Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4977 del 28/02/2011

Cassazione civile sez. VI, 28/02/2011, (ud. 27/01/2011, dep. 28/02/2011), n.4977

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

S.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA COLA DI RIENZO 92, presso lo studio dell’avvocato ARMANDO

TAGLIERI, rappresentato e difeso dall’avvocato CALABRETTA PAOLO,

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.M.C. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA EMILIO DE’ CAVALIERI 11, presso lo studio

dell’avvocato FONTANELLI ALDO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato RUSSO ALDO, giusta procura speciale a margine

del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

S.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA COLA DI RIENZO 92, presso lo studio dell’avvocato ARMANDO

TAGLIERI, rappresentato e difeso dall’avvocato CALABRBTTA PAOLO,

giusta procura speciale a margine del controricorso al ricorso

incidentale;

– controricorrente al ricorrente incidentale –

– ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 1313/2009 della CORTE D’APPELLO di CATANIA del

28/09/09, depositata il 12/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27/01/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;

udito l’Avvocato Calabretta Paolo, difensore del ricorrente e

controricorrente al ricorso incidentale che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che

nulla osserva.

La Corte;

Letti gli atti depositati.

Fatto

OSSERVA

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Il fatto che ha originato la controversia è il seguente:

D.M.C. ha chiesto la risoluzione di due contratti di locazione commerciale per morosità del conduttore S.L..

Con sentenza depositata in data 12 ottobre 2009 la Corte d’Appello di Catania ha confermato la sentenza del Tribunale, che aveva accolto la domanda della D. e rigettato la riconvenzionale del S., che aveva chiesto il pagamento dell’indennità di avviamento.

Il ricorso principale del S. e il ricorso incidentale della D. vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

2 – Il relatore propone la trattazione dei ricorsi in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, 376, 380 bis c.p.c..

3. – l’art. 366 c.p.c., n. 4, prescrive, a pena d’inammissibilità, che il ricorso contenga i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l’indicazione delle norme di diritto su cui si fondono e il successivo n. 6 prescrive, sempre a pena d’inammissibilità, la specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti su cui il ricorso si fonda.

Con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 4, si ribadisce che il giudizio di cassazione, a differenza del giudizio di appello, è a critica vincolata, cioè limitata alle ipotesi specificamente previste dal precedente art. 360, per cui (confronta Cass. Sez. 3^, n. 18421 del 2009) esso richiede, da un lato, per ogni motivo di ricorso, la rubrica del motivo, con la puntuale indicazione delle ragioni per cui il motivo medesimo – tra quelli espressamente previsti dall’art. 360 c.p.c. – è proposto; dall’altro, esige l’illustrazione del singolo motivo, contenente l’esposizione degli argomenti invocati a sostegno della decisione assunta con la sentenza impugnata, e l’analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della sentenza. Con riferimento al n. 6 dell’art. 366 c.p.c. si ribadisce che è orientamento costante (confronta, tra le altre, le recenti Cass. Sez. Un. n. 28547 del 2008; Cass. Sez. 3^ n. 22302 del 2008) che, in tema di ricorso per cassazione, a seguito della riforma ad opera del D.Lgs. n. 40 del 2006, il novellato art. 366 c.p.c., comma 6, oltre a richiedere la “specifica” indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento, pur individuato in ricorso, risulti prodotto. Tale specifica indicazione, quando riguardi un documento prodotto in giudizio, postula che si individui dove sia stato prodotto nelle fasi di merito, e, in ragione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, anche che esso sia prodotto in sede di legittimità.

In altri termini, il ricorrente per cassazione, ove intenda dolersi dell’omessa o erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere – imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, – di produrlo agli atti e di indicarne il contenuto. Il primo onere va adempiuto indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale e in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione; il secondo deve essere adempiuto trascrivendo o riassumendo nel ricorso il contenuto del documento. La violazione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inammissibile. Il ricorso principale non rispetta i principi suesposti, in quanto i cinque motivi in cui è articolato sono privi della rubrica indicativa dei vizi lamentati e dei riferimenti alle ipotesi regolate dall’art. 366 c.p.c. e mancano il riferimento e l’indicazione relativi alla documentazione su cui sono basate le argomentazioni a sostegno.

4. – Pertanto il ricorso principale va dichiarato inammissibile con conseguente inefficacia ex art. 334 c.p.c., comma 2, del ricorso incidentale tardivo (la sentenza della Corte territoriale risulta notificata il 9 gennaio 2010, mentre il ricorso incidentale è stato notificato il 10 aprile 2010, oltre il termine di sessanta giorni stabilito dall’art. 325 c.p.c., comma 2).

5.- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

Il ricorrente ha presentato memoria ed ha chiesto d’essere ascoltato in camera di consiglio;

Le argomentazioni addotte dal ricorrente con la memoria non inducono a diversa statuizione;

6.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione; che il ricorso principale deve perciò essere dichiarato inammissibile e il ricorso incidentale è inefficace; spese compensate; le spese seguono la soccombenza;

visti gli artt. 380 bis e 385 cod. proc. civ..

PQM

Dichiara il ricorso principale inammissibile e il ricorso incidentale inefficace. Condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 il 27 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2011

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