Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4982 del 24/02/2021

Cassazione civile sez. trib., 24/02/2021, (ud. 26/11/2020, dep. 24/02/2021), n.4982

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. PERRINO A. Maria – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. CHIESI Gian A – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2404-2013 proposto da:

FILOU DI T.S. E M.R. S.N.C., in persona del legale

rappresentante p.t. (C.F. 05758430630), T.S. (C.F.

(OMISSIS)) e M.R. (C.F. (OMISSIS)), rapp.ti e dif.si, in

virtù di procura speciale a margine del ricorso, dall’AVV. GIUSEPPE

SANGIOVANNI, unitamente al quale sono elett.te dom.ti in ROMA, alla

VIA V. COLONNA n. 40, presso lo studio dell’Avv. ALBERTO DI CAPUA;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore

p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA DEI

PORTOGHESI, n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rapp. e dif.;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 128/52/12 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 30/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/11/2020 dal Consigliere Dott. CHIESI GIAN ANDREA.

 

Fatto

RILEVATO

che l’AGENZIA DELLE ENTRATE provvide, nei confronti della FILOU DI T.S. E M.R. S.N.C., in persona del legale rappresentante p.t., a riprese I.V.A., I.R.P.E.F. e I.R.A.P. relative all’anno di imposta 2005, contestualmente notificando a T.S. e M.R., per la medesima annualità e nella qualità di soci, avvisi di accertamento per riprese I.R.P.E.F. da maggiori redditi di partecipazione; che i contribuenti impugnarono i rispettivi avvisi di accertamento innanzi alla C.T.P. di Napoli che, con sentenza, 132/35/2011, rigettò i ricorsi;

che tale decisione fu quindi appellata, dai contribuenti innanzi alla C.T.R. della Campania la quale, con sentenza 128/52/12, depositata il 30.05.2012, rigettò il gravame; che avverso tale sentenza la FILOU DI T.S. E M.R. S.N.C., in persona del legale rappresentante p.t., nonchè T.S. e M.R. hanno quindi proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; si è costituita, con controricorso, l’AGENZIA DELLE ENTRATE.

Diritto

CONSIDERATO

che con il secondo motivo – da esaminare in via preliminare – parte ricorrente lamenta (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) l’omissione, contraddittorietà ed insufficienza della motivazione della sentenza impugnata in relazione alla dedotta erroneità degli avvisi di accertamento impugnati, siccome fondati su un prezzo medio di consumazione (pari ad Euro 12,00), sotteso alla percentuale di ricarico poi applicata, in concreto, dall’Ufficio, errato;

che il motivo è fondato;

che dal ricorso (cfr. pp. 6-7, sub VII e pp. 19-22, sub 4) si evince (e, tanto, ai fini della specificità del motivo, ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) che la questione concernente l’erroneo calcolo del prezzo medio delle consumazioni rappresentò uno dei motivi di impugnazione dell’avviso di accertamento innanzi alla C.T.P.; del pari, dalla lettura del ricorso (cfr. pp. 10-13, sub XII e 23, sub 6) e della gravata decisione (cfr. p. 1, primo cpv.) emerge che i contribuenti ebbero a censurare specificamente l’omissione di pronunzia in cui sarebbe incorsa la C.T.P. rispetto a tale profilo e, precisamente, “circa il metodo di calcolo dell’importo di ricavi ritenuti evasi. Si ribadisce che tale metodo è errato nel calcolo del prezzo medio delle consumazioni. Da tale errore è stata ricavata una errata percentuale di ricarico e, di conseguenza, un errato volume complessivo di ricavi realizzati, con effetti sul reddito presunto”;

che, effettivamente, dalla motivazione della decisione impugnata emerge l’obiettiva carenza dell’iter logico argomentativo che ha portato la C.T.R. alla propria determinazione circa la correttezza degli importi finali recuperati (cfr. anche Cass., Sez. 1, 24.5.2018, n. 12967, Rv. 649032-01), risultando obliterata, nella ricostruzione degli elementi sottesi alla ricostruzione induttiva dei reddito ascritto alla contribuente, proprio l’individuazione del valore della consumazione “media”, elemento “a monte” rispetto alla successiva applicazione del ricarico applicato alla società contribuente e condizionante, a propria volta, il valore complessivo finale delle riprese operate;

che l’accoglimento del secondo, determina l’assorbimento del primo motivo di ricorso (con il quale la difesa dei contribuenti sostanzialmente ripropone – in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – la medesima questione, sia pure sotto il profilo della omissione di pronunzia);

Ritenuto che il ricorso debba essere accolto per quanto di ragione, con cassazione della gravata sentenza e rinvio della causa alla C.T.R. della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie, per le causali di cui in motivazione, il secondo motivo di ricorso, con assorbimento del primo. Per l’effetto, cassa la gravata sentenza e rinvia alla C.T.R. della Campania, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Civile Tributarla, il 26 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2021

 

 

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