Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4979 del 25/02/2020

Cassazione civile sez. un., 25/02/2020, (ud. 28/01/2020, dep. 25/02/2020), n.4979

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Primo Presidente f.f. –

Dott. MANNA Antonio – Presidente di sez. –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – rel. Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23627-2018 proposto da:

RENO DE MEDICI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA E.Q. VISCONTI 99,

presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI BATTISTA CONTE, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati EUGENIO BRUTI

LIBERATI e FRANCESCO LETTERA;

– ricorrente –

contro

REGIONE LAZIO, in persona del Presidente pro tempore della Giunta

Regionale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARCANTONIO

COLONNA 27, presso la sede dell’Avvocatura regionale, rappresentata

e difesa dall’avvocato ROSA MARIA PRIVITERA;

COMUNE DI VILLA SANTA LUCIA, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE

DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ARMANDO PACIONE;

– controricorrenti –

e contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELLE

INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA

TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, MINISTERO DEI BENI, DELLE

ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO, AGENZA DEL DEMANIO;

– intimati –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

57/2016 del TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/01/2020 dal Consigliere Dott. MARIA GIOVANNA SAMBITO;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO IMMACOLATA, il quale chiede dichiararsi la giurisdizione del

Tribunale superiore delle acque pubbliche.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La S.p.A. Reno de Medici (RDM) conveniva in giudizio innanzi al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d’Appello di Roma la Regione Lazio e le altre Amministrazioni indicate in epigrafe, esponendo che:

– era proprietaria di uno stabilimento, con annessa discarica, nel cui interno si trovava un compluvio che non era mai servito ad alcun uso pubblico e non era iscritto negli elenchi delle acque pubbliche di cui al R.D. 9 dicembre 1909, nei quali era invece iscritto il (OMISSIS), che era stato inalveato e munito di argini da parte del Consorzio di Bonifica della Valle del Liri-Cassino;

-il Piano Territoriale Paesaggistico Regionale, approvato con Delib. reg. n. 566 del 2007, aveva effettuato una ricognizione dei vincoli paesaggistici, ex lege n. 42 del 2004 art. 142 comma 1, del tracciato del (OMISSIS), che, nella relativa rappresentazione cartografica, era situato sul lato est della (OMISSIS);

-su richiesta del Comune di Villa Santa Lucia, la Regione, con Delib. n. 215 del 2014, aveva proceduto alla rettifica del tracciato fluviale, che veniva fatto coincidere con il compluvio presente nella sua proprietà, con conseguente traslazione del vincolo paesaggistico ed inclusione della discarica di essa Società all’interno della fascia di rispetto.

Deducendo che la rettifica si era fondata su di un clamoroso errore di fatto, RDM chiedeva al Tribunale regionale adito che venisse accertato e dichiarato che il reale tracciato del (OMISSIS) “coincide con quello rappresentato cartograficamente nella tavola (OMISSIS) allegata al Piano territoriale paesaggistico approvato dalla Regione Lazio con Delib. 25 luglio 2007, n. 556″ e pertanto che” il compluvio presente nel perimetro dello stabilimento della ricorrente non è iscritto negli elenchi delle acque pubbliche, diversamente da quanto si afferma nell’allegato B1.1. alla Delib. Regione Lazio 23 aprile 2014, n. 215″. In subordine, la Società chiedeva che venisse dichiarato che dalla data della realizzazione degli interventi di risagomatura dell’alveo da parte del Consorzio di Bonifica, gli effetti dell’inclusione nell’elenco delle acque pubbliche dovevano intendersi riferiti unicamente al tracciato del canale di bonifica situato a settentrione rispetto alla (OMISSIS), delimitato da argini demaniali.

La Regione Lazio ed il Comune di Villa Santa Lucia hanno eccepito il difetto di giurisdizione del Tribunale adito ed affermato quella del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, in riferimento all’art. 143, lett. a) TU Acque.

Nella pendenza del giudizio di merito, RDM ha proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, chiedendo affermarsi la giurisdizione del Tribunale Regionale adito, in base al disposto dell’art. 140, comma 1, lett. b) TU Acque. La Regione ed il Comune di Villa Santa Lucia hanno depositato controricorso, con cui la hanno nuovamente contestata. Le altre Amministrazioni non hanno svolto difese.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale sulla base delle conclusioni scritte, ai sensi dell’art. 380-ter c.p.c., del PG, il quale ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice amministrativo. La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Si tratta di stabilire a quale plesso spetti la giurisdizione sulla domanda con cui la Società ha chiesto che venga accertata la natura privata e non demaniale del compluvio che attraversa il suo stabilimento, assumendo esser stato erroneamente incluso nel tracciato del (OMISSIS) ad opera della Delib. della Giunta Regionale n. 215 del 2014.

2. A fronte della tesi della ricorrente, secondo cui la giurisdizione va regolata in base al disposto dell’art. 140, comma 1, lett. b) TU Acque, che rimette al TRAP la cognizione sulle controversie relative ai limiti dei corsi o bacini, al loro alveo e sponde, entrambe le Amministrazioni oppongono che, venendo in rilievo la legittimità della Delib. n. 215 del 2014, che ha imposto il vincolo paesaggistico al reticolo idrico, il caso ricade nell’ambito dell’art. 143, lett. a) TU Acque, secondo cui appartengono alla cognizione diretta del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche i ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti presi dall’Amministrazione in materia di acque pubbliche

3. La tesi corretta è quella della ricorrente.

4. Occorre premettere che la giurisdizione si determina sulla base della domanda, dovendosi guardare, ai fini del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, al petitum sostanziale: quest’ultimo deve essere identificato, non solo e non tanto, in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, quanto, soprattutto, in funzione della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio, da individuarsi con riguardo ai fatti allegati (Cass. S.U. n. 4997 del 2018; 32361 del 2018).

5. Nella specie, la domanda è volta ad accertare che il fosso che attraversa la proprietà della ricorrente ha natura privata e non costituisce parte del (OMISSIS). Di tale corso d’acqua, RDM non contesta la natura pubblica, nè le conseguenze che ne derivano in termini di assoggettamento a vincolo paesaggistico, D.Lgs. n. 42 del 2004, ex art. 142, comma 1, lett. c), ma ne contesta, piuttosto, la sua concreta ricognizione sul territorio, sul presupposto che il tracciato individuato nella cartografia allegata alla delibera della Giunta Regionale n. 215 del 2014, sia erroneo. La Società ha, dunque, inteso far valere il suo diritto dominicale, che assume leso per effetto della traslazione del letto del fiume rispetto all’individuazione pregressa: l’oggetto del giudizio non riguarda, pertanto, in via diretta il nuovo Piano Territoriale Paesaggistico Regionale, ed il relativo il vincolo paesaggistico, ma l’accertamento dell’effettivo percorso fluviale in riferimento alla proprietà della ricorrente, e di cui la cartografica allegata al Piano ha carattere meramente ricognitivo.

6. Così convenendo, la cognizione della domanda spetta al Tribunale Regionale delle Acque a norma dell’art. 140, lett. b) T.U. sulle Acque, che demanda a tale organo specializzato dell’autorità giudiziaria ordinaria di conoscere delle “controversie circa i limiti dei corsi o bacini, loro alveo e sponde”. Tale conclusione è, del resto, conforme a quanto già affermato da questa Corte regolatrice (Cass. SU n. 4784 del 1998), che in un caso in cui si chiedeva pure l’annullamento dell’atto – qui invece non chiesto – ha affermato il principio secondo cui “qualora il privato insorga avverso il provvedimento amministrativo di perimetrazione di un bacino di acque pubbliche, denunciandone l’illegittimità, quale mezzo al fine di tutelare la sua qualità di proprietario di terreni indebitamente inclusi in detto bacino, la relativa domanda, ancorchè implichi la richiesta di annullamento di quel provvedimento, si ricollega ad una posizione di diritto soggettivo, non degradata nè affievolita dall’atto amministrativo (di portata meramente ricognitiva) e, pertanto, esula dalla giurisdizione di legittimità in unico grado del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, contemplata dal T.U. n. 1775 del 1933, art. 143, lett. a), e spetta alla cognizione del tribunale Regionale delle Acque a norma dell’art. 140, lett. b) citato T.U., quale organo specializzato dell’autorità giudiziaria ordinaria”.

7. Le spese vanno regolate unitamente al merito.

PQM

dichiara la giurisdizione del Giudice ordinario e rimette le parti innanzi al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Roma, anche per la statuizione relativa alle spese.

Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2020

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