Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4978 del 15/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 15/02/2022, (ud. 11/01/2022, dep. 15/02/2022), n.4978

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

Dott. FEDELE Ileana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona

del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso,

unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Coretti Antonietta,

Maritato Lelio, Sgroi Antonino, D’Aloisio Carla, De Rose Emanuele,

con domicilio eletto in Roma, via Cesare Beccaria n. 29, presso

l’Avvocatura centrale dell’Istituto;

– ricorrente –

contro

S.G., rappresentato e difeso dall’avv. Veraldi

Francesco, come da atto di costituzione in sostituzione del

precedente difensore, con domicilio eletto presso lo studio

dell’avv. Mustari Rossella, sito in Roma, via Unione Sovietica n. 1;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 713/2020 della Corte di appello di Catanzaro

depositata il 23 luglio 2020.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11 gennaio 2022 dal Consigliere Fedele Ileana.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte di appello di Catanzaro ha respinto l’appello proposto dall’I.N.P.S. avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro, con cui erano stati dichiarati prescritti i contributi dovuti dall’avv. S.G. alla Gestione separata di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26, per l’attività professionale svolta nell’anno 2011;

2. per quanto qui rileva, la Corte territoriale ha dichiarato che la pretesa contributiva dell’I.N.P.S., di cui al primo atto interruttivo ricevuto dal contribuente solo in data 23 agosto 2017, fosse prescritta in quanto il dies a quo andava computato con decorrenza dalla data di scadenza del termine per il pagamento dei medesimi contributi previdenziali, che, nel caso in esame, come correttamente ritenuto dal giudice di primo grado, scadeva il 9 luglio 2012 in base al D.P.C.M. 6 giugno 2012, infondato l’ulteriore rilievo dell’I.N.P.S. in ordine alla asserita sospensione della prescrizione ex art. 294 c.c., n. 8, per l’incompleta dichiarazione dei redditi, con particolare riferimento all’omessa individuazione degli obblighi contributivi riconnessi al lavoro autonomo soggetto a contribuzione per la gestione separata, in quanto la dolosa volontà del contribuente di occultare il proprio debito previdenziale non poteva evincersi dalla sola mancata compilazione del cd. “quadro RR” del modello di dichiarazione dei redditi, non essendo ravvisabile un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l’esistenza dell’obbligazione, considerato che nella dichiarazione erano stati comunque indicati i redditi professionali, e, in ogni modo, l’effetto conseguente non sarebbe configurabile in termini di una vera e propria impossibilità di agire bensì di una mera difficoltà di accertamento, sormontabile con gli ordinari controlli;

3. avverso tale pronuncia l’I.N.P.S. ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo di censura;

4. l’avv. S.G. ha resistito con controricorso;

5. è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

Diritto

6. è stata depositata memoria nell’interesse dell’avv. S.. CONSIDERATO

che:

1. con l’unico motivo di ricorso l’I.N.P.S. deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 c.c. e art. 2941 c.c., n. 8, in relazione alla L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 26-31, al D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 18, comma 12, conv. con modif. in L. n. 15 luglio 2011, n. 111, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per non avere la Corte territoriale ritenuto che, nel caso di libero professionista, iscritto d’ufficio dall’I.N.P.S. alla Gestione separata, la prescrizione è sospesa, per doloso occultamento del debito, qualora in occasione della presentazione della dichiarazione dei redditi ometta la compilazione del cd. quadro RR;

2. il motivo è infondato per le medesime ragioni evidenziate con le ordinanze di questa Corte (Sez. 6-L. 15/03/2021, n. 7254, Sez. 6-L. 14/10/2021, n. 28088, nonché, ancor più di recente, Sez. 6-L. 30/11/2021, n. 37529), pronunciate in fattispecie analoghe a quella oggetto di causa, ed alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c.;

3. in particolare, premesso che l’operatività della causa di sospensione della prescrizione, di cui all’art. 2941, n. 8, c.c., “ricorre quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito” (Cass. Sez. L. 24/07/2018, n. 19640, in conformità ad indirizzo consolidato: ex multis, Cass. Sez. L. 13/10/2014, n. 21567), la Corte territoriale ha correttamente motivato sulla infondatezza della censura formulata dall’I.N.P.S., in quanto ha ritenuto, in riferimento al caso di specie, che la mancata denuncia del reddito non equivalga né ad un doloso e preordinato occultamento del debito contributivo né che essa configuri un impedimento assoluto, non scongiurabile con i normali controlli che l’Istituto può invece sempre attivare e sollecitare;

4. tale accertamento in fatto da parte dei giudici di appello non è suscettibile di riesame in sede di legittimità, se non nei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come peraltro affermato da questa Corte anche nella ordinanza n. 6677 del 07/03/2019, dovendosi escludere che possa stabilirsi un automatismo, come sembra assumere l’Istituto, tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l’occultamento doloso del debito contributivo;

5. alla soccombenza segue la condanna dell’Istituto ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo e con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, non ravvisandosi i presupposti per la condanna per lite temeraria, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 1, sollecitata nel controricorso, avuto riguardo all’evoluzione giurisprudenziale sulla questione rispetto all’epoca di proposizione del ricorso;

6. occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

PQM

rigetta il ricorso. Condanna l’Istituto ricorrente alla refusione delle spese processuali, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2022

 

 

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