Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4982 del 02/03/2018


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Civile Sent. Sez. L Num. 4982 Anno 2018
Presidente: DI CERBO VINCENZO
Relatore: DI PAOLANTONIO ANNALISA

SENTENZA

sul ricorso 651-2014 proposto da:
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO GAETANO
MARTINO C.F. 03051890832, in persona del Commissario
Straordinario e legale rappresentante, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA FABIO MASSIMO 60, presso lo
studio dell’avvocato RAFFAELE VILLA, rappresentata e
2017
4341

difesa dall’avvocato GIUSEPPE LOSI, giusta delega in
atti;
– ricorrente contro

UNIVERSITÀ STUDI MESSINA, in persona del Rettore e

Data pubblicazione: 02/03/2018

legale rappresentante pro tempre, domiciliato in ROMA,
VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente e ricorrente incidentale –

(detta Santina), BERDAR NELLY, ALGERI MARGHERITA,
PARISI MARIA ALBA, LOCANDRO NICOLA, CRISAFULLI FILIPPO,
PARTE COSTITUITASI CON C/RIC INCIDENTALE 11/02/14, IN
QUALITA’ DI EREDE DI BONANNO ADRIANA, SCALZO EMANUELA,
ARDIZZONE GAETANO, VARRICA CONCETTA, MICELI GIOVANNA,
FOTI ROSA MARIA, DE DOMENICO ANNA, COSTANTINO RITA,
COSTANTINO GIUSEPPE, CASPANELLO GIUSEPPA, BONFIGLIO
GRAZIA, AMAGLIANI ANNA, PARISI GIOVANNI, ORSINI
GUERINA, ITALIANO DOMENICA, ARICO’ CATERINA, PINO
PAOLA, MARULLO ROSANNA, GIACOPPO LUCIA, FORMENTO MARIA
CHIARA, FLORIO LUCIA, FALLITI GIOVANNA, BORZI’ BRIGIDA,
FRACASSI ANNA MARIA, RUNCI ANGELA, NICODEMO ROSA
BIANCA, domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la
cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e
difesi dagli Avvocati COSTA ANTONINO, FERNANDO RIZZO,
giusta delega in atti;
– controricorrenti avverso il ricorso principale e il
ricorso incidentale di Universita’ Studi di Messina e
ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 1663/2013 della CORTE D’APPELLO

RESTUCCIA CONCETTA, RANDO SANTI SALVATORE, DONATO SANTA

di MESSINA, depositata il 30/09/2013 R.G.N. 1212/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 08/11/2017 dal Consigliere Dott. ANNALISA
DI PAOLANTONIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

l’accoglimento del ricorso principale dell’Azienda
Ospedaliera Universitaria Policlinico GAETANO MARTINO,
inammissibilità del ricorso incidentale, assorbimento
del ricorso incidentale lavoratori;
udito l’Avvocato VILLA RAFFAELE per l’Avvocato LOSI
GIUSEPPE;
udito l’Avvocato RIZZO FERNANDO e l’Avvocato COSTA
ANTONINO;
udito l’Avvocato D’AVANZO GABRIELLA.

Generale Dott. ALBERTO CELESTE che ha concluso per

‘RG 651/2014
FATTI DI CAUSA

1.

La Corte di Appello di Messina, in riforma della sentenza resa dal Tribunale

della stessa città, che aveva respinto la domanda, ha parzialmente accolto il ricorso
proposto da Paola Pino e dagli altri litisconsorti indicati in epigrafe e ha condannato
l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Gaetano Martino e l’Università di
Messina, con vincolo solidale fra loro, al pagamento in favore degli appellanti della
somma per ciascuno indicata in dispositivo, dovuta a titolo di differenze maturate
sull’indennità di perequazione spettante, ex art. 31 del d.P.R. n. 761 del 1979, al
personale universitario non docente in servizio presso strutture sanitarie.
2. La Corte territoriale, esclusa la giurisdizione del giudice ordinario in relazione al
periodo antecedente al 1° luglio 1998 e riconosciuta la legittimazione passiva di
entrambe le appellate, ha evidenziato che i ricorrenti, tutti funzionari amministrativi
dell’Università di Messina inquadrati nell’ex ottava qualifica funzionale ed in servizio
presso il locale Policlinico, avevano rivendicato il medesimo trattamento economico
riservato ai dipendenti ospedalieri dell’ex nono livello, poi inquadrati dalla intervenuta
contrattazione collettiva nel primo livello dirigenziale. Avevano dedotto, in particolare,
che erroneamente l’indennità di equiparazione prevista dal richiamato art. 31 era
stata calcolata senza tener conto di quanto corrisposto al personale ospedaliero,
dapprima a titolo di indennità di dirigenza ex art. 44 del d.P.R. n. 384 del 1990 e
successivamente a titolo di indennità di posizione, nella misura minima prevista dal
C.C.N.L. 8/6/2000 per il personale dirigenziale non medico del compatto sanità.
3. Il giudice di appello, ricostruito il quadro normativo, e sottolineato che anche
dopo la contrattualizzazione era rimasta in vigore la disposizione dettata dall’art. 31
del d.P.R. n. 761 del 1979, in quanto espressamente richiamata dalle parti collettive,
ha ritenuto, in sintesi, che l’equiparazione del personale universitario a quello
ospedaliero, limitata al trattamento retributivo e non attributiva della diversa qualifica,
doveva essere effettuata includendo nella base di calcolo tutti gli emolumenti fissi e
continuativi e quindi anche la retribuzione minima di posizione che ai sensi dell’ad. 35
del C.C.N.L. per il quadriennio 1998/2001 costituisce una voce del trattamento
fondamentale dei dirigenti non medici del compatto sanità, da corrispondere a
prescindere dalla natura dell’incarico dirigenziale ricoperto.

• .RG 651/2014
4. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l’Azienda Ospedaliera
Universitaria Policlinico Gaetano Martino sulla base di due motivi, illustrati da memoria
ex art. 378 cod. proc. civ.. Gli originari ricorrenti hanno resistito con tempestivo
controricorso, egualmente illustrato da memoria, ed hanno proposto ricorso
incidentale affidato ad un unico motivo. L’Università degli Studi di Messina, con
controricorso ritualmente notificato, ha domandato la cassazione della sentenza sulla
base di un unico motivo. Paola Pino e gli altri litisconsorti indicati in epigrafe hanno

Messina.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Rileva preliminarmente il Collegio che il controricorso dell’Università degli Studi
di Messina, ritualmente notificato all’Azienda Ospedaliera ed agli originari ricorrenti, va
qualificato ricorso incidentale.
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato in recente pronuncia che «un
controricorso ben può valere come ricorso incidentale, ma, a tal fine, per il principio
della strumentalità delle forme – secondo cui ciascun atto deve avere quel contenuto
minimo sufficiente al raggiungimento dello scopo – occorre che esso contenga i
requisiti prescritti dall’art. 371 cod. proc. civ. in relazione ai precedenti artt. 365, 366
e 369, e, in particolare, la richiesta, anche implicita, di cassazione della sentenza,
specificamente prevista dal n. 4 dell’art. 366 c.p.c.» ( Cass. S.U. 7/12/2016 n.
25045).
I richiamati requisiti ricorrono nella fattispecie, perché l’Università non si è limitata
ad aderire ai motivi di ricorso formulati dall’obbligata solidale ma ha domandato
espressamente la cassazione della sentenza gravata, formulando specifiche censure.
1.1. Deve essere disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso incidentale,
sollevata nel corso dell’udienza di discussione dal Procuratore Generale e dal difensore
dei controricorrenti.
Va esclusa, infatti, la tardività del gravame incidentale perché «sulla base del
principio dell’interesse all’impugnazione, l’impugnazione incidentale tardiva è sempre
ammissibile, a tutela della reale utilità della parte, tutte le volte che l’impugnazione
principale metta in discussione l’assetto di interessi derivante dalla sentenza alla quale

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notificato controricorso in replica al motivo di ricorso incidentale dell’Università di

RG 651/2014

il coobbligato solidale aveva prestato acquiescenza; conseguentemente, è
ammissibile, sia quando rivesta la forma della controimpugnazione rivolta contro
il ricorrente principale, sia quando rivesta le forme della impugnazione adesiva rivolta
contro la parte investita dell’impugnazione principale, anche se fondata sugli stessi
motivi fatti valere dal ricorrente principale, atteso che, anche nelle cause scindibili, il
suddetto interesse sorge dall’impugnazione principale, la quale, se accolta,
comporterebbe una modifica dell’assetto delle situazioni giuridiche originariamente

termini Cass. S.U. 4/8/2010 n. 18049; Cass. 29/3/2012 n. 5086; Cass. 9/12/2014 n.
25848; Cass. 16/11/2015 n. 23396).
Nel caso di specie va considerata la peculiarità dei rapporti di impiego che qui
vengono in rilievo, in quanto il personale universitario «strutturato» nel Servizio
sanitario nazionale risulta alle dipendenze dell’Università, che è tenuta ad adempiere
l’obbligazione retributiva, ma al tempo stesso è in rapporto di servizio con l’Azienda
Ospedaliera e per questo la provvista viene assicurata all’Università dal finanziamento
pubblico esterno (Cass. S.U. 9/5/2016 n. 9279 punto 19). A fronte di detta particolare
forma di cogestione è evidente che l’eventuale accoglimento dell’impugnazione
principale proposta dall’Azienda modificherebbe il complessivo assetto di interessi ai
quali l’Università aveva inizialmente prestato acquiescenza e ciò giustifica la
proposizione dell’impugnazione incidentale tardiva del coobbligato.
2.1. Il primo motivo del ricorso principale denuncia, ex art. 360 n. 3 cod. proc.
civ., «violazione e falsa applicazione dell’art. 31 del d.P.R. 761 del 1979 e, anche in
relazione agli artt. 1362 e ss. cod. civ., degli artt. 35 e 40 del CCNL dell’area della
dirigenza SPTA del quadriennio 1998/2001 e dell’art. 33 del CCNL per il quadriennio
2002/2005». L’Azienda Ospedaliera sostiene, in sintesi, che la retribuzione di
posizione è una componente del trattamento economico collegata all’incarico affidato
ai dirigenti e, quindi, in tanto può essere riconosciuta in quanto vengano disimpegnate
mansioni tipiche del rapporto dirigenziale, siano esse di direzione ovvero di studio e di
ricerca. La Corte territoriale ha quindi errato nell’affermare che di detto emolumento si
dovesse tener conto ai fini della quantificazione della indennità perequativa a
prescindere dai compiti assegnati al personale universitario.
1.2. Con la seconda censura la ricorrente principale addebita alla sentenza
impugnata l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione

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accettate dal coobbligato solidale.» ( Cass. S.U. 27/11/2007 n. 24627 e negli stessi

RG 651/2014

fra le parti in quanto, a suo dire, le parti collettive con l’art. 53 del C.C.N.L. per il
quadriennio 1994/1997 avevano inteso cristallizzare i criteri di equiparazione all’epoca
in atto per determinare l’ammontare dell’indennità. La Corte territoriale, pertanto, ha
errato nel tener conto degli sviluppi contrattuali previsti per il personale del comparto
sanità originariamente inquadrato nella IX qualifica funzionale. Non poteva, cioè,
essere riconosciuta la invocata corrispondenza con il trattamento retributivo previsto
per i dirigenti di primo livello trattandosi di un’ equiparazione non prevista dalle parti

3. Il ricorso incidentale dell’Università denuncia con un unico motivo «falsa
applicazione dell’art. 31 d.P.R. 761/1979 in relazione agli artt. 35 e 40 del C.C.N.L.
dirigenti non medici sanità del quadriennio 1998/2001 e all’art. 33 del C.C.N.L. del
quadriennio 2002/2005». Anche la ricorrente incidentale evidenzia che l’equiparazione
del personale universitario di VIII livello ai dipendenti ospedalieri originariamente
inquadrati nel IX livello, poi transitati nel primo livello dirigenziale, non giustifica di per
sé la corresponsione della retribuzione di posizione, trattandosi di emolumento
strettamente collegato all’incarico assegnato al dirigente.
4. L’unico motivo del ricorso incidentale proposto da Paola Pino e dagli altri
litisconsorti indicati in epigrafe lamenta la «violazione e falsa applicazione dell’art. 112
cod. proc. civ. in combinato disposto con l’art. 429 cod. proc. civ.» perché la Corte
territoriale ha condannato le amministrazioni resistenti al pagamento delle relative
differenze retributive limitatamente alla sorte capitale, senza pronunciare sulla
domanda formulata dagli originari ricorrenti volta ad ottenere anche gli interessi legali
e la rivalutazione monetaria nei limiti di legge.
5. Il primo motivo del ricorso principale ed il ricorso incidentale dell’Università
sono fondati, mentre è infondato il secondo motivo formulato dall’Azienda
Ospedaliera.
Le Sezioni Unite di questa Corte, chiamate a pronunciare in fattispecie
sovrapponibile a quella oggetto di causa, hanno affermato il seguente principio di
diritto: « L’indennità di perequazione spettante al personale universitario non docente
in servizio presso strutture sanitarie, riconosciuta dall’art. 1 della legge n. 200 del
1974 per remunerare la prestazione assistenziale resa dal personale universitario non
medico che opera nelle cliniche negli istituti di ricovero e cura convenzionati con gli
enti ospedalieri o gestiti direttamente dalle Università, deve essere determinata, nel

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collettive e dalla tabella allegata al d.i. 9 novembre 1982.

RG 651/2014
caso di equiparazione tra l’originario VIII livello di cui alla legge 312 del 1980 (relativo
ai dipendenti dell’Università) e il IX livello, poi divenuto primo livello dirigenziale
(relativo ai dipendenti ospedalieri) senza includere automaticamente nel relativo
criterio di computo la retribuzione di posizione dei dirigenti del comparto sanità la
quale può essere riconosciuta soltanto se collegata all’effettivo conferimento di un
incarico direttivo» ( Cass. S.U. 9 maggio 2016 n. 9279).
La pronuncia, ricostruito il quadro normativo e contrattuale nei termini che qui si

Sezioni Unite ( Cass. S.U. 29.5.2012 n. 8521) quanto alla necessità di fare ricorso,
anche dopo la contrattualizzazione dell’impiego pubblico, all’art. 31 del d.P.R. n. 761
del 1979 ed alla tabella delle corrispondenze allegata al decreto interministeriale 9
novembre 1982 (recante l’approvazione degli schemi tipo di convenzione tra Regione
e Università e tra Università e Unità Sanitaria Locale), perché le parti collettive con
l’art. 53 del C.C.N.L. 21 maggio 1996, nel testo risultante all’esito della integrazione
pubblicata sulla G.U. n. 86/1997, avevano inteso congelare provvisoriamente i criteri
di equiparazione utili per la determinazione dell’ammontare dell’indennità di
perequazione sino all’adozione di una nuova tabella, avvenuta con la sottoscrizione del
C.C.N.L. 27/1/2005 per il quadriennio 2002/2005.
E’ stata data continuità anche al principio in forza del quale l’equiparazione fra le
qualifiche «non ha carattere rigido ma bensì dinamico e cioè deve essere riferita aciehe
ai mutamenti apportati all’inquadramento del personale, universitario e sanitario,

dai

contratti collettivi» ( S.U. n. 9279/2016 cit. punto 30), sicché l’inquadramento nel
primo livello dirigenziale dei dipendenti delle Aziende Sanitarie già inquadrati nel IX
livello non fa venir meno la corrispondenza indicata nella tabella di comparazione.
Da ciò, peraltro, non discende che debbano confluire in modo automatico
nell’indennità di perequazione tutte le voci che, secondo la previsione delle parti
collettive, compongono la «struttura della retribuzione della qualifica unica di
dirigente». Infatti, a fronte dell’evoluzione degli inquadramenti e degli istituti
contrattuali, occorre tener conto della ratio dell’art. 31 del d.P.R. n. 761 del 1971 che,
in quanto finalizzata a perequare i dipendenti «a parità di mansioni, funzioni e
anzianità», porta necessariamente a distinguere il trattamento tabellare dagli ulteriori
emolumenti che, come l’indennità di posizione, parte fissa e variabile, risultano
strettamente collegati al conferimento di un incarico direttivo.

richiamano ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ., ha ribadito il precedente arresto delle

’RG 651/2014
6. Gli argomenti sviluppati dalla difesa dei controricorrenti nella memoria ex art.
378 cod. proc. civ., tutti incentrati sull’evoluzione della disciplina contrattuale
dell’indennità di posizione e sulla distinzione fra trattamento fondamentale e
trattamento accessorio riservato ai dirigenti, non valgono a confutare il principio di
diritto affermato dalle Sezioni Unite, fondato principalmente sulla necessità di tener
conto nell’applicazione delle tabelle di comparazione, non solo del carattere dinamico
e non statico delle stesse, ma anche delle finalità perseguite dalla norma perequativa,
che, quanto alla individuazione delle singole voci, porta a distinguere quelle finalizzate
a compensare, a prescindere dall’incarico in concreto ricoperto, la professionalità
propria del dipendente (rispetto alla quale la successiva evoluzione contrattuale non fa
venir meno l’originario giudizio di equiparazione espresso nella tabella), da quelle
strettamente connesse allo svolgimento della funzione dirigenziale, fra le quali si
iscrive la retribuzione di posizione, anche nella parte fissa e non solo in quella
varabile.
7. La sentenza impugnata si pone in contrasto con il principio di diritto sopra
richiamato perché la Corte territoriale, dopo avere correttamente affermato la
perdurante vigenza dell’art. 31 del d.P.R. n. 761 del 1979, per effetto del richiamo
operato dalle parti collettive, ha errato nel ritenere che, a seguito dell’inquadramento
nel primo livello dirigenziale dei dipendenti ospedalieri appartenenti alla ex nona
qualifica funzionale, anche la parte fissa della retribuzione di posizione, in quanto
componente del trattamento fondamentale riservato al dirigente, dovesse confluire
nella indennità perequativa, a prescindere da ogni accertamento sull’incarico
effettivamente ricoperto dal dipendente universitario.
8. La sentenza gravata deve, pertanto, essere cassata con rinvio alla Corte
territoriale indicata in dispositivo che procederà ad un nuovo esame attenendosi al
principio enunciato al punto 5 e provvedendo anche sulle spese del giudizio di
legittimità.
Resta conseguentemente assorbito il ricorso incidentale proposto da Paola Pina e
dagli altri controricorrenti indicati in epigrafe.
La fondatezza del primo motivo di ricorso rende inapplicabile l’art. 13, comma 1
quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge 24.12.2012 n. 228.

P.Q.M.

6

.

RG 651/2014
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale e il ricorso incidentale
dell’Università. Assorbe il ricorso incidentale di Pino Paola ed altri. Rigetta il secondo
motivo del ricorso principale. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai ricorsi e ai
motivi accolti e rinvia anche per le spese alla Corte di Appello di Messina in diversa
composizione.
Roma, così deciso nella camera di consiglio dell’8 novembre 2017
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Il Consigliere estensore

Il Presidente

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il Funzionario Giudizistrio

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