Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4984 del 21/02/2019

Cassazione civile sez. VI, 21/02/2019, (ud. 11/10/2018, dep. 21/02/2019), n.4984

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19464-2017 proposto da:

P.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI GRACCHI 130,

presso lo studio dell’avvocato TERESINA TITINA MACRI’, rappresentato

e difeso dagli avvocati RAFFAELE CAGGIANO, GAETANO ARANEO;

– ricorrente –

contro

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dagli avvocati ANTONIO MURANO, VINCENZO PAOLINO;

– controricorrente –

e contro

C.R., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dagli avvocati ANTONIO MURANO, VINCENZO PAOLINO;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

– ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 149/2017 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 19/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata dell’11/10/2018 dal Consigliere Relatore Dott. NICOLA DE

MARINIS.

Fatto

RILEVATO

Che, con sentenza del 19 giugno 2017, la Corte d’Appello di Potenza confermava la decisione resa dal Tribunale di Potenza e accoglieva parzialmente la domanda proposta da C.G. nei confronti di P.P. titolare in (OMISSIS) di una ricevitoria di giochi e scommesse denominata Tuttototo, che assumeva di gestire in società di mero fatto con C.R., padre dell’istante e cognato del P. e pertanto chiamato in causa da quest’ultimo, riconoscendo, in relazione al rapporto di lavoro subordinato in essere tra le parti dall’8.9.2000 al 17.12.2007, dovute, sulla base del CCNL di settore ed in relazione alla prestazione eccedente il normale orario di lavoro costantemente resa, parte delle differenze retributive rivendicate, in particolare a titolo di straordinario e TFR e condannando il P. al pagamento delle medesime;

che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto il richiesto accertamento della società di fatto tra il P. ed il C. padre questione incidentale non dirimente nei rapporti tra datore di lavoro e dipendente, in ogni caso non provata la sussistenza della società di fatto tra i due, provato lo svolgimento delle prestazioni di lavoro straordinario;

che per la cassazione di tale decisione ricorre il P., affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resistono, con controricorso, sia C.G. che C.R., il quale, a sua volta, propone ricorso incidentale, articolato su un unico motivo, in relazione al quale il P. non svolge difesa alcuna;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio non partecipata;

che il ricorrente nelle more ha depositato memoria recante tra l’altro la comunicazione dell’intervenuto fallimento del P. e la richiesta di interruzione del giudizio.

Diritto

CONSIDERATO

che, esclusa, per essere il giudizio di cassazione ad impulso d’ufficio, l’operatività della dichiarazione di fallimento quale causa di interruzione del medesimo, questa Corte procede all’esame dei ricorsi, principale e incidentale, qui presentati;

che, con il primo motivo, il ricorrente principale, nel denunciare il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio imputa alla Corte territoriale di aver dato rilievo al difetto di allegazione di elementi significativi del dedotto vincolo societario, disconoscendo la rilevanza che, con specifico riguardo alla condizione di incompatibilità con il coinvolgimento nell’attività commerciale derivante a carico del C.R. dal suo status di dipendente pubblico, venivano ad assumere evidenze istruttorie viceversa confermative dell’esistenza in fatto di quel vincolo;

che, con il secondo motivo del ricorso principale, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 132,156,161 c.p.c. e dell’art. 111 Cost., lamenta l’essere la Corte territoriale incorsa in un vizio di omessa motivazione, da cui assume conseguire la nullità dell’impugnata sentenza, nell’aver recepito in ordine alla ritenuta fondatezza della domanda di riconoscimento integrale delle dedotte prestazioni di lavoro straordinario le conclusioni del primo giudice, senza dar conto delle ragioni di conferma della pronunzia in relazione ai motivi di impugnazione;

che nel terzo motivo del ricorso principale la medesima pronunzia è censurata sotto il profilo della violazione e falsa applicazione degli artt. 113 e 115 c.p.c. nonchè dell’art. 2697 c.c., per aver dato rilievo ai fini del proprio convincimento alle risultanze istruttorie confermative della versione del C.G. a fronte dell’acquisizione di elementi di prova attestanti, secondo quanto contraddittoriamente riconosciuto in sentenza dalla stessa Corte territoriale, la presenza e la fattiva collaborazione nell’attività della ricevitoria di C.R.; che, dal canto suo, il ricorrente incidentale, C.R., con l’unico motivo formulato, inteso a denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., censura il capo dell’impugnata sentenza relativo alla statuizione sulle spese di lite, per aver la Corte territoriale omesso di pronunciare, a fronte della soccombenza del P. anche relativamente alle domande proposte nei confronti del chiamato in causa, la condanna alle spese in favore di questi;

che, rilevata l’inammissibilità del primo motivo del ricorso principale per non essere deducibile il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio a fronte del conforme esito delle pronunzie rese nei gradi di merito, deve ritenersi l’infondatezza del secondo e del terzo motivo del ricorso principale, per essere la pronunzia sul punto resa dalla Corte territoriale fondata su un convincimento autonomamente maturato, in relazione al quale

vengono ad assumere rilievo e del tutto correttamente sul piano logico e giuridico, l’accertamento della consistenza dell’orario di lavoro da prestarsi presso la ricevitoria in termini coincidenti con quanto dedotto dal lavoratore, l’accertamento dell’integrale svolgimento della prestazione oraria richiesta, l’irrilevanza del coinvolgimento di C.R. nell’attività lavorativa della ricevitoria, ove anche diretto a sollevare il figlio dall’obbligo di coprire l’intero orario di lavoro, coinvolgimento che non a caso la Corte territoriale definisce in motivazione come “tollerato” dal P., a riflettere la sottesa valutazione della Corte medesima, qui neppure fatta oggetto di specifica censura, circa l’assoluta non incidenza di detto coinvolgimento sulla funzionalità del rapporto tra datore di lavoro e lavoratore;

che, di contro merita accoglimento, l’unico motivo del ricorso incidentale per risultare effettivamente omessa la liquidazione delle spese in favore del chiamato in causa C.R., nonostante l’invocato criterio della soccombenza in base al quale il P. risultava onerato delle spese anche nei confronti del chiamato in causa;

che, pertanto condividendosi la proposta del relatore, il ricorso principale va rigettato mentre il ricorso incidentale va accolto e, in relazione ad esso, la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Salerno che provvederà in conformità, disponendo altresì per l’attribuzione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale, accoglie il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese, alla Corte d’Appello di Salerno.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA