Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4978 del 20/02/2019
Cassazione civile sez. VI, 20/02/2019, (ud. 16/01/2019, dep. 20/02/2019), n.4978
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3991-2018 proposto da:
A.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CICERONE 62,
presso lo studio dell’avvocato ANNAMARIA DIMAURO, rappresentata e
difesa dall’avvocato MARIA CARLA GIORGETTI;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, C.F. (OMISSIS), in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2897/21/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di MILANO, depositata il 29/06/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 16/01/2019 dal Consigliere Relatore Dott. DELLI
PRISCOLI LORENZO.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Rilevato che il contribuente impugnava l’avviso di accertamento relativo all’anno 2008 con il quale l’Ufficio riprendeva a tassazione una somma relativa a redditi non dichiarati;
che la Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso e la Commissione Tributaria Regionale dichiarava l’appello inammissibile in quanto tardivo e effettuato in carenza dei presupposti per concedere la rimessione in termini;
che l’appellante, pur motivando il ritardo nella proposizione dell’appello in un ritardo di invio della PEC avente ad oggetto la comunicazione di avvenuto deposito del dispositivo, non indicava il momento in cui ha avuto effettiva conoscenza del deposito dell’impugnata sentenza: inoltre, in base alla giurisprudenza della Cassazione, il ricorrente costituito in giudizio non può invocare il beneficio della rimessione in termini (Cass. 15 ottobre 2013, n. 23323);
che il contribuente proponeva ricorso affidato ad un unico motivo mentre l’Agenzia delle entrate si costituiva con controricorso chiedendo che il ricorso fosse rigettato.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che con l’unico motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il contribuente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 153 c.p.c., comma 2, in quanto è venuta a conoscenza del deposito della sentenza di primo grado solo quando i termini per l’appello erano ormai scaduti;
ritenuto che il contribuente era costituito in giudizio e che, secondo questa Corte, nel processo tributario, l’ammissibilità dell’impugnazione tardiva oltre il termine “lungo” dalla pubblicazione della sentenza, previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, comma 3, presuppone che la parte dimostri l'”ignoranza del processo”, ossia di non averne avuto alcuna conoscenza per nullità della notificazione del ricorso e della comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza, situazione che non si ravvisa in capo al ricorrente che, come nella specie, sia costituito in giudizio, cui non può dirsi ignota la proposizione dell’azione, dovendosi ritenere tale interpretazione conforme ai principi costituzionali ed all’ordinamento comunitario, in quanto diretta a realizzare un equilibrato bilanciamento tra le esigenze del diritto di difesa ed il principio di certezza delle situazioni giuridiche (Cass. 13 giugno 2017, n. 14746; analogamente Cass. 9 ottobre 2018, n. 24899);
ritenuto che pertanto il ricorso va respinto e che le spese seguono la soccombenza.
PQM
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 3.500, oltre a spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributq unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 16 gennaio 2019.
Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2019