Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4984 del 24/02/2021

Cassazione civile sez. trib., 24/02/2021, (ud. 26/11/2020, dep. 24/02/2021), n.4984

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. PERRINO Angel – M. –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. CHIESI Gian A – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11109-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore

p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA DEI

PORTOGHESI, n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rapp. e dif.;

– ricorrente –

contro

B.D., (C.F. (OMISSIS)), nella qualità di titolare della

omonima ditta individuale, rapp. e dif., in virtù di procura

speciale a margine della memoria di costituzione, dall’AVV. ALFONSO

VALORI, unitamente al quale è elett.te dom.to in ROMA, alla VIA

DELLA PANETTERIA, n. 15, presso lo studio dell’AVV. MARISTELLA

RUSSO;

– resistente –

avverso la sentenza n. 142/1/12 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE delle MARCHE, depositata il 25/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/11/2020 dal Consigliere Dott. GIAN ANDREA CHIESI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che l’AGENZIA DELLE ENTRATE notificò nei confronti della DITTA INDIVIDUALE B.D. tre avvisi di accertamento per varie riprese a titolo di I.R.P.E.F., I.R.A.P., I.V.A., minor perdita di impresa ed omessa regolarizzazione di acquisti senza fattura relative agli anni di imposta 2004-2006, quale conseguenza del rinvenimento di contabilità parallela ascrivibile alla contribuente, dalla quale risultavano dati difformi da quelli evincibili dalla documentazione fiscale ufficiale;

che il B. impugnò detti provvedimenti innanzi alla C.T.P. di Macerata che, con sentenza 269/2/10, accolse parzialmente il ricorso, confermando la legittimità del solo recupero operato dall’ufficio relativamente all’omessa regolarizzazione di acquisti senza fattura ed annullando, per la residua parte, le riprese per cui è causa;

che tale decisione fu impugnata, rispettivamente in via principale ed incidentale, dall’AGENZIA DELLE ENTRATE e da B.D., nella qualità, innanzi alla C.T.R. delle Marche la quale, con sentenza 142/1/12, depositata il 25.10.2012, respinse entrambi i gravami;

che avverso tale decisione l’AGENZIA DELLE ENTRATE ha quindi proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi; si è costituito, ai soli fini della eventuale partecipazione alla pubblica udienza, B.D., nella qualità, il quale ha depositato, altresì, memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.; considerato che in via preliminare va dichiarata l’ammissibilità delle memorie illustrative depositate dalla parte resistente, pur in mancanza di costituzione mediante notifica e deposito del controricorso (cfr., da ultimo, Cass., Sez. 5, 28.2.2020, n. 5508, Rv. 657368-01 e, più recentemente, Cass., Sez. 5, 15.10.2020, n. 22362, non massimata);

che con il primo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d nonchè del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 e art. 2697 c.c., per avere la C.T.R. escluso la legittimità delle riprese operate dall’Ufficio, nonostante l’avvenuto rinvenimento, presso i locali della ditta contribuente, di contabilità parallela, ascrivendo, peraltro, all’ufficio l’onere di dimostrare l’effettivo scostamento rispetto ai redditi ufficialmente dichiarati dal contribuente;

che con il terzo motivo la difesa dell’AGENZIA si duole (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) dell’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti e, precisamente, nel consistere la contabilità parallela rinvenuta presso i locali del contribuente in un “vero bilancio CEE a sezioni contrapposte”, la cui valenza probatoria non sarebbe inficiata dalle ulteriori circostanze evidenziate dalla C.T.R. (Le. la discrasia con la contabilità ufficiale rispetto a debiti verso I.N.P.S., I.N.A.I.L. ed erario, il contenimento del ROE del contribuente, ricostruito attraverso la detta contabilità parallela, rispetto a quello di altre imprese del settore, il ricorso del B. alla procedura di concordato preventivo);

che i motivi – i quali coinvolgono l’esame di questioni connesse e, dunque, possono essere trattati congiuntamente – sono in parte infondati, in parte inammissibili;

che è consolidato l’insegnamento di questa Corte, in virtù del quale la “contabilità in nero” (nella specie, i bilanci redatti secondo la normativa CEE, sottoscritti dal B.), rappresenta un valido elemento indiziario, dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza prescritti dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 dovendo ricomprendersi tra le scritture contabili disciplinate dagli artt. 2709 e ss. c.c. tutti i documenti che registrino, in termini quantitativi o monetari, i singoli atti d’impresa, ovvero rappresentino la situazione patrimoniale dell’imprenditore ed il risultato economico dell’attività svolta: sicchè, detta “contabilità in nero”, per il suo valore probatorio, legittima di per sè, ed a prescindere dalla sussistenza di qualsivoglia altro elemento, il ricorso all’accertamento induttivo di cui al citato art. 39, incombendo al contribuente l’onere di fornire la prova contraria, al fine di contestare l’atto impositivo notificatogli (cfr. ex multis, per l’accertamento delle imposte sui redditi, Cass., Sez. 5, 16.11.2011, n. 24051, Rv. 620184-01; per quanto concerne l’1.V.A., Cass., Sez. 5, 30.5.2012, n. 8625, Rv. 622939-01);

che tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dell’AGENZIA DELLE ENTRATE, la C.T.R. ha escluso che il rinvenimento di bilanci redatti secondo norme CEE con nota integrata, potesse giustificare, nella specie, l’accertamento del maggior reddito poi imputato al contribuente, valorizzando “a discarico” del contribuente proprio quegli stessi elementi che la difesa erariale ritiene, invece, esser stati pretermessi (cfr. motivazione della sentenza impugnata, pp. 3-4): sicchè non solo deve escludersi il vizio motivazionale di cui al terzo motivo ma, rispetto alle censure svolte con il primo, ritiene la Corte che i giudici di appello abbiano correttamente ripartito tra le parti l’onere probatorio, ritenendo assolto quello gravante sul contribuente. Relativamente a tali considerazioni, peraltro, non può non evidenziarsi come le censure complessivamente svolte con entrambi i mezzi in esame finiscano per sollecitare, in ogni caso, una inammissibile rilettura del materiale istruttorio e, dunque, in una nuova formulazione del giudizio di fatto, rimessa al giudice di merito e certamente non consentita a questa Corte di legittimità (arg. da Cass., Sez. 1, 5.8.2016, n. 16526, Rv. 641325-01);

che con il secondo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) l’insufficienza e contraddittoria motivazione su fatti decisivi e controversi del giudizio, con precipuo riferimento alla natura e funzione della contabilità parallela rinvenuta presso i locali del contribuente;

che il motivo è inammissibile;

che trattandosi di sentenza depositata in data 25.10.2012, trova applicazione, rispetto ad essa, il testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come novellato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con mod. dalla L. n. 134 del 2012, con conseguente con conseguente inammissibilità del vizio di motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso vada rigettato, con condanna dell’AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t, al pagamento, in favore della DITTA INDIVIDUALE B.D., delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

Rigetta il ricorso. Per l’effetto, condanna l’AGENZIA DELLE ENTRATE, al pagamento, in favore della DITTA NDIVIDUALE B.D., delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 15.000,00 (quindicimila/00), oltre 15% su tale importo per rimborso spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Civile Tributaria, il 26 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2021

 

 

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