Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 498 del 14/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 14/01/2021, (ud. 29/09/2020, dep. 14/01/2021), n.498

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2700-2019 proposto da:

P.R., N.A., rappresentati e difesi dall’avv.to

Alfredo Ciro Matarante con studio in San Severo via Tiberio Solis n.

41;

– ricorrenti –

contro

PE.MA.PO.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1024/2018 della Corte d’appello di Bari,

depositata il 07/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/09/2020 dal Consigliere Annamaria Casadonte.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– Pe.Ma.Po. chiedeva nei confronti dei coniugi P.R. e N.A. l’accertamento dei confini fra i rispettivi fondi;

– i convenuti contestavano la domanda deducendone la nullità e chiedendo, in via riconvenzionale, l’accertamento dell’acquisto per usucapione di terreni e fabbricato;

– il Tribunale di Apricena – sez. dist. di (OMISSIS), disposta ctu, accertava e dichiarava i confini e respingeva la domanda riconvenzionale;

– proposto gravame da parte dei convenuti soccombenti, la Corte d’appello di Bari ha respinto l’impugnazione, confermando la sentenza del primo giudice;

– la cassazione della sentenza d’appello è chiesta da P.R. e N.A. sulla base di due motivi;

– non ha svolto attività difensiva l’intimato Pe.Ma.Po.;

– il relatore ha formulato proposta di inammissibilità del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– il Collegio condivide la proposta del relatore;

– il primo motivo con cui si denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 61,191,195,196 e 170 c.p.c., per non avere disposto la rinnovazione della ctu in considerazione delle eccezioni sollevate dagli appellanti, è inammissibile perchè il ricorrente non indica quali regole di diritto sarebbero state violate dalla corte territoriale nel decidere la domanda di regolamento dei confine recependo le osservazioni del ctu, integrate dai chiarimenti richiesti in appello;

– la censura si risolve, cioè, nell’espressione di dissenso rispetto alla motivazione della decisione impugnata, ammissibile in cassazione solo nei limiti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;

– il secondo motivo, con cui si denuncia la violazione dell’art. 24 Cost., degli artt. 1158 e 1159 bis c.c., e dell’art. 115 c.p.c., è inammissibile ex art. 360 bis c.p.c., perchè non attinge la ratio decidendi; la corte territoriale, con un giudizio di fatto non specificamente censurato, ha ritenuto che l’atto di acquisto del 1998 – sulla cui base gli odierni ricorrenti invocano l’accessione nel possesso ai sensi dell’art. 1146 c.c., comma 2, – riguardasse unicamente la particella (OMISSIS) e non anche la particella (OMISSIS) del foglio (OMISSIS) e, sulla scorta di tale giudizio di fatto, ha escluso l’accessione nel possesso della particella (OMISSIS), in conformità alla consolidata giurisprudenza di legittimità alla cui stregua, in tema di acquisto per usucapione, l’acquirente – che invochi, ai sensi dell’art. 1146 c.c., comma 2, l’accessione del possesso per unire il proprio a quello del dante causa – deve fornire la prova di avere acquistato con un titolo astrattamente idoneo al trasferimento del diritto oggetto del possesso, ancorchè invalido o proveniente “a non domino” (cfr. Cass. 3177/2006; id.22348/2011; id.19724/2016);

– inoltre la corte ha considerato che l’azione di regolamento di confini sottintendeva una contestazione in ordine all’estensione del bene sicchè anche la censura fondata sul principio di non contestazione appare inammissibilmente formulata senza indicare il principio di diritto asseritamente violato;

– il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile;

– nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

– ricorrono i presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta sezione civile-2, il 29 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2021

 

 

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