Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4984 del 02/03/2018


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Civile Sent. Sez. L Num. 4984 Anno 2018
Presidente: NOBILE VITTORIO
Relatore: NEGRI DELLA TORRE PAOLO

SENTENZA

sul ricorso 11418-2013 proposto da:
CUSCANI

ROBERTO

CSCRRT83A27C351Y,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA GUIDO ALFANI 29, presso lo
studio dell’avvocato GIANMARCO PANETTA, rappresentato
e difeso dagli avvocati MARIA ANTONIETTA SACCO,
GIUSEPPA CANNIZZARO, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2017
4358

contro

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo

Data pubblicazione: 02/03/2018

studio

dell’avvocato

ARTURO

MARESCA,

che

la

rappresenta e difende giusta delega in atti;
– controri corrente –

avverso la sentenza n. 2077/2012 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 28/04/2012 r.g.n.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 09/11/2017 dal Consigliere Dott. PAOLO
NEGRI DELLA TORRE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FRANCESCA CERONI, che ha concluso per
l’accoglimento del terzo motivo del ricorso.
udito l’Avvocato MARIA ANTONIETTA SACCO;
udito l’Avvocato GIUSEPPA CANNIZZARO;
udito l’Avvocato CESIRA TERESINA SCANU per delega
verbale Avvocato ARTURO MARESCA.

2139/2009;

R.G. 11418/2013

Fatti di causa
1. Con sentenza n. 2077/2012, depositata il 28 aprile 2012, la Corte di appello di Roma
confermava la pronuncia di primo grado, con la quale il Tribunale di Roma aveva respinto
il ricorso di Roberto Cuscani nei confronti di Poste Italiane S.p.A. per la dichiarazione di

periodo dal 7 maggio 2005 al 31 maggio 2005, per ragioni di carattere organizzativo e
produttivo derivanti dagli Accordi del 29 luglio 2004 e del 22 marzo 2005 tra la società e
le organizzazioni sindacali in materia di recapito e di riequilibrio occupazionale.
2. La Corte osservava in primo luogo, a sostegno della propria decisione, come la causale
dovesse ritenersi sufficientemente dettagliata, non rilevando, nella disciplina di cui agli
artt. 20, 21 e 27 d.lgs. n. 276/2003, la temporaneità o la eccezionalità delle esigenze
rappresentate a fondamento dell’assunzione: esigenze di cui era unicamente richiesto di
verificare la concreta ricorrenza e che, nel caso di specie, risultavano effettivamente
comprovate, non avendo il ricorrente contestato, se non in modo del tutto generico, i dati
specifici forniti al riguardo, in sede di memoria di costituzione, da Poste Italiane.
3. La Corte di appello rilevava poi, quanto al rispetto dei limiti di contingentamento e
all’effettuazione della valutazione dei rischi, da parte della società, come tali questioni
non fossero state sollevate nel giudizio di primo grado, non rinvenendosi alcun accenno
ad esse nel ricorso introduttivo.
4. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza il lavoratore con cinque motivi,
cui Poste Italiane S.p.A. ha resistito con controricorso.
5. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Ragioni della decisione

nullità del contratto a tempo determinato in somministrazione stipulato, relativamente al

1. Con il primo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 27, comma 3,
del decreto legislativo n. 276/2003, in relazione agli artt. 2697 cod. civ. e 115 cod. proc.
civ. nonché insufficiente motivazione circa un punto controverso e decisivo per il giudizio,
il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere ritenuto che Poste Italiane S.p.A.,
in adempimento dell’onere probatorio gravante sul datore di lavoro, avesse dimostrato la
sussistenza delle ragioni poste a base dell’assunzione; in particolare, censura la sentenza
per avere ritenuto che Poste Italiane S.p.A. avesse, in sede di memoria di costituzione,
fornito al riguardo dati specifici non contestati se non in modo assolutamente generico:
valutazione, tuttavia, in contrasto con le risultanze dell’atto introduttivo, ove era stato
1

Ucr

delineato l’onere probatorio della società, e con le espresse e specifiche contestazioni
formulate nel verbale di udienza del 24 giugno 2008 e nel ricorso in appello.
2. Con il secondo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 20, 21, 22
e 27 del d.lgs. n. 276/2003 nonché insufficiente motivazione, il ricorrente censura, nelle
premesse e nello sviluppo argomentativo, il ragionamento seguito dalla Corte di appello
per giungere ad affermare la specificità della causale del contratto di lavoro.
3. Con il terzo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 112,
437 cod. proc. civ. in relazione all’art. 1421 cod. civ. (art. 360 n. 3 e n. 4 cod. proc. civ.),

relativa all’osservanza dei limiti quantitativi di utilizzazione della somministrazione a
tempo determinato (art. 20, comma 4, d.lgs. n. 276/2003) e la questione relativa
all’effettuazione della valutazione dei rischi da parte della società (art. 20, co. 5, lett. c)
stesso decreto), in quanto entrambe non sollevate nel precedente grado di merito, e
peraltro trascurando di procedere ad una necessaria valutazione dell’atto di introduzione
della lite nel suo complessivo tenore, la quale, ove compiuta, avrebbe consentito di
rilevare elementi tali da indurre ad opposta conclusione.
4. Con il quarto motivo e con il quinto motivo il ricorrente deduce rispettivamente la
violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per avere la Corte omesso di pronunciarsi sulla
conversione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato in capo alla
utilizzatrice Poste Italiane S.p.A., e la violazione e falsa applicazione degli artt. 1217,
1219 e 1223 cod. civ., là dove aveva ritenuto che il motivo di gravame concernente il
profilo risarcitorio risultasse assorbito, stante il rigetto delle altre doglianze.
5. Il primo motivo risulta inammissibile.
6. Il ricorrente, infatti, nell’inosservanza della disposizione di cui all’art. 369, comma 2°,
n. 4 cod. proc. civ., non ha trascritto, o comunque riportato nei punti rilevanti ai fini
dell’esame del motivo di impugnazione, il verbale dell’udienza in data 24 giugno 2008, da
ritenersi quale primo momento di confronto processuale successivo alla costituzione della
società e alla deduzione, con la memoria ex art. 416 cod. proc. civ., della effettiva
sussistenza delle ragioni sostitutive indicate nel contratto.
7. Come già precisato da questa Corte, il sistema di preclusioni su cui si fonda il rito del
lavoro comporta per entrambe le parti l’onere di collaborare, fin dalle prime battute
processuali, a circoscrivere la materia controversa, evidenziando con chiarezza gli
elementi in contestazione; ne consegue che ogni volta che sia posto a carico di una delle
parti (attore o convenuto che sia) un onere di allegazione (e di prova), il corretto
sviluppo della dialettica processuale impone che l’altra parte prenda posizione in maniera
precisa rispetto alle affermazioni della parte onerata, nella prima occasione processuale
utile (e perciò nel corso dell’udienza di cui all’art. 420 cod. proc. civ., se non ha potuto
farlo nell’atto introduttivo), atteso che il principio di non contestazione, derivando dalla
struttura del processo e non soltanto dalla formulazione dell’art. 416 cod. proc. civ., è
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il ricorrente censura la sentenza per avere ritenuto nuova e inammissibile la questione

applicabile, ricorrendone i presupposti, anche con riguardo all’attore, ove oneri di
allegazione (e prova) gravino anche sul convenuto (Cass. n. 3245/2003).
8. Il secondo motivo è infondato.
9. La Corte di merito ha invero accertato l’esistenza nella specie delle ragioni di carattere
tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, quale condizione di liceità del contratto di
somministrazione di lavoro a tempo determinato (art. 20, comma 4, d.lgs. n. 276/2003).
10. In particolare, il giudice di appello ha rilevato come il contratto contenesse “un chiaro
riferimento agli accordi collettivi” (del 29 luglio 2004 e del 22 marzo 2005) e come “le

servizio in riferimento sia ad assenze non programmabili sia ad assenze strutturali” (cfr.
sentenza impugnata, p. 5, primo capoverso).
11. Si deve in proposito osservare che il legislatore, con la norma richiamata, ha inteso
stabilire un onere di specificazione delle ragioni oggettive del termine finale, vale a dire di
indicazione sufficientemente dettagliata della causale nelle sue essenziali componenti
identificative, perseguendo in tal modo il fine di assicurare la trasparenza e la veridicità di
tali ragioni nonché la non modificabilità di esse nel corso del rapporto: specificazione che,
come già precisato da questa Corte in fattispecie analoga (Cass. n. 2279/2010), può
risultare anche indirettamente nel contratto di lavoro e da esso per relationem in altri
testi scritti accessibili alle parti.
12. E’ invece fondato e deve essere accolto il terzo motivo di ricorso.
13. La Corte di merito, infatti, nel ritenere che non fosse contenuto alcun cenno, nel
ricorso di primo grado, alle questioni del mancato rispetto del limite dei contratti di
somministrazione di lavoro a termine (in rapporto ai contratti a tempo indeterminato) e
della valutazione dei rischi da parte del datore, ha omesso di compiere un esame
complessivo dell’atto (per la cui necessità si rinvia, fra le molte, a Cass. n. 3126/2011):
là dove – in sede di formulazione delle conclusioni (così come riportate nel presente
ricorso per cassazione, p. 30) ed anche nella parte espositiva (p. 16) – emerge che a
sostegno della domanda di nullità, o di annullamento, del contratto di somministrazione è
stato posto dal lavoratore (anche) un riferimento quanto meno alla prima di tali questioni
e cioè all’affermata violazione del limite del c.d. contingentamento.
14. Risulta, d’altra parte, che la questione del rispetto delle percentuali previste dalle
disposizioni collettive vigenti all’epoca della somministrazione è stata presente a Poste
Italiane, secondo quanto risulta dalla memoria di costituzione nel giudizio di primo grado
(ove la società contesta una propria difforme condotta, asserendo di essersi attenuta a
tali disposizioni: cfr. ancora, sul punto, ricorso per cassazione, p. 32); così che non solo
può dirsi verificabile, dal giudice di merito, l’esatto contenuto dell’atto introduttivo, sulla
base di un indispensabile esame del suo tenore complessivo, ma anche suscettibile di
valutazione la possibilità, in concreto, per la società resistente di una sua completa difesa

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esigenze concrete nel caso di specie” fossero “individuate con quelle di copertura del

in giudizio, vale a dire i parametri cui la citata giurisprudenza di legittimità richiama
nell’interpretazione dell’atto giudiziale.
15. Il quarto e il quinto motivo restano assorbiti.
16. Consegue da quanto sopra che, in accoglimento del terzo motivo, l’impugnata
sentenza della Corte di appello di Roma n. 2077/2012 deve essere cassata e la causa
rinviata, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, alla medesima Corte
in diversa composizione, la quale sottoporrà a valutazione la questione dell’avvenuta
osservanza, da parte di Poste Italiane, dei limiti percentuali stabiliti dalla contrattazione

acquisite al giudizio, previa individuazione e ricognizione delle norme di fonte collettiva

ratione temporis applicabili alla fattispecie.

p.q.m.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, dichiarato inammissibile il primo, rigettato il
secondo e dichiarati assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo
accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Roma in diversa
composizione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 9 novembre 2017.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

(dott. Paolo Negri della Torre)

(dott. Vittorio Nobile)

il Funzionario Giudiziario
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collettiva, ai sensi dell’art. 20, comma 4, d.lgs. n. 276/2003, alla stregua delle risultanze

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