Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4979 del 15/02/2022
Cassazione civile sez. VI, 15/02/2022, (ud. 11/01/2022, dep. 15/02/2022), n.4979
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –
Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –
Dott. FEDELE Ileana – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona
del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso,
unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Antonietta Coretti, Lelio
Maritato, Antonino Sgroi, Carla D’Aloisio, Emanuele De Rose, con
domicilio eletto in Roma, via Cesare Beccaria n. 29, presso
l’Avvocatura centrale dell’Istituto;
– ricorrente –
contro
C.T., rappresentato e difeso dall’avv. Andrea Serraino, con
domicilio eletto presso il suo studio, sito in Roma, viale Gorizia
n. 14;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 611/2020 della Corte di appello di Catanzaro
depositata il 28 luglio 2020.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
dell’11 gennaio 2022 dal Consigliere Ileana Fedele.
Fatto
RILEVATO
che:
1. la Corte di appello di Catanzaro ha respinto l’appello proposto dall’I.N.P.S., dichiarando prescritti i contributi dovuti dall’ing. C.T. alla Gestione separata di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26, per l’attività professionale svolta nell’anno 2008;
2. per quanto qui rileva, la Corte territoriale ha dichiarato che la pretesa contributiva dell’I.N.P.S., di cui al primo atto interruttivo ricevuto dal contribuente solo in data 7 luglio 201,, fosse prescritta in quanto il dies a quo andava computato con decorrenza dalla data di scadenza del termine per il pagamento dei medesimi contributi previdenziali, che, nel caso in esame, scadeva il 20 giugno 2009, infondato l’ulteriore rilievo dell’I.N.P.S. in ordine alla asserita sospensione della prescrizione ex art. 2941 c.c., n. 8, per l’incompleta dichiarazione dei redditi, con particolare riferimento all’omessa individuazione degli obblighi contributivi riconnessi al lavoro autonomo soggetto a contribuzione per la gestione separata, in quanto, a prescindere da ogni valutazione circa l’idoneità della prospettata omissione ad integrare un comportamento di doloso occultamento del debito, nel senso voluto dalla norma, l’allegazione dell’Istituto era risultata indimostrata, non essendo stata prodotta la dichiarazione dei redditi in questione;
3. avverso tale pronuncia l’I.N.P.S. ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi;
4. l’ing. C.T. ha resistito con controricorso;
5. è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.
Diritto
CONSIDERATO
che:
1. con il primo motivo di ricorso l’I.N.P.S. censura di nullità l’impugnata sentenza per violazione del combinato disposto dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, per avere il giudice di appello ritenuto fondata l’eccezione di prescrizione del credito contributivo oggetto di causa assumendo, in riferimento alla tesi sostenuta dall’Istituto – in ordine alla sospensione della prescrizione, ai sensi dell’art. 2941 c.c., n. 8, per mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi – che l’allegazione fosse rimasta indimostrata per non essere stata prodotta la dichiarazione dei redditi in questione, mentre, fin dal primo grado di giudizio, unitamente alla memoria di costituzione, era stato depositato il modello Unico Persone Fisiche, relativo all’anno di imposta 2008, estratto dal sito “punto fisco” dell’Agenzia delle Entrate, contenente tutti gli elementi idonei a documentare la circostanza dell’omessa compilazione del cd. quadro RR, poiché il predetto modello, nell’indicare i cc.dd. “documenti collegati”, elenca tutti i quadri compilati dal contribuente ed in tale elenco, in modo inconfutabile, non figura il predetto quadro RR;
2. con il secondo motivo di ricorso l’I.N.P.S. deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 c.c. e dell’art. 2941 c.c., n. 8, in relazione alla L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 26-31, al D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 18, comma 12, conv. con modif. in L. 15 luglio 2011, n. 111, al D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 1 ed al D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 10, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per non avere la Corte territoriale ritenuto che, nel caso di libero professionista, iscritto d’ufficio dall’I.N.P.S. alla Gestione separata, la prescrizione è sospesa, per doloso occultamento del debito, qualora in occasione della presentazione della dichiarazione dei redditi ometta la compilazione del cd. quadro RR;
3. il primo motivo è inammissibile, non essendo la censura riconducibile al paradigma di nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, né alla violazione degli artt. 2697 c.c. e 116 c.p.c., pure richiamati in rubrica, rispettivamente configurabili solo ove il giudice di merito abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata (Cass. Sez. 3, 29/05/2018, n. 13395), ovvero disattenda il principio di libera valutazione delle prove in assenza di una deroga normativamente prevista, oppure, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime (Cass. Sez. U. 30/09/2020, n. 20867), per risolversi, piuttosto, in un’inammissibile richiesta di valutazione dell’idoneità probatoria del documento, prodotto dall’Istituto (estratto dal sito “punto fisco” dell’Agenzia delle Entrate) e contestato dalla controparte (come dedotto nel controricorso), a suffragare l’assunto posto a fondamento della prospettata sospensione della prescrizione, rispetto alla mancata produzione della dichiarazione dei redditi, siccome rilevata nella sentenza impugnata, censura semmai prospettabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ma unicamente nei ristretti gravissimi vizi motivazionali individuati fin da Cass. Sez. U. 07/04/2014, nn. 8053 e 8054, non potendosi neppure considerare la doglianza sotto il profilo dell’errore percettivo, eventualmente suscettibile del diverso rimedio della revocazione;
4. il secondo motivo è infondato per le medesime ragioni evidenziate con le ordinanze di questa Corte (Sez. 6-L. 15/03/2021, n. 7254, Sez. 6 – L. 14 ottobre 2021, n. 28088, nonché, ancor più di recente, Sez. 6 – L. 30 novembre 2021, n. 37529), pronunciate in fattispecie analoghe a quella oggetto di causa, ed alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c.;
5. in particolare, premesso che l’operatività della causa di sospensione della prescrizione, di cui all’art. 2941 c.c., n. 8, “ricorre quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito” (Cass. Sez. L. 24 luglio 2018, n. 19640, in conformità ad indirizzo consolidato: ex multis, Cass. Sez. L. 13 ottobre 2014, n. 21567), la Corte territoriale, a prescindere da ogni valutazione circa l’idoneità della prospettata omissione (mancata compilazione del quadro RR) ad integrare un comportamento di doloso occultamento del debito, nel senso voluto dalla norma, ha rilevato la mancata produzione della dichiarazione dei redditi, presupposto per l’accertamento in fatto rimesso al giudice di merito e insuscettibile di riesame in sede di legittimità, se non nei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come peraltro affermato da questa Corte anche nella ordinanza n. 6677 del 07/03/2019, dovendosi escludere che possa stabilirsi un automatismo, come sembra assumere l’Istituto, tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l’occultamento doloso del debito contributivo;
6. infine, risulta irrilevante, nella specie, il differimento del termine di scadenza per il versamento dei contributi dell’anno 2008 disposto sino al 6 luglio 2009 con il D.P.C.M. 4 giugno 2009, atteso che l’avviso di pagamento è stato notificato al contribuente solo in data 7 luglio 2014;
7. alla soccombenza segue la condanna dell’Istituto ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo;
8. occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
PQM
rigetta il ricorso. Condanna l’Istituto ricorrente alla refusione delle spese processuali, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 gennaio 2022.
Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2022