Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4982 del 21/02/2019

Cassazione civile sez. VI, 21/02/2019, (ud. 10/01/2019, dep. 21/02/2019), n.4982

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8293-2018 proposto da:

B.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EMILIO DE’

CAVALIERI 11, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO FERRI, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato CIRO SINDONA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, (OMISSIS), in persona del

Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1949/2017 del TRIBUNALE di PISTOIA, depositata

il 6/9/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/1/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ALDO

CARRATO.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Con sentenza n. 275/2010 il Tribunale di Pistoia – sez. dist. di Monsummano Terme rigettava l’opposizione all’ordinanza-ingiunzione n. (OMISSIS) emessa il 30 gennaio 2009 in ordine alla violazione di cui al D.L. n. 143 del 1991 (conv. nella L. n. 197 del 1991) proposta da B.R. (in proprio e nella qualità di legale rappresentante della s.r.l. Toscana Auto).

Interposto appello da parte del B. e nella costituzione dell’appellato Ministero dell’Economia e delle Finanze, la Corte di appello di Firenze, con sentenza n. 1949/2017 (depositata il 6 settembre 2017), dichiarava l’inammissibilità del gravame e condannava l’appellante alla rifusione delle spese del grado.

A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte toscana rilevava che l’atto di appello difettava del requisito della specificità previsto dall’art. 342 c.p.c., sul presupposto che con lo stesso non erano state censurate le argomentazioni dell’impugnata sentenza ma l’appellante si era limitato a ribadire le difese già sostenute nel giudizio di primo grado.

Avverso l’indicata sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione l’appellante soccombente riferito ad un unico motivo, al quale ha resistito con controricorso l’intimato Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Con la formulata censura il ricorrente (nella duplice richiamata qualità) ha dedotto – in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – la violazione o falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., mettendo in rilievo come, in effetti, dall’atto di appello potessero evincersi, in modo certamente sufficiente, le ragioni addotte a fondamento del gravame con la individuazione delle doglianze mosse avverso la pronuncia di primo grado.

Su proposta del relatore, il quale rilevava che il formulato motivo potesse essere dichiarato manifestamente fondato in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

Rileva il collegio che il riportato motivo è effettivamente fondato e deve, perciò, essere accolto, in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Infatti, dal riportato svolgimento certamente adeguato dell’intero giudizio e dal puntuale richiamo dei motivi articolati a sostegno dell’atto di appello, è emerso che, in effetti, il ricorrente aveva censurato specificamente le argomentazioni addotte a fondamento della sentenza del giudice di prime cure, contestando la valutazione degli elementi di fatto e le argomentazioni giuridiche di detta sentenza, avuto, in particolare, riguardo alla errata motivazione sull’applicazione della sanzione comminata con l’ingiunzione che non avrebbe potuto prescindere dall’esattezza della somma che era stata trasferita all’estero indipendentemente dalla relativa causale, oltre a contestare comunque la natura degli addebiti sollevate nei confronti di esso B. (nella duplice qualità) a seguito del trasferimento delle somme all’estero (cfr., in particolar modo, pagg. 8 e 9 delle complessive doglianze riportate nel ricorso).

Orbene, alla stregua di questo quadro processuale e dell’esame del contenuto dell’atto di appello, non può dirsi che quest’ultimo fosse difettante di specificità alla stregua dell’art. 342 c.p.c., nel testo “ratione temporis” vigente, ovvero in quello antecedente alla novellazione intervenuta per effetto del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma, lett. Oa), conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012.

Ed invero la giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le tante, Cass. SU n. 16/2000, Cass. n. 10401/2001 e Cass. n. 22781/2013) ha – con riferimento all’indicato testo di detta norma processuale -reiteratamente statuito come esso debba essere interpretato nel senso che sia sufficiente proporre l’appello, per non incorrere nella sanzione di inammissibilità, mediante una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza, peraltro, che occorra l’utilizzo di particolari forme vincolanti, anche in considerazione della natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello.

Alla stregua di argomentazioni, il ricorso deve, dunque, essere accolto con la conseguente cassazione dell’impugnata sentenza ed il rinvio della causa alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione, che provvederà a regolare anche le spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della6-2 Sezione civile della Corte di cassazione, il 10 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2019

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