Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4981 del 24/02/2021

Cassazione civile sez. trib., 24/02/2021, (ud. 26/11/2020, dep. 24/02/2021), n.4981

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. PERRINO A. Maria – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. CHIESI Gian A – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26116-2012 proposto da:

G.E. (C.F. (OMISSIS)), rapp. e dif., in virtù di procura

speciale in cale al ricorso, dagli Avv.ti RAIMONDO MASCALI ed

ALESSANDRA PRINCIPE, presso lo studio della quale è elett.te dom.to

in ROMA, alla VIA CRESCENZIO, n. 107;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore

p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA CRISTOFORO

COLOMBO, n. 426 c/d;

– intimata –

e

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro

p.t., dom.to ope legis in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 62/66/12 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, sez. st. di BRESCIA, depositata il

30/04/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/11/2020 dal Consigliere Dott. CHIESI GIAN ANDREA.

 

Fatto

RILEVATO

che l’AGENZIA DELLE ENTRATE provvide alla revoca, nei confronti di G.E., dell’aliquota I.V.A. agevolata al 4%, della quale il contribuente aveva usufruito per acquisto della prima casa, a seguito del mancato trasferimento della residenza nell’immobile in questione nel termine di 18 mesi dalla data dell’acquisto;

che il contribuente impugnò l’avviso di accertamento innanzi alla C.T.P di Bergamo, la quale, con sentenza n. 75/12/2010, accolse il ricorso;

che avverso tale decisione l’AGENZIA propose appello innanzi alla C.T.R. della Lombardia, sez. st.di Brescia, che, con sentenza 62/66/12, depositata il 30.4.2012, accolse il gravame e riformò l’impugnata sentenza, rilevando, per quanto in questa sede ancora interessa, come dal rogito notarile emergesse l’avvenuto completamento, anche a fini abitativi, dell’immobile in questione – peraltro accatastato – bisognoso solo di “lavori di ultimazione finiture” (cfr. p. 3 della motivazione, sub 2) e non già del completamento “di lavori essenziali in vista dell’abitabilità” (cfr. ivi, sub 3);

che avverso tale decisione G.E. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; sono rimasti intimati l’AGENZIA DELLE ENTRATE ed il MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

considerato che, in via del tutto preliminare, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso proposto nei confronti del MINISTERO, siccome privo di legittimazione ad causam e ad processum, trattandosi di procedimento introdotto successivamente all’1.1.2001 (cfr. Cass., Sez. 5, 6.12.2017, n. 29183, Rv. 646519-02).

Diritto

CONSIDERATO

che con il primo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) la violazione e falsa applicazione “della normativa che dispone l’aliquota IVA agevolata al 4% e specificamente violazione al D.P.R. n. 633 del 1972, punto n. 21, tabella A, parte II, Allegata “, per non avere la C.T.R. correttamente valutato lo stato dell’immobile al momento della compravendita e, conseguentemente, per avere erroneamente escluso il diritto di esso contribuente a godere dell’aliquota agevolata oggetto di ripresa, nonostante lo stesso non fosse abitabile;

che con il secondo motivo la difesa del G. si duole (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), della illogicità e contraddittorietà della motivazione della decisione impugnata, per avere la C.T.R. fatto decorrere i 18 mesi per provvedere al trasferimento di residenza dalla data del rogito, anzichè dalla data di ultimazione dei lavori e, dunque, di abitabilità dell’immobile acquistato, che i medesimi giudici di appello avrebbero identificato nel maggio 2006;

che i motivi – i quali disvelano, entrambi, un presunto vizio motivazionale – sono infondati;

che in tema di benefici fiscali cd. “prima casa”, questa Corte ha chiarito che qualora il riconoscimento dell’agevolazione all’acquirente sia subordinato – come nella specie – alla condizione che egli stabilisca la propria residenza nel territorio del Comune dove si trova l’immobile nei diciotto mesi successivi all’acquisto, il trasferimento costituisce un onere conformativo del potere dell’acquirente, il cui esercizio deve avvenire, a pena di decadenza, entro il termine normativamente previsto, sicchè, ai fini del relativo decorso, nessuna rilevanza può essere attribuita ad impedimenti sopravvenuti, anche se non imputabili alla parte interessata (Cass., Sez. 5, 10.2.2016, n. 2616, Rv. 639233-01);

che un diverso orientamento (invero maggioritario nella giurisprudenza di legittimità e confortato, sia pure con riguardo al beneficio della L. n. 388 del 2000, ex art. 33, comma 3, anche dal recente arresto delle Sezioni Unite del 23.4.2020, n. 8094, Rv. 657535-01), riconosce, al contrario, la possibilità che la decadenza venga impedita, ma a condizione che il trasferimento della residenza nel comune ove è ubicato l’immobile non sia tempestivo per causa – sopravvenuta, imprevedibile e non addebitabile al contribuente – di forza maggiore (Cass., Sez. 6- 5, 23.1.2018, n. 1588, Rv. 64710201; Cass., Sez. 6-5, 19.10.2018, n. 26328, Rv. 651435-01);

che, pur intendendo il Collegio dare seguito al secondo orientamento di cui si è detto, cionondimeno, alcuna delle circostanze rappresentate dalla difesa del ricorrente, volte a valorizzare l’abitabilità dell’immobile solo da un momento successivo alla compravendita (e, in specie, da maggio 2006) è tale da configurare la forza maggiore, idonea ad impedire la decadenza dall’agevolazione fiscale oggetto di ripresa, non solo per avere la stessa parte ricorrente escluso la sopravvenienza ed imprevedibilità della inabitabilità del manufatto, per risalire questa già al momento della compravendita, ma anche perchè è stato chiarito che la vis maior non può consistere nella mancata ultimazione dei lavori di ristrutturazione, sì da non poter abitare l’immobile, atteso che elemento costitutivo della fattispecie è il trasferimento della residenza non nella “prima casa”, ma nel comune in cui essa si trova (così Cass., Sez. 5, 24.6.2016, n. 13148, Rv. 640159-01 e Cass., Sez. 5, 28.6.2016, n. 13346, Rv. 640342-01);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere rigettato, con la conferma, sia pure con tale emendata motivazione, della sentenza impugnata;

che nulla vada disposto in relazione: a) alle spese del giudizio di legittimità, non essendosi l’AGENZIA DELLE ENTRATE ed il MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE Costituiti; b) a quanto previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, trattandosi di previsione non applicabile ratione temporis.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Nulla dispone in relazione alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Civile Tributaria, il 26 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2021

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