Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4979 del 20/02/2019
Cassazione civile sez. VI, 20/02/2019, (ud. 31/01/2019, dep. 20/02/2019), n.4979
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3005-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
C. COSTRUZIONI DI C.E. E C. SNC, C.E.,
C.M.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 905/5/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di GENOVA, depositata il 19/06/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 31/01/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LA TORRE
MARIA ENZA.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Liguria, 905/5/2017 dep. 19 giugno 2017, che in controversia su impugnazione di avviso di accertamento, per IVA e Irpef anno 2005, ha respinto l’appello dell’Ufficio, confermando la decisione di primo grado. In particolare la CTR “preso atto dell’assenza della parte convenuta” ha condiviso la decisione di primo grado per non essere stata “prodotta dalla parte appellante, presente al dibattimento” “nessuna ulteriore prova”.
C. costruzioni di C.E. & c. snc. è rimasta intimata.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
Va accolto l’unico motivo con quale si deduce, ex art. 360 c.p.c., n. 4, la nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente (SU n. 22232/2016; Cass. n. 27112 del 25/10/2018).
La sentenza impugnata è affetta dal denunciato “error in procedendo”, in quanto, benchè graficamente esistente, non rende, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione. Non sono infatti obiettivamente idonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, le scarne affermazioni con le quali la CTR si limita a confermare la decisione di primo grado per non essere stata “prodotta dalla parte appellante, presente al dibattimento” “nessuna ulteriore prova”, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture.
La sentenza peraltro, si pone in contrasto col consolidato orientamento secondo cui in tema di processo tributario è nulla, per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 36 e 61, nonchè dell’art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza della commissione tributaria regionale completamente priva dell’illustrazione delle censure mosse dall’appellante alla decisione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle e che si sia limitata a motivare “per relationem” alla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, poichè, in tal modo, resta impossibile l’individuazione del “thema decidendum” e delle ragioni poste a fondamento della decisione e non può ritenersi che la condivisione della motivazione impugnata sia stata raggiunta attraverso l’esame e la valutazione dell’infondatezza dei motivi di gravame (Cass. n. 24452 del 05/10/2018).
La causa va pertanto rinviata alla CTR della Liguria, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
PQM
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR della Liguria.
Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2019.
Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2019