Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4979 del 02/03/2018


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Civile Sent. Sez. L Num. 4979 Anno 2018
Presidente: MAMMONE GIOVANNI
Relatore: RIVERSO ROBERTO

SENTENZA

sul ricorso 23776-2012 proposto da:
MOBIL PROJECT S.P.A. C.F. 01992320265, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo
studio dell’avvocato PAOLO PANARITI, rappresentata e
difesa dagli avvocati MASSIMO SCANTAMBURLO, MAURIZIO
2017

CURINI, giusta delega in atti;
– ricorrente –

4249

contro

EQUITALIA NORD S.P.A già Uniriscossioni S.p.A;
– intimata –

Data pubblicazione: 02/03/2018

nonchè contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA

I.N.P.S.
SOCIALE

C.F.

80078750587

in

persona

del

suo

Presidente e legale rappresentante pro tempore, in
proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A.

C.F. 05870001004, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura
Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli
avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, CARLA
D’ALOISIO,

giusta delega

in calce alla

copia

notificata del ricorso;
– resistente con mandato

avverso la sentenza n. 867/2011 della CORTE D’APPELLO
di VENEZIA, depositata il 13/04/2012 R.G.N. 586/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 02/11/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO
RIVERSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RITA SANLORENZO che ha concluso per
estinzione del giudizio;
udito l’Avvocato PAOLO PANARITI per delega Avvocato
MAURIZIO CURINI;
udito l’Avvocato LELIO MARITATO.

Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S.

R.G. 23776/2012

FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 867/2011 la Corte d’appello di Venezia accoglieva l’appello principale
dell’Inps e condannava Mobil Project Spa a corrispondere all’INPS i contributi e le

luglio 2003, oltre accessori di legge; respingeva invece l’appello incidentale.
A fondamento della sentenza la Corte d’appello riteneva accertato il rapporto di lavoro
subordinato in relazione alla posizione dell’ingegnere Mario Del Conto, qualificata
come di lavoro autonomo dal giudice di primo grado.
Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione Mobil Project Spa con tre
motivi di censura; l’Inps ha depositato procura in calce al ricorso notificato.
Con atto depositato prima della pubblica udienza, Mobil Project Spa ha dichiarato di
rinunciare al ricorso a seguito della definizione agevolata delle somme di cui all’avviso
di addebito opposto e dell’avvenuto pagamento delle somme ex art.6 d.l. n.193 del
2016 conv. in legge n.225 del 2016.

RAGIONI DELLA DECISIONE
Deve essere pronunciata l’estinzione del ricorso per rinuncia, siccome attestata
dall’atto depositato in giudizio, notificato all’INPS, e con il quale la ricorrente dichiara
di rinunciare al ricorso a seguito della definizione agevolata di cui all’art.6 d.l. n.193
del 2016 conv. in legge n.225 del 2016.
Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti considerati l’esito del
giudizio a seguito della definizione agevolata ed il contenuto dei motivi del ricorso.
P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo e dispone la compensazione delle spese.
Roma, così deciso nella adunanza camerale del 2.11.2017

sanzioni in relazione all’addebito di cui al punto 1 del verbale di accertamento 25

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