Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4977 del 02/03/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 4977 Anno 2018
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE
Relatore: DE FELICE ALFONSINA

SENTENZA

sul ricorso 2291-2012 proposto da:
LEUZZI ANTONIA C.F. LZZNTN44M55C424H,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 267, presso lo
studio dell’avvocato DANIELA CIARDO, rappresentata e
difesa dall’avvocato PASQUALE BOTTIGLIONE, giusta delega
in atti;
– ricorrente –

2017
3918

contro

MINISTERO DELLA SALUTE C.F. 80184430587, in persona del
Ministro pro tempore, rappresentato e difeso
dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici
domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12;

Data pubblicazione: 02/03/2018

- controricorrente nonchè contro

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BRINDISI;
– intimata –

avverso la sentenza n. 512/2011 della CORTE D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 10/10/2017 dal Consigliere Dott. ALFONSINA
DE FELICE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI che ha concluso
per il rigetto del ricorso;
è comparso l’Avvocato PASQUALE BOTTIGLIONE.

LECCE, depositata il 02/03/2011 R.G.N. 3415/2009;

R.G.02291/2012

FATTI DI CAUSA
La Corte d’Appello di Lecce, confermando con diversa motivazione la
pronuncia di prime cure ha rigettato la domanda risarcitoria per danno
biologico, morale e assistenziale da responsabilità contrattuale, proposta da
Antonia Leuzzi, dal 1977 al 1979 assistente sanitaria presso il laboratorio di

durante una visita gastroenterologica nel 2003, di essere affetta da epatite
cronica da HCV, contratta, con molta probabilità, sul posto di lavoro a causa
del maneggio di provette.
La domanda della Leuzzi, a seguito di provvedimento positivo della
Commissione Medica Provinciale, si estendeva al riconoscimento dell’indennizzo
di cui alla I. n. 210/1992.
La Corte d’Appello, che, diversamente dal primo Giudice, ha valutato la
presunta responsabilità di natura strettamente contrattuale, ha ritenuto,
tuttavia, che l’appellante non avesse fornito specifica prova della mancata
predisposizione, da parte del datore, delle cautele richieste dalla natura della
prestazione. Pertanto, richiamando giurisprudenza di questa Corte, ha
dichiarato non provato l’elemento soggettivo della responsabilità in quanto,
all’epoca in cui il contagio si sarebbe presumibilmente verificato, ossia tra il
1976 e il 1979, il virus da infezione da HCV non era stato ancora identificato
con esattezza dalla scienza medica.
Avverso tale decisione interpone ricorso Antonia Leuzzi con quattro
censure, cui resiste con tempestivo controricorso il Ministero della Salute.
Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con la prima censura parte ricorrente deduce carenza, illogicità e
contraddittorietà della motivazione per avere la Corte d’Appello erroneamente
ritenuto non assolto l’onere probatorio relativo all’indicazione delle misure di
sicurezza suggerite dalla particolarità della mansione svolta, con riferimento a
un’epoca in cui l’infezione da HCV non era stata ancora ben individuata.

analisi dell’Asl di Ceglie Messapica, per essere la stessa venuta a conoscenza,

2. La seconda censura prospetta illogicità della motivazione in quanto, la
Corte d’Appello, avrebbe applicato la giurisprudenza di questa Corte (Cass.
n.11609/2005), in tema di esclusione della responsabilità del Ministero della
Salute limitatamente agli anni in cui alcuni virus non erano identificati (1978,
1985, 1988), senza che tali decisioni avessero alcuna attinenza con la

3. Con la terza doglianza parte ricorrente lamenta erronea applicazione di
norme di diritto.
Afferma che la Corte territoriale avrebbe disatteso il principio sancito
dall’art. 115 cod. proc.civ. il quale sancisce che, salvi i casi previsti dalla legge,
il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti
dalle quali può discostarsi solo quando debba fondare la sua decisione su
nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza.
Ritiene che la consapevolezza, acquisita dal giudice del merito sulla base
della propria “scientia” giuridica riferita ai precedenti giurisprudenziali sui danni
da emotrasfusione di cui alla seconda censura, rientra in un esercizio di scienza
privata che vizia il decisum, anche tenendo conto che la Corte d’appello
avrebbe avuto la possibilità, esercitando gli ampi poteri istruttori attribuiti al
giudice del lavoro dalla legge, di avvalorare il suo processo cognitivo,
disponendo l’espletamento di una CTU.

4. La quarta e ultima censura, si appunta sulla violazione dell’art. 116 cod.
proc. civ. per avere, la Corte territoriale ritenuto ininfluente sotto il profilo
probatorio il provvedimento della Commissione Militare Provinciale che aveva
indicato, in termini probabilistici, la sussistenza del nesso causale tra l’esercizio
delle mansioni e la contrazione del virus dell’epatite C.

Le censure non meritano accoglimento.

2

fattispecie oggetto del giudizio.

Quanto alla prima non si ravvisa carenza di motivazione nella ritenuta
genericità della deduzione in ordine all’indicazione delle specifiche misure la cui
mancata adozione avrebbe comportato il contagio.
In realtà, la sentenza afferma (p.8), che “…la ricorrente si è limitata ad
affermare nel ricorso che durante il rapporto lavorativo né lei né altre persone
addette a mansioni similari “venivano munite di tutta l’attrezzatura per la

dovessero essere le invocate misure, riferite a un’epoca in cui l’infezione da
HCV non era stata ancora ben individuata”.
La Corte d’appello, con motivazione adeguata ed esente da vizi logici, ha
ritenuto che una domanda per testi, finalizzata a dimostrare che la ricorrente
non fosse stata dotata di tutta l’attrezzatura per la protezione individuale
“come per legge”, nulla dicesse sul piano dell’allegazione probatoria in merito a
quali strumenti di protezione individuale l’Azienda avrebbe dovuto nello
specifico munire il personale sanitario.
La decisione gravata mostra di fare corretta applicazione della
giurisprudenza di questa Corte in materia di assolvimento dell’onere della
prova nelle c.d. misure innominate, ossia quelle misure non previste
espressamente dalla legge, ma ricavate dalla norma generale di cui all’art.
2087 cod. civ. Si afferma in proposito che, per quanto concerne le cd. misure
innominate, essendo la prova liberatoria generalmente correlata alla
quantificazione dell’entità della diligenza ritenuta esigibile nella loro
predisposizione, l’onere probatorio che grava sulla parte che ne ha interesse, è
quello di provare l’adozione di comportamenti specifici che siano suggeriti da
conoscenze sperimentali e tecniche (Cass. n.10319/2017).

Neppure è data ravvisare la denunciata illogicità della motivazione di cui
parte ricorrente si duole nel secondo motivo, per l’impropria estensione ai
danni da contagio dei precedenti di questa Corte (Cass.n.11609/2005) che si
riferirebbero ai soli danni da trasfusione.
Proprio il richiamo a tale giurisprudenza si rivela, invece, del tutto
appropriato nel caso controverso – e la censura è irrilevante in proposito –

3

protezione individuale come per legge”; in sostanza, nulla dicendo su quali

atteso che la stessa I. n.210/1992, all’art. 1, co.2, prevede che “L’indennizzo di
cui al comma 1 spetta anche … agli operatori sanitari che in occasione e
durante il servizio, abbiano riportato danni permanenti all’integrità psico fisica conseguenti a infezione contratta a seguito di contatto con sangue e suoi
derivati provenienti da soggetti affetti da infezione da HIV”.

ampiezza dei poteri istruttori del giudice del lavoro (art. 421, co. 2 cod. proc.
civ.), finalizzata alla ricerca del giusto contemperamento del principio
dispositivo con quello della verità materiale, in ragione del carattere peculiare
delle situazioni soggettive coinvolte.
Tale ampio potere di disposizione d’ufficio, anche al di fuori dei limiti
stabiliti dal codice civile, si rivolge a quei mezzi di prova (“nuovi” nell’accezione
codicistica) che si rivelano indispensabili ai fini della decisione della causa; esso
spiega il suo valore più pregnante quando, ancorché le risultanze di causa
offrano significativi dati d’indagine, il giudice reputi insufficienti le prove già
acquisite. E’ qui che il legislatore ritiene di dover svincolare il giudice dalla
meccanica applicazione della regola formale di giudizio fondata sull’onere della
prova, conferendogli il potere-dovere di provvedere d’ufficio agli atti istruttori
idonei a superare l’incertezza dei fatti costitutivi dei diritti in contestazione,
indipendentemente dal verificarsi di preclusioni o decadenze in danno delle
parti (per tutte Cass. n.11353/2004).
Tale orientamento consolidato conduce alla conseguenza che ogni censura
d’irregolarità nell’acquisizione (o anche nella non acquisizione) di una prova
attraverso il richiamo al vizio di violazione di legge, deve ritenersi ammessa
solo qualora la parte che vi ricorra ne abbia dimostrato la decisività per la
soluzione della controversia.
Nel caso che ci occupa, la Corte territoriale ha già raggiunto un
convincimento circa l’assenza dell’asserito elemento soggettivo della
responsabilità datoriale nella causazione del contagio, fondato sulla genericità
della allegazione del fatto oggetto di contestazione, e ciò è bastato per far sì
che egli non ritenesse indispensabile di usare ulteriormente i suoi ampi poteri

4

In merito alla terza censura viene in rilievo il fondamento della particolare

istruttori. Secondo la giurisprudenza di questa Corte “…per idoneamente
censurare in sede di ricorso per cassazione l’inesistenza o la lacunosità della
motivazione sul punto della mancata attivazione di tali poteri o l’ammissione di
nuove prove da parte del Giudice d’Appello, occorre dimostrare di averne
sollecitato l’esercizio, con specifica istanza indicando i mezzi istruttori, in
quanto diversamente si introdurrebbe per la prima volta in sede di legittimità

precedenti fasi di merito nel rito del lavoro; l’acquisizione di nuovi documenti o
l’ammissione di nuove prove da parte del Giudice d’Appello rientra tra i poteri
discrezionali allo stesso riconosciuti dagli artt. 421 e 437 cod. proc. civ. e tale
esercizio è insindacabile in sede di legittimità, anche quando manchi
un’espressa motivazione in ordine all’indispensabilità o necessità del mezzo
istruttorio ammesso, dovendosi la motivazione ritenere implicita nel
provvedimento adottato.” (Cass. n.25374/2017)
Nella specie parte ricorrente non ha dedotto la decisività del ricorso ad
altre prove da parte del Giudice nel senso appena richiamato, ma ha invocato
genericamente l’ampiezza dei poteri istruttori dello stesso, con l’intento di
rafforzare astrattamente le sue ragioni.
In particolare, quanto alla mancata disposizione della CTU, oltre a quanto
già sopra rilevato, si rammenta che la giurisprudenza di questa Corte
opportunamente pone un limite all’ammissibilità della consulenza tecnica da
parte del giudice, quando essa appaia sollecitata da una delle parti al solo
scopo di colmare le carenze delle proprie istanze istruttorie (Cass.
n.14306/2006), poiché in tal caso la natura propria dell’istituto ne verrebbe
sviata.
La censura sul fatto che la Corte d’appello abbia statuito in base al suo
“sapere privato”, richiamando i precedenti giurisprudenziali sul danno da
emotrasfusione, si rivela il frutto di un fraintendimento circa il significato da
attribuire a tale locuzione.
La giurisprudenza di questa Corte, infatti, considera come scientia privata
del giudice quei fatti non allegati o non acquisiti in modo rituale al processo,
che non siano cioè emersi nel contraddittorio delle parti in giudizio (Cass.

5

un tema del contendere totalmente nuovo rispetto a quelli già dibattuti nelle

L

n.8229/2003); ma tali non possono certo essere considerate le conclusioni
della scienza medica, decisive per la formazione del giudicato. Esse, infatti,
s’innervano nella parte motiva del provvedimento, dimodoché, il rinvio a quella
scientia, segue in tutto e per tutto la consolidata regola del precedente, che
concorre all’adeguatezza della motivazione, senza chiamare in causa la
soggettività del giudicante.

causale del danno, perché parte ricorrente non ha allegato i fatti specifici
suggeriti dalle regole sperimentali e tecniche che avrebbero potuto far evitare
il contagio alle condizioni date all’epoca cui lo stesso è riferibile.

Infine, riguardo alla quarta e ultima censura, è corretto il richiamo della
Corte d’Appello all’irrilevanza del verbale della Commissione Militare in sede
risarcitoria, anche in considerazione del fatto che il nesso tra contagio e attività
lavorativa in esso ventilato è ricondotto al novero della mera probabilità.
La riproposizione di un siffatto argomento da parte del ricorrente, appare
pertanto solo un debole tentativo per reintrodurre in sede di legittimità un
qualche residuo spunto per una rivalutazione del merito di causa, il che è
inibito dal codice di rito.
In definitiva, il ricorso deve essere rigettato. Le spese, liquidate come in
dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento nei
confronti del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità che liquida
in Euro 200 per esborsi, Euro 3500 per competenze professionali, oltre alle
spese forfetarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge.

Così deciso all’Udienza dell’10/10/2017

Il Presidente

Il C nsigliere Estensore
(dot

(dott. Giusep e Np

(f”ojr De Felice)

t(
6

-.L’

In questo caso la Corte territoriale non ha considerato provato il nesso

lBinzionario Giudzirio

CCRTESPREMADI ASSAVONC
Nsezionemommi,10-1

OEPosITATo IN CANCEiLERIA
0111

2 MAR 2018
(MARIO GitUD’

Giovanni RiTLLLO,/,
(t 4V-v
í.21/M4”.4-ti

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA