 21/02/2019), n.4985

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19567-2017 proposto da:

R.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato ANTONINO MOLLICA;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati NICOLA VALENTE,

MANUELA MASSA, CLEMENTINA PULLI, EMANUELA CAPANNOLO;

– resistente –

avverso la sentenza n. 24/2017 del TRIBUNALE di RAGUSA, del

27/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’i 1/10/2018 dal Consigliere Relatore Dott. NICOLA

DE MARINIS.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza del 27 gennaio 2017, il Tribunale di Ragusa, chiamato a pronunziarsi nel giudizio di merito che R.G. aveva promosso nei confronti dell’INPS – previa tempestiva dichiarazione di dissenso rispetto alle conclusioni dell’accertamento tecnico preventivo chiesto a fronte del provvedimento emesso dall’istituto di revoca della pensione per inabilità lavorativa di cui fruiva, provvedimento già impugnato con ricorso in via amministrativa, poi rigettato e volto ad ottenere il riconoscimento della propria condizione di inabile al lavoro ed invalido al 100% soggetto ad una assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, con diritto all’indennità di accompagnamento, ATP definito con il riconoscimento in favore del R. di una invalidità limitata all’80% a decorrere dal novembre 2013 espletata la CTU, che confermava al R. lo stato di invalidità all’80% con riduzione di 1/3 dell’attività lavorativa, rilevandone altresì la condizione di portatore di handicap grave, dichiarava inammissibile la domanda attrice intesa ad ottenere il riconoscimento dello stato di handicap grave nonchè la domanda intesa ad ottenere il pagamento di prestazioni assistenziali e rigettava le ulteriori domande;

che la decisione del Tribunale discende dall’aver questo ritenuto la domanda relativa al pagamento di prestazioni assistenziali sottratta alla cognizione del giudice investito del giudizio di merito per essere oggetto esclusivo di questo la sussistenza del requisito sanitario necessario all’erogazione delle prestazioni che siano state oggetto della pretesa specificatamente formulata nel ricorso, inammissibile la domanda riguardante il riconoscimento dello stato di handicap grave, motivato in base al medesimo rilievo per cui la pretesa formulata segna il parametro di riferimento delle conclusioni da rendersi dal CTU in sede di ATP a loro volta oggetto delle contestazioni deducibili nel giudizio di cui all’art. 445 bis, comma 6, insussistente, stante l’adesione all’esito della CTU limitata al riconoscimento dell’invalidità all’80%, il diritto all’indennità di accompagnamento;

che per la cassazione di tale decisione ricorre il R., affidando l’impugnazione a quattro motivi, in relazione alla quale l’INPS si è limitata a depositare procura speciale per la difesa nella successiva udienza;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;

Diritto

CONSIDERATO

che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, imputa al Tribunale di aver acriticamente aderito alle conclusioni del CTU senza tener conto degli ulteriori elementi acquisiti e da quella dissonanti, con specifico riferimento alla relazione dello specialista neurologo di cui lo stesso CTU si era avvalso;

che, con il secondo motivo, posto sotto la rubrica “Contraddittorietà della motivazione e mancata osservazione in relazione ad un punto decisivo della controversia”, il ricorrente lamenta a carico del Tribunale l’erroneità delle pronunce in ordine all’inammissibilità delle domande relative l’una al pagamento delle prestazioni previdenziali, che dichiara essere stata espressamente rinunciata all’udienza dell’1.4.2014, l’altra all’accertamento della sussistenza di uno stato di handicap grave, che, in quanto finalizzata al riconoscimento del diritto all’indennità di accompagnamento con una invalidità del 100%, afferma essere stata proposta nell’iniziale ricorso per ATP e reiterata con l’impugnazione dello stesso;

che, nel terzo motivo, il vizio di contraddittorietà ed illogicità dell’impugnata sentenza è prospettato in ordine al rigetto della domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, erroneamente fondato sulla reiezione dell’istanza da parte del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ragusa, che, invece, come attestato da documentazione in atti, sarebbe stata successivamente accolta;

che, con il quarto motivo, il ricorrente lamenta l’illegittimità della statuizione di condanna alle spese, sostenendo l’inconfigurabilità a suo carico della soccombenza per essere stato riconosciuto invalido all’80% in una situazione di handicap grave;

che, venendo all’esame degli esposti motivi, appare opportuno premettere come la complessiva impugnazione proposta ruoti intorno al dato del rilevazione da parte del CTU della condizione del R. di portatore di handicap grave, dato dal quale il ricorrente desume a contrario l’assunto che è al fondo dell’impugnazione medesima, per il quale, essendo lo stato di handicap grave connotazione propria dell’invalido al 100% con diritto all’indennità di accompagnamento, la condizione di invalido al 100% ed il relativo beneficio, oggetto del richiesto ATP e del giudizio di merito seguito all’impugnazione dell’esito negativo del primo, dovevano essergli riconosciuti, da cui, poi, fa discendere le singole censure in base alle quali a) la CTU che conclude nel senso del disconoscimento delle prestazioni richieste risulterebbe contraddittoria e non meritevole dell’adesione accordatale dal Tribunale; b) la richiesta di riconoscimento dello stato di handicap grave, stante la correlazione con la condizione di invalidità al 100% doveva ritenersi insita nella originaria richiesta di riconoscimento di quest’ultima e pertanto considerarsi pienamente ammissibile; c) la soccombenza non poteva essere accollata al ricorrente, atteso che il rilevato stato di handicap grave implicava il riconoscimento dello stato di invalido al 100% di cui aveva chiesto l’accertamento… f) fermo restando il diritto al beneficio del patrocinio a spese dello Stato comunque concesso dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ragusa;

che a ciò si deve replicare confutando la validità dell’assunto atteso che lo stato di portatore di handicap grave non implica di per sè la condizione di invalido al 100%, oggetto precipuo dell’originario ATP e del successivo giudizio di merito con la conseguenza che a) la CTU cui il Tribunale ha ritenuto di dover aderire non risulta inficiata nè da contraddittorietà nè dall’omessa considerazione di elementi probatori, ivi compresa la relazione del neurologo, della cui decisività non si dà conto, non risultando da alcuno di essi il raggiungimento della percentuale di invalidità pretesa; b) la richiesta di accertamento dello stato di portatore di handicap grave non può ritenersi implicita nella distinta richiesta di accertamento della condizione di invalido al 100% con conseguente inammissibilità della stessa; c) il ricorrente va ritenuto soccombente, essendo stata rigettata all’esito del giudizio di merito la pretesa alla prestazione di cui, relativamente al requisito sanitario, era stato richiesto l’accertamento e, pertanto legittima la sua condanna alle spese del giudizio di merito… d) al cui pagamento è tenuto per essere stato il beneficio al patrocinio a spese dello Stato concesso con specifico riguardo al giudizio penale in cui risulta essere stato coinvolto;

che, pertanto, conformandosi alla proposta del relatore, il ricorso va rigettato;

che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;

che si dà atto dell’insussistenza dei presupposti per il versamento dell’importo pari al contributo unificato versato per il ricorso, essendo stato il ricorrente ammessa al gratuito patrocinio.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 3.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA