Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4984 del 28/02/2011

Cassazione civile sez. VI, 28/02/2011, (ud. 27/01/2011, dep. 28/02/2011), n.4984

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

A.A., elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CORTE

DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avv. NAPPI CIRO;

– ricorrente –

contro

C.A., V.L., V.D., V.P.,

elettivamente domiciliati in ROMA, LARGO DI TORRE ARGENTINA 11,

presso lo studio dell’avvocato DARIO MARTELLA, che li rappresenta e

difende unitamente agli avvocati MARIO CHIUMENTI, NICOLA RASCIO,

giusta procura speciale a margine dello scritto difensivo;

– resistenti –

e contro

F.D., DIRIGENTE DELL’AGENZIA DEL TERRITORIO UFFICIO DI

PUBBLICITA’ IMMOBILIARE DI NAPOLI;

– intimati –

avverso il provvedimento n. 34244/09 del TRIBUNALE di NAPOLI del

5.11.09, depositato l’11/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/01/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

per la ricorrente è solo presente l’Avvocato Ciro Nappi.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO

GIOVANNI RUSSO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Quanto segue:

p. 1. A.A. ha proposto istanza di regolamento di competenza contro V.D., C.A., V. L., V.P., il notaio D.F. ed il Dirigente dell’Agenzia del Territorio-Ufficio di Pubblicità Immobiliare di Napoli avverso l’ordinanza dell’11 novembre 2009 e la successiva ordinanza di rigetto dell’istanza per la sua revoca, pronunciate dal Tribunale di Napoli in un giudizio introdotto da essa ricorrente nei confronti dei suddetti intimati.

Con l’ordinanza dell’11 novembre 2009 il Tribunale ha sospeso il giudizio in attesa della definizione di altro giudizio, introdotto da V.D. contro la A. e pendente presso la Corte di Cassazione, a seguito di ricorso per cassazione proposto dal V. avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli, la quale, in riforma della sentenza di primo grado resa dal Tribunale di Napoli, Sezione Distaccata di Marano, aveva accolto l’appello della stessa A..

All’istanza di regolamento hanno resistito con congiunta memoria i V. e la C., mentre non hanno svolto attività difensiva gli altri intimati.

p. 2. Prestandosi il ricorso per regolamento di competenza ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c., è stata redatta relazione ai sensi di tale norma, la quale è stata notificata agli avvocati delle parti e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Sia la ricorrente sia i resistenti hanno depositato memorie.

Considerato quanto segue:

p. 1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. sono state esposte le seguenti testuali considerazioni:

” (…) 3. ….. Esso, infatti, appare inammissibile per l’inosservanza del requisito di ammissibilità di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, in quanto si fonda sul contenuto della citazione introduttiva dell’altro giudizio, avvenuta nel 2001, sul contenuto della sentenza di primo grado resa in esso (del quale riproduce il dispositivo), sul contenuto dell’appello della A., nonchè della sentenza resa in appello e su quello del relativo ricorso per cassazione avverso di essa, ma si astiene non solo dal riferire – salvo per il dispositivo della sentenza di primo grado – il contenuto di tali atti per la parte che interessa ai fini dello scrutinio della legittimità della sospensione, ma anche dall’indicare se e dove essi fossero stati prodotti nel giudizio di merito e se e dove siano stati prodotti – anche agli effetti della procedibilità di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 – in questa sede.

Ora, è stato già statuito (Cass. (ord.) n. 20535 del 2009 che l’art. 366 c.p.c., n. 6 è applicabile anche al regolamento di competenza e che, non diversamente da quanto è prescritto in tema di ricorso per cassazione, a seguito della riforma ad opera del d.lgs. n. 40 del 2006, la nuova previsione dell’art. 366 cod. proc. civ., comma 1, n. 6, oltre a richiedere la “specifica” indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento, pur individuato in ricorso, risulti prodotto. Tale puntuale indicazione, quando riguardi un documento prodotto in giudizio, postula che si individui dove sia stato prodotto nelle fasi di merito, e, in ragione dell’art. 369 cod. proc. civ., comma 2, n. 4, anche che esso sia prodotto in sede di legittimità, con la conseguenza che, in caso di omissione di tale adempimento, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Tale principio è stato affermato proprio in relazione alla proposizione di un regolamento di competenza avverso un provvedimento di sospensione del processo.

Alla stregua di tale principio, tanto più rilevante, considerato che nell’istanza di regolamento nemmeno si specifica se la produzione dei detti atti era avvenuta nel giudizio di merito, il ricorso appare inammissibile”.

p. 2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali, del resto, non sono stati mossi rilievi da parte della ricorrente: infatti, nella sua memoria la ricorrente ignora il rilievo di inammissibilità svolto dalla relazione e la giurisprudenza da essa evocata e ragiona – peraltro genericamente – del rilievo di difetto di autosufficienza formulato dai resistenti nella loro memoria di costituzione con il richiamo di due decisioni di questa Corte.

Il ricorso è, dunque, dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di regolamento seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione ai resistenti delle spese del giudizio di regolamento, liquidate a favore di ognuno in Euro millecinquecento, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 27 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2011

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