Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 498 del 11/01/2011

Cassazione civile sez. VI, 11/01/2011, (ud. 21/10/2010, dep. 11/01/2011), n.498

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 20533-2009 proposto da:

L.G. (OMISSIS), P.E.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA TEODISIO

MACROBIO 3, presso lo studio dell’avvocato GABRIELLI ENRICO, che li

rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce al ricorso

per regolamento di competenza;

– ricorrenti –

contro

BARILLA HOLDING SPA (OMISSIS) in persona del Presidente e legale

rappresentante pro-tempore, B.G.M. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CASSIODORO 9, presso lo studio

dell’avvocato NUZZO MARIO, che li rappresenta e difende unitamente

agli avvocati CONTINO GIUSEPPE, MARICONDA VINCENZO, giusta delega a

margine della memoria;

– resistenti –

e contro

L.A. (OMISSIS), A.A.

(OMISSIS), LA.RO. (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 9946/2009 del TRIBUNALE di MILANO del 22.7.09,

depositata il 24/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/10/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ADELAIDE AMENDOLA;

per i ricorrenti è solo presente l’Avvocato Enrico Gabrielli;

per i resistenti è solo presente l’Avvocato Sergio Blasi (per delega

avv. Mario Nuzzo).

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ANTONIETTA

CARESTIA.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori delle parti. “Il relatore Consigliere Adelaide Amendola, Letti gli atti depositati OSSERVA:

1 – Con citazione notificata in data 11 dicembre 2007 L.G. ed P.E. hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Milano B.G.M., Barilla Holding s.p.a., A.A., La.Ro. e L.A. chiedendo, previo accertamento della illiceità penale della condotta dei convenuti, la declaratoria di illegittimità, o comunque nullità, della transazione stipulata tra le parti il 4 agosto 2004 e la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni ex art. 2043 cod. civ..

A seguito delle eccezioni formulate nella comparsa di risposta, gli attori, all’udienza di cui all’art. 183 cod. proc. civ., hanno chiesto in via subordinata che venissero annullati i negozi in data 18 settembre 2002 (tra cui un patto parasociale e un collegato patto di sindacato di voto), per violenza o dolo.

2 – Peraltro con atto di citazione notificato il 25 luglio 2007 Barilla Holding s.p.a. e B.G.M. avevano già convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Parma L.G. chiedendo l’accertamento della insussistenza della loro responsabilità in relazione ai fatti a essi ascritti nelle lettere a firma di L.G. del 22 marzo e del 20 giugno 2007 nonchè la condanna del L. al risarcimento dei danni conseguenti al carattere offensivo di quelle missive.

In tale giudizio, nella memoria ex art. 183 c.p.c., comma 6, gli attori avevano poi avanzato domanda di declaratoria di validità dell’atto di transazione in data 4 agosto 2004.

3 – Con sentenza depositata il 24 luglio 2009 il Tribunale di Milano, nella causa incardinata con l’atto di citazione sub 1, in accoglimento delle eccezioni formulate dai convenuti, si è dichiarato territorialmente incompetente a decidere la controversia, per essere competente, ai sensi dell’art. 40 cod. proc. civ., il Tribunale di Parma.

4 – Avverso questa decisione L.G. ed P. E. hanno proposto regolamento necessario di competenza, notificando l’atto a B.G.M., A.A., L.R., L.A. e Barilla Holding s.p.a..

B.G.M. e Barilla Holding s.p.a. hanno depositato memoria.

5 – Il regolamento è affidato a cinque motivi.

Coi primo i ricorrenti lamentano violazione dell’art. 39 c.p.c., comma 2, sostenendo che il giudice di merito avrebbe errato nel ravvisare tra i due giudizi, quello instaurato innanzi al Tribunale di Milano e quello pendente innanzi al Tribunale di Parma, un rapporto di connessione in dipendenza dell’oggetto, ai sensi dell’art. 33 cod. proc. civ., piuttosto che un rapporto di continenza. Richiamato quanto enunciato nella sentenza 1 ottobre 2007 n. 20596 delle sezioni unite di questa Corte, evidenziano che nei due giudizi sono state formulate domande contrapposte, tendenti, l’una, all’accertamento negativo della responsabilità, l’altra all’accertamento positivo della stessa, con in più la richiesta di risarcimento del danno, di guisa che lo causa successivamente proposta conterrebbe la prima. In tale contesto il Tribunale meneghino avrebbe dovuto fare applicazione non già dell’art. 40, ma dell’art. 39 c.p.c., comma 2, affermando la propria competenza, non essendo il giudice preventivamente adito competente a conoscere la domanda relativa alla validità della transazione, per effetto della clausola derogatoria contenuta nell’art. 16 del relativo contratto.

Col secondo mezzo gli impugnanti denunciano violazione dell’art. 33 c.p.c. e art. 40 c.p.c., comma 1, per avere il giudice di merito ritenuto applicabile l’art. 33 cod. proc. civ. anche all’ipotesi di cause connesse oggettivamente proposte tra le stesse parti, laddove la norma, che è di stretta interpretazione (confr. Cass. n. 313 del 2001), mirerebbe a realizzare il simultaneus processus fra cause connesse per l’oggetto instaurate innanzi a giudici diversi contro persone diverse.

Col terzo motivo i ricorrenti deducono violazione dell’art. 31 c.p.c. e art. 40 c.p.c., comma 1, per avere il Tribunale di Milano escluso l’applicabilità nella fattispecie dell’art. 31 cod. proc. civ., senza considerare che, ove di connessione (e non di continenza) si trattasse, questa sarebbe sicuramente per accessorietà, posto che la declaratoria di insussistenza della responsabilità in ragione dell’effetto preclusivo della transazione dipende, logicamente e giuridicamente, dalla causa concernente la validità della stessa.

Conseguentemente, quand’anche dovesse escludersi la ricorrenza di un’ipotesi di continenza, la competenza a decidere entrambe le cause spetterebbe, ex art. 31 cod. proc. civ., al giudice della causa principale, e cioè al Tribunale di Milano.

Col quarto motivo gli impugnanti denunciano violazione degli artt. 28, 29 e 104 cod. proc. civ.. Sostengono che le domande proposte dinanzi al Tribunale di Parma sono connesse solo in termini meramente soggettivi, ai sensi dell’art. 104 cod. proc. civ., forma di connessione che non può mai comportare deroga al foro convenzionalmente pattuito.

Col quinto motivo i ricorrenti lamentano violazione degli artt. 28, 29 e 20 cod. proc. civ., con riferimento all’affermazione del giudice di merito secondo cui il Tribunale di Milano sarebbe competente per l’azione risarcitoria solo grazie all’operatività del disposto dell’art. 104 cod. proc. civ., laddove la competenza del giudice meneghino a decidere la domanda risarcitoria (come la speculare domanda di accertamento negativo di ogni responsabilità), rientrerebbe nell’ambito della clausola di deroga alla competenza territoriale contenuta nella transazione, e discenderebbe altresì dal fatto che a Milano erano stati posti in essere la maggior parte dei comportamenti produttivi dei danni di cui era stato chiesto il ristoro.

6 – L’istanza di regolamento di competenza appare destinata al rigetto per le ragioni che seguono.

E’ giurisprudenza assolutamente consolidata di questa Corte che la continenza di cui all’art. 39 c.p.c., comma 2, ricorre non solo quando due cause siano caratterizzate da identità di soggetti e di titolo e da una differenza solo quantitativa dell’oggetto, ma anche allorchè tra le stesse sussista un rapporto di interdipendenza, come nel caso di domande contrapposte inerenti a un medesimo rapporto sostanziale, o legate da un nesso di pregiudizialità logica, che potrebbe dar luogo a contrasto di giudicati (confr. Cass. civ. sez. un. 23 luglio 2001, n. 10011; Cass. civ. 19 aprile 2001, n. 5837;

Cass. civ. 18 marzo 2003, n. 4006).

Nella fattispecie i signori L.G. ed P.E. hanno dedotto, a fondamento delle domande azionate avanti al Tribunale di Milano, una articolata serie di condotte, poste in essere dai convenuti, asseritamente dirette allo scopo di conseguire il controllo di Magie s.p.a., società del cui capitale sociale erano essi titolari, senza pagare il corrispettivo o pagando un corrispettivo palesemente sperequato.

Tali condotte, che, a loro dire, integrerebbero i delitti di estorsione e di violenza privata, e che avrebbero avuto per effetto di costringere L.G. a sottoscrivere i patti parasociali e la transazione di cui ora chiedono a vario titolo la caducazione, erano state già specificamente contestate a B.G.M. e a Barilla Holding s.p.a. nelle lettere in data 22 marzo e 20 giugno 1997, oggetto della domanda di accertamento negativo e delle richieste risarcitorie avanzate dai destinatari delle stesse innanzi al Tribunale di Parma.

Quanto sin qui sinteticamente esposto consente di cogliere il carattere speculare e la riferibilità ai medesimi, complessi rapporti sostanziali, delle contrapposte pretese delle parti, le quali appaiono in rapporto di reciproca continenza, posto che la richiesta di risarcimento del danno, che, a dire dei ricorrenti, qualificherebbe come contenente la causa successivamente proposta davanti al Tribunale di Milano, è altresì uno dei capi del petitum di quella preventivamente incardinata davanti al Tribunale di Parma.

7 – Il riconoscimento del nesso di continenza tra le due cause, e della conseguente applicabilità dell’art. 39 cod. proc. civ., non giova tuttavia ai ricorrenti, perchè, in base a un’interpretazione sistematica della predetta norma, la verifica della competenza del primo giudice anche in ordine alla causa successivamente proposta, deve essere limitata à criteri della competenza per materia, per valore e per territorio inderogabile, ex art. 28 cod. proc. civ., con esclusione, in particolare, di ogni rilevanza del foro convenzionale esclusivo stabilito dalle parti. Sarebbe invero del tutto illogico non riconoscere, in caso di continenza, la competenza del giudice preventivamente adito in deroga ai criteri di competenza territoriale semplice, quando il nostro sistema processuale consente di derogare a tali criteri per mere ragioni di connessione, nella quale il legame fra le cause è certamente meno intenso rispetto a quello sussistente in caso di continenza (Cass. civ. 30 agosto 1994, n. 7591; Cass. civ. 18 marzo 2003, n. 4006).

7 – In definitiva, pacifico che l’accordo delle parti per la deroga della competenza territoriale, ancorchè operante in via esclusiva, da luogo a una competenza territoriale derogata e non inderogabile, e che la previsione di un foro convenzionale esclusivo non impedisce che la competenza così fissata possa subire modificazioni per ragioni di connessione, e, prima e ancor più, per ragioni di continenza, in base alle regole della prevenzione, dell’assorbimento ovvero del cumulo soggettivo, ex artt. 31, 33, 39 e 40 cod. proc. civ. (Cass. civ. 30 agosto 1994, n. 7591; Cass. civ. 21 agosto 1998, n. 8316; Cass. civ. 18 aprile 2000, n. 5030; Cass. civ. 18 marzo 2003, n. 4006), nessuno dei motivi di ricorso appare meritevole di accoglimento”.

Ritiene il collegio di dovere fare proprio il contenuto della sopra trascritta relazione, osservando, a integrazione della stessa e in risposta alle argomentazioni hinc et inde svolte nelle memorie, quanto segue.

a) La competenza del giudice preventivamente adito, ai sensi dell’art. 39 cod. proc. civ., comma 2 sussiste anche quando la causa successivamente proposta sia quella contenente, atteso che la norma processuale innanzi richiamata non assume il dato del maggior valore o della maggiore estensione dell’una o dell’altra causa a elemento identificativo del giudice competente (Cass. civ. 8 settembre 2006, n. 19291).

b) Il riconoscimento del nesso di continenza tra le due cause risarcitorie, e della conseguente applicabilità dell’art. 39 cod. proc. civ., non giova, come detto innanzi, ai ricorrenti, perchè la verifica della competenza del giudice preventivamente adito, in relazione non solo alla causa innanzi a lui già pendente, ma anche a quella rimettertela, in ottemperanza ai principi enunciati dalle sezioni unite nella sentenza 13 luglio 2006, n. 15905, segnatamente richiamata in memoria, non può ignorare che la domanda di accertamento della insussistenza di ogni responsabilità di Barilla Holding s.p.a. e di B.G. in relazione ai fatti agli stessi ascritti nelle lettere a firma di L.G. del 22 marzo e del 20 giugno 2007 – domanda fondata, è bene ricordarlo, anche sull’effetto preclusivo della transazione – è altresì in rapporto di connessione con la domanda dei ricorrenti volta alla declaratoria di nullità di tale atto, oltre che con quella di accertamento della sua validità formulata, in via di reconventio reconventionis, da Barilla Holding s.p.a. e da B.G.M. nel giudizio innanzi al Tribunale di Parma.

Questa Corte ha infatti a più riprese ribadito, proprio con riferimento all’art. 40 cod. proc. civ., che quando due cause siano caratterizzate da tesi e richieste contrapposte, siano cioè basate su fatti fondamentali che non possono essere ammessi nell’una e negati nell’altra senza incorrere in una contraddittorietà di giudicati che l’ordinamento intende evitare (come dimostra la previsione dell’art. 395 c.p.c., n. 5), di talchè, specularmente rovesciati i ruoli dei litiganti nell’una e nell’altra, l’accoglimento totale delle domande proposte da chi è attore in una di esse sia incompatibile sul piano logico e giuridico con l’accoglimento di quelle avanzate nel giudizio nel quale egli sia convenuto, ricorre tra le stesse cause un rapporto di connessione, diverso da quello di accessorietà, da risolversi, in applicazione dell’art. 40 cod. proc. civ., comma 1 con l’affermazione della competenza del giudice preventivamente adito (Cass. civ. 11 agosto 1994 n. 5353; Cass. civ. 7 febbraio 2001, n. 1732; Cass. civ. 16 gennaio 2006, n. 722).

c) La sussistenza di siffatto rapporto di connessione tra le domande di accertamento e risarcitorie proposte innanzi al Tribunale di Parma e quelle direttamente concernenti la transazione in data 4 agosto 2004, comporta che correttamente il giudice di merito ha affermato che la competenza del Tribunale di Parma non incontrava alcun limite nel foro convenzionale.

E invero, una volta escluso che la domanda risarcitoria proposta da L.G. e da P.E. innanzi al Tribunale di Milano possa ritenersi compresa tra le controversie relative alla validità e all’interpretazione del contratto di transazione – alle quali il decidente ha motivatamente e condivisibilmente limitato l’operatività della clausola pattizia di deroga alla competenza, a fronte dell’eccezione di nullità, per indeterminatezza della stessa – vale in pieno il principio, costantemente affermato da questa Corte, per cui il foro stabilito dalle parti da luogo ad un’ipotesi di competenza derogata per effetto della convenzione, e non già ad una competenza inderogabile, di talchè, anche quando il foro convenzionale sia stabilito come esclusivo, ai sensi dell’art. 29 cod. proc. civ., esso non impedisce, al pari di ogni altro criterio determinativo della competenza, che questa sia suscettibile di modificazioni per ragioni di connessione (confr. Cass. civ. 4 marzo 2002, n. 3109; Cass. civ. 21 agosto 1998, n. 8316; Cass. civ., 16 gennaio 1990, n. 159).

d) Non è infine superfluo aggiungere, a confutazione della pretesa sussistenza di un vincolo di accessorietà tra le due cause, che la validità della transazione non costituisce affatto il necessario presupposto delle domande risarcitorie hinc et inde articolate, perchè non può certo dirsi che i petita e le causae petendi di queste siano ontologicamente e invincibilmente fondati su quelli dell’altra (Cass. civ. 17 maggio 2005, n. 10356).

Il ricorso deve pertanto essere respinto. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Parma. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 2.200 (di cui Euro 200 per spese), oltre IVA e CPA, come per legge.

Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2011

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