Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4981 del 25/02/2020

Cassazione civile sez. trib., 25/02/2020, (ud. 19/02/2019, dep. 25/02/2020), n.4981

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. MELE Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14782-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

LOTTOMATICA VIDEOLOT RETE SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

VIRGILIO 18, presso lo studio dell’avvocati ROBERTO GEROSA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARMINE GRISOLIA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1684/2016 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 23/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/02/2019 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MELE.

Per la cassazione della sentenza della commissione tributaria

regionale della Lombardia n. 1684/2016 depositata il 23.3.2016.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19 febbraio 2019 dal relatore cons. Francesco Mele.

Fatto

RILEVATO

In fatto, che:

– Con la predetta sentenza, la CTR – nel rigettare l’appello dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, succeduta ex lege all’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato- confermava la sentenza della CTP di Milano di accoglimento del ricorso proposto da Lottomatica Videolot Rete spa avverso avviso di accertamento per l’anno 2008 con cui veniva richiesto il pagamento di Euro 8.254,62 per tributi sanzioni ed interessi, avviso con cui era contestato “il maggior PREU conseguente al controllo effettuato dalla G.d.F. presso l’esercizio “Piccolo bar Tian Le snc”….sugli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6 TULPS presso il citato esercizio dalla Planet Games Group srl”. La sentenza gravata – premesso che “pacificamente” la Lottomatica ha provveduto, sulle somme registrate dalla rete telematica, al pagamento del PREU – ha rilevato essere oggetto della controversia, non il “semplice PREU”, ma il “maggior PREU” e cioè “la maggior imposta accertata rispetto a quella calcolata sulla base dei dati trasmessi sempre in via telematica, nell’ipotesi in cui un apparecchio venga alterato con discrepanza tra i dati di gioco effettivi e quelli comunicati” dovendosi applicare alla fattispecie il D.L. n. 269 del 2003, art. 39 quater, punto n. 4 e non invece il punto n. 5 come sostenuto dall’ente impositore, con la conseguenza che il concessionario non è responsabile atteso che i soggetti che hanno commesso l’illecito sono stati identificati;

– Per la cassazione della predetta sentenza, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli prone ricorso affidato ad un motivo;

– Resiste con controricorso Lottomatica Videolot Rete spa.

– Il ricorso è stato fissato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2 e dell’art. 380 bis 1 c.p.c., introdotti dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1 bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– L’ente impositore ha affidato il ricorso ad un unico motivo recante: “Violazione e/o falsa applicazione del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 39, comma 13 e art. 39 quater, convertito dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, del D.L. 1^ luglio 2009, n. 78, art. 15, comma 8 quaterdecies, convertito dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, nonchè dell’art. 11 delle disp. gen. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.)”.

– Osserva il collegio che il ricorso è fondato: la normativa sopra richiamata ha costituito oggetto di recenti decisioni di questa Corte (n. 15454/2018; n. 14563/2018), dalle quali si reputa che la presente sentenza non debba discostarsi. La normativa di cui sopra, nella versione vigente ratione temporis (ante novella del 2009: l’avviso per cui è causa è del 2008), prevedeva – secondo le sentenze appena menzionate – in capo al concessionario di rete una duplice responsabilità, in via principale, per il caso di mancata identificazione dell’autore dell’illecito, e, in via solidale, incondizionatamente, purchè non già debitore principale; in particolare nella prima delle sentenze citate – è stata disattesa la tesi della parte contribuente, secondo la quale la responsabilità solidale prevista dal richiamato art. 39 quater opererebbe solo con riferimento al versamento del prelievo erariale unico “semplice”, ossia quello dovuto in virtù delle risultanze delle giocate trasmesse per via telematica, ma non si estenderebbe anche al “maggior” Preu, ossia alla quota relativa alle giocate effettuate ma non trasmesse per via telematica. La Corte ha precisato che il fatto che il “maggior” prelievo unico venga menzionato nella disposizione solo in relazione all’individuazione dei soggetti responsabili in via principale e non anche con riguardo alla responsabilità solidale, prevista in ordine al mancato pagamento delle sole somme dovute “a titolo di prelievo erariale unico” è irrilevante, posto che il prelievo è unico e, di conseguenza, prelievo e maggior prelievo non rappresentano “entità distinte ed autonome”. (in senso conforme cass. 13116/2018)

– In senso conforme si è espressa anche la Corte costituzionale nella sentenza 14.2.2018 n. 27 nella quale -sebbene essa sia stata resa con riguardo ad altro profilo della normativa di cui si discute – è stato precisato che “deve ritenersi univoca la riferibilità della responsabilità al c.d. maggior Preu, ossia all’importo dell’imposta che, per l’attività illecita, è stata evasa, oltre che agli interessi e alle sanzioni. L’art. 39 quater, d’altra parte, disciplina, in termini onnicomprensivi, condotte di evasione dell’imposta e, per questi importi, in vista di una semplificazione dei rapporti col fisco e di un rafforzamento della garanzia patrimoniale, individua i responsabili principali e quelli solidali”.

– Il ricorso va accolto e la sentenza cassata, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, (Ndr: testo originale non comprensibile) rigettando il ricorso originario della contribuente.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso. Condanna la contribuente al pagamento delle spese in favore dell’Ufficio che liquida in Euro 1.800,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2020

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