Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4981 del 02/03/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 4981 Anno 2018
Presidente: D’ANTONIO ENRICA
Relatore: RIVERSO ROBERTO

SENTENZA

sul ricorso 25921-2012 proposto da:
CONFESERCENTI

REGIONALE

EMILIA

ROMAGNA

C.F.

80068030370, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
GERMANICO 172, presso lo studio dell’avvocato PIER
LUIGI PANICI, che la rappresenta e difende unitamente
2017
4265

all’avvocato GIOVANNI CAMILLO SIMONETTI, giusta delega
in atti;
– ricorrente contro

EQUITALIA CENTRO S.P.A. C.F. 030789812000, agente della
riscossione per la provincia di Bologna, società

Data pubblicazione: 02/03/2018

cessionaria dalla società Equitalia Polis S.p.a. (già
Gest Line S.p.a.) del ramo d’azienda relativo alla
provincia di Bologna, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA DELLE QUATTRO FONTANE 161, presso lo

difesa dagli avvocati GIUSEPPE PARENTE, MAURIZIO
CIMETTI, giusta delega in atti;
– controricorrente non chè contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE,
C.F. 80078750587, in persona del suo Presidente e
legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale
mandatario della S.C.C.I. S.P.A. – Società di
Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F.
05870001004, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
CESARE BECCARIA 29, Centrale dell’Istituto,
rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI,
CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO, giusta delega in calce
alla copia notificata del ricorso;
– resistenti con mandato –

avverso la sentenza n. 674/2010 della CORTE D’APPELLO
di BOLOGNA, depositata il 05/11/2011 r.g.n. 695/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 03/11/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO
RIVERSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

studio dell’avvocato SANTE RICCI, rappresentata e

Generale Dott. RICCARDO FUZIO, che ha concluso per
raccoglimento del ricorso.
udito l’Avvocato GIOVANNI PIGNATARO per delega verbale
Avvocato GIOVANNI CAMILLO SIMONETTI;
udito l’Avvocato SIMONA CHIRICOTTO per delega verbale

udito l’Avvocato CARLA D’ALOISIO.

Avvocato MAURIZIO CIMETTI;

R.G. 25921/2012

FATTI DI CAUSA
La Corte d’Appello di Bologna, con la sentenza n. 674/2010, depositata il 5 novembre
2011, rigettava l’appello proposto dalla Confesercenti Regionale Emilia-Romagna
avverso la sentenza che aveva respinto la sua opposizione alla cartella esattoriale f
notificata da Gest Line S.p.A., ora Equitalia Centro S.p.A., e con la quale era stato
intimato di pagare all’INPS la somma di euro 20.790,97/ a titolo di contributi scaturenti
dalla riqualificazione i come subordinato” del rapporto di lavoro intrattenuto con Alessi
Giorgio sub specie di collaborazione coordinata e continuativa. A fondamento della
decisione la Corte accertava la regolarità della notifica della cartella effettuata il 24
febbraio 2004, ai sensi dell’articolo 26, comma 1 d.p.r. 602 del 1973, mediante invio
di raccomandata con avviso di ricevimento, presso la sede sociale dell’appellante a
mano di persona fisica qualificatasi addetta all’ufficio o all’azienda della Confesercenti;
e dichiarava, quindi, la tardività dell’opposizione alla cartella proposta dalla
Confesercenti in data 9 aprile 2004, oltre il termine di 40 giorni di cui all’articolo 24
del decreto legislativo numero 46 del 1999.
Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Confesercenti Regionale
Emilia-Romagna con tre motivi, illustrati da memoria. Resiste Equitalia Centro S.p.A.
con controricorso, l’Inps ha depositato delega in calce alla copia notificata del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Col primo motivo il ricorso lamenta la violazione falsa applicazione dell’articolo 160
e dell’articolo 148 c.p.c.. Mancata applicazione dell’articolo 60,comma l i d.p.r. numero
600/1973 e dell’art.26 del d.p.r. n. 602/1973; vizio di motivazione della sentenza
impugnata, per aver ritenuto la regolarità della notifica nonostante che la cartella
opposta non riportasse la data di notifica e che anche la busta contenente il ruolo
fosse priva di data e di timbro.
1.2. Va premesso che la Corte d’appello ha accertato che la cartella in questione sia
stata notificata in data 24 febbraio 2004 mediante invio di raccomandata con avviso di
ricevimento ex articolo 26 d.p.r. 602/1973. Questa norma prevede :” La cartella e’
notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal
concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione
1

.

R.G. 25921/2012

tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia
municipale. La notifica puo’ essere eseguita anche mediante invio di raccomandata
con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella e’ notificata in plico chiuso e la
notifica si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento
sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere
dello stabile dove e’ l’abitazione, l’ufficio o l’azienda.
Quando la notificazione della cartella di pagamento avviene mediante consegna
nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa,
all’ufficio o all’azienda, non e’ richiesta la sottoscrizione dell’originale da parte del
consegnatario.
Nei casi previsti dall’art. 140 del codice di procedura civile, la notificazione
della cartella di pagamento si effettua con le modalita’ stabilite dall’art. 60
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e si ha
per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l’avviso del deposito e’ affisso
nell’albo del comune.
L’esattore deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella
con la relazione dell’avvenuta notificazione o l’avviso di ricevimento ed ha
l’obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell’amministrazione.
Per quanto non e’ regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni
dell’art. 60 del predetto decreto”.
1.3. Pertanto, alla stregua del chiaro disposto dell’art. 26, comma 1 cit. va affermato
che la notifica della cartella va considerata come avvenuta nella data indicata
nell’avviso di ricevimento ed r inoltre i che i nella stessa ipotesi, la legge non prevede la
redazione di alcuna relata di notifica. Tanto risulta altresì confermato dalla
giurisprudenza di legittimità che si è consolidata in questi termini: “In tema di notifica
a mezzo posta della cartella esattoriale emessa per la riscossione di sanzioni
amministrative, trova applicazione l’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, per il quale la
notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell’esattore, di
lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si ha per avvenuta alla
data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente e dal consegnatario,
senza necessità di redigere un’apposita relata di notifica, come risulta confermato per
implicito dal penultimo comma del citato art. 26, secondo il quale l’esattore è
obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la
2

.

R.G. 25921/2012

relazione dell’avvenuta notificazione o l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di
notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o
dell’Amministrazione” (Sez.

5, Sentenza n.

14327 del 19/06/2009). Inoltre nella

stessa direzione si è espressa la sentenza n. 6395 del 19/03/2014, secondo la quale:

“In tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire
anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con
avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell’art. 26 del d.P.R.

concessionario stesso ed all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima
parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati.
In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data
risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità di un’apposita relata, visto che è
l’ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l’esecuzione effettuata su
istanza del soggetto legittimato e l’effettiva coincidenza tra destinatario e
consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma
del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque
anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o
con l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di
esibirla su richiesta del contribuente o dell’amministrazione”. (In senso conforme pure
Cass. n. 4567 del 06/03/2015 e n. 20918 del 17/10/2016).
1.4. La giurisprudenza di questa Corte ha,altresì,chiarito che in tema di notifica della
cartella esattoriale ex art. 26, primo comma, seconda parte, del d.P.R. 29 settembre
1973, n. 602, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della
relativa data deve essere assolta unicamente mediante la produzione dell’avviso di
ricevimento, essendo esclusa la possibilità di ricorrere a documenti equipollenti, quali,
ad esempio, registri o archivi informatici dell’Amministrazione finanziaria o attestazioni
dell’ufficio postale, salva l’applicabilità del principio del raggiungimento dello scopo, in
virtù del quale si determina uno spostamento dell'”onus probandi”, gravando sulla
parte, che abbia dimostrato di conoscere l’atto e che intenda far valere in giudizio un
diritto il cui esercizio è assoggettato a termine di decadenza, l’onere di dimostrare la
diversa data di ricezione dell’atto e la tempestività della pretesa (Sez. 5, Sentenza n.
23213 del 31/10/2014).
1.5. Alcun argomento contrario a questo reiterato indirizzo giurisprudenziale può
essere desunto dalla recente sentenza n. 5691/2017 (richiamata dalla ricorrente nella
3

29 settembre 1973, n. 602, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al

R.G. 25921/2012

memoria ex art. 378 c.p.c. e dal p.g. nella sua requisitoria), con la quale questa
stessa Sezione della Corte Cassazione in diversa fattispecie – in cui non si discuteva di
una notifica effettuata ai sensi dell’art. 26, primo comma, seconda parte, del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 602 – ha affermaRG – che la tardività del ricorso non potesse
essere dichiarata nell’ipotesi in cui la copia della cartella esattoriale notificata
all’opponente non fosse stata compilata in nessuna sua parte (cassando pertanto una
sentenza in cui si sosteneva che il ricorso tardivo sanasse l’accertata nullità della
notifica).
2.- Col secondo motivo il ricorso deduce la violazione falsa applicazione dell’art. 148 e
dell’art. 160 c.p.c. e vizio di motivazione della sentenza atteso che / oltre„act a non
essere stata indicata la data in cui era avvenuta, la consegna era stata effettuata a
persona non vincolata da rapporto di lavoro continuativo e /comunque, non tenuta alla
distribuzione della posta del destinatario poiché era emersornell’istruttoria di primo
grado/ che la consegna del plico fosse stata effettuata nelle mani della signora Bertuzzi
Rita, dipendente del Centro servizi Confesercenti Srl di Ferrara che / per incarico del
datore di lavoro/ prestava la sua attività anche a favore di Confesercenti EmiliaRomagna tenendo la contabilità della stessa e di società dalla stessa possedute; la

“io in genere non provvedo a ritirare

Bertuzzi qtrate aveva, infatti , dichiarato:

documenti nè a rispondere al telefono quando è presente la segretaria dipendente
della Confesercenti regionale”.
2.1. Il motivo è infondato. La Corte d’appello di Bologna ha affermato che la notifica
della cartella fosse stata effettuata nella sede sociale di Confesercenti Regionale
Emilia-Romagna a mani di Bertuzzi Rita, persona qualificatasi come addetta all’ufficio.
La Corte ha, altresì, affermato che Bertuzzi Rita lavorasse presso la Confesercenti per
incarico di Centro Servizi Confesercenti Sri di Ferrara tenendo la contabilità della
stessa e di altre società dalla stessa possedute; ed, inoltre, che in data 24 febbraio
2004 fosse l’unica persona presente in ufficio, oltre al segretario della stessa
Confesercenti ,al quale ella ha subito consegnato la medesima raccomandata.
Si tratta di un accertamento di merito dal quale deriva anzitutto la legittimità della
notifica ai sensi dell’art. 26,1 comma cit i che prevede che la consegna del plico venga
fatta nelle mani di persona addetta all’ufficio o all’azienda, senza richiedere che tale
preposizione avvenga in forza di un particolare rapporto contrattuale. Anche sotto il
profilo della motivazione la sentenza non appare censurabile in questa sede e si

4

R.G. 25921/2012

sottrae alle critiche sollevate col motivo le quali non deducono fatti decisivi,ma una
diversa valutazione di quelli già correttamente valutati dalla stessa Corte territoriale.
3.- Col terzo motivo il ricorso deduce l’omesso esame dell’eccezione di prescrizione di
cui alla legge n. 335 del 1995 e l’insussistenza del credito contributivo accertato con
sentenza passata in giudicato, atteso che avendo rigettato l’eccezione di nullità
insanabile della notifica e quella conseguente di mancata decorrenza del termine per
proporre opposizione, la Corte non aveva esaminato il motivo di appello relativo
all’eccezione di prescrizione dei crediti che risalendo al periodo marzo 1993-luglio
1994 erano ampiamente prescritti; ed in ogni caso il fatto che con sentenza passata in
giudicato fosse stato accertato che non esistesse alcun obbligo contributivo
relativamente al periodo 2.6.1990-31.07.1994 di cui verbale ispettivo del 26 agosto
1994 in parte portato nella cartella opposta.
Le predette censure di merito restano assorbite per la preliminare inammissibilità del
ricorso introduttivo dovuta alla sua tardiva proposizione.
4.-

In conclusione il ricorso va rigettato e la parte soccombente deve essere

condannata alla rifusione delle spese processuali come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo e secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo; e condanna il
ricorrente alla rifusione delle spese processuali liquidate in complessive C 3700 per
Equitalia S.p.A , di cui C 3500 per compensi professionali, ed in complessive C 1500
per l’INPS, di cui C 1300 per compensi professionali; oltre al 15% di spese generali ed
oneri accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 3 novembre 2017
Il Consigliere estensore

Il Presidente

.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA