Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4983 del 21/02/2019

Cassazione civile sez. VI, 21/02/2019, (ud. 11/01/2019, dep. 21/02/2019), n.4983

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE X

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel.Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20672-2018 proposto da:

O.I., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

MASSIMO GOTI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL.

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI CAGLIARI;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1046/2017 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 18/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 11/01/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

VALITUTTI.

Fatto

RILEVATO

che:

O.I. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza n. 1046/2017, emessa dalla Corte d’appello di Cagliari, depositata il 18 dicembre 2017, che ha confermato la decisione di prime cure con la quale era stata rigettata la domanda di protezione internazionale proposta dallo straniero; l’intimato Ministero dell’Interno non ha svolto attività difensiva;

Diritto

CONSIDERATO

che:

con i due motivi di ricorso – denunciando la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, nonchè il vizio di motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – il ricorrente si duole del fatto che la Corte d’appello abbia ritenuto di non riconoscere all’istante nè la protezione sussidiaria, nè il permesso di soggiorno per motivi umanitari, sebbene il medesimo avesse dichiarato – sia alla Commissione territoriale che in giudizio la sussistenza nel suo Paese (Nigeria) di una situazione di violenza indiscriminata e di violazione dei diritti fondamentali;

Ritenuto che:

la proposizione del ricorso al tribunale nella materia della protezione internazionale dello straniero non si sottragga all’applicazione del principio di allegazione dei fatti posti a sostegno della domanda, sicchè il ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli d’ufficio nel giudizio (Cass., 28/09/2015, n. 19197; Cass., 28/06/2018, n. 17069);

tale onere di allegazione e di specificazione sia vieppiù pregnante nel giudizio di legittimità, stante il disposto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e dell’art. 369, comma 2, n. 4, che osta alla proposizione di ricorsi del tutto generici (Cass., 14/05/2018, n. 11603);

Rilevato che;

nel caso di specie, in punto allegazione dei fatti a fondamento della domanda di protezione sussidiaria, motivatamente esclusa dalla Corte d’appello, il ricorso si presenta, per contro, del tutto carente, essendosi l’istante limitato a dedurre che la Corte non avrebbe “tenuto conto delle differenze culturali tra la nostra società e quella nigeriana e del basso livello di istruzione e culturale del ricorrente”; del pari del tutto generica è la doglianza relativa al mancato riconoscimento della protezione umanitaria – in disparte la recente introduzione della normativa di cui al D.L. n. 113 del 2018, convertito dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132, in vigore dal 4 dicembre 2018 essendosi l’istante limitato a dedurre una, non meglio precisata, integrazione nel territorio nazionale, e ad allegare – del tutto genericamente – la sussistenza di difficoltà materiali ed economiche in caso di ritorno in patria;

Ritenuto che:

per tutte le ragioni esposte, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, senza alcuna statuizione sule spese, attesa la mancata costituzione dell’intimato.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2019

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