Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4976 del 25/02/2020

Cassazione civile sez. II, 25/02/2020, (ud. 27/09/2019, dep. 25/02/2020), n.4976

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25892-2015 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ENNIO

QUIRINO VISCONTI, 11, presso lo studio dell’avvocato ROBERTA SIMONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO GRILLI;

– ricorrente –

contro

B.E.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PINEROLO 22,

presso lo studio dell’avvocato ANTONIOFRANCO TODARO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CLAUDIO CIRIELLO;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 1361/2015 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 02/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/09/2019 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Trani, con sentenza n. 752/2009, accoglieva parzialmente la domanda restitutoria proposta da M.A. nei confronti della convenuta B.E.L., per l’effetto, condannata al pagamento in favore del primo della somma di Euro 8.005,08, oltre interessi legali, a domanda del M. era formulata sulla base della prospettazione del fatto che la B., al culmine di varie vicende, aveva trattenuto Lire 60milioni asseritamente versati alla stessa, quale promittente venditrice, al fine dell’acquisto di terreni in atti individuati.

Tanto in assenza di formale contratto preliminare di compravendita dati rapporti – definiti cordiali – all’epoca della promessa di vendita.

Il Tribunale perveniva alla suddetta decisione a mezzo della ricostruzione, pur in assenza della stipulazione di un vero e proprio contratto, di una serie di elementi quali accertati versamenti di denaro, sussistenza di trattative, apertura di pratica notarile, interpello dei confinati per consenso alla vendita e rinuncia alla prelazione.

L’originario attore interponeva appello al fine di ottenere la maggiorazione delle somme da lui pretese a titolo di restituzione.

L’appello principale era resistito dall’appellata B. che proponeva appello incidentale per la totale riforma della decisione gravata.

L’adita Corte di Appello di Bari, con sentenza n. 1361/2015, rigettato il gravame incidentale, accoglieva – per quanto di ragione – l’appello principale ed, in parziale riforma della gravata decisione di primo grado, condannava la B. al pagamento dell’ulteriore somma di Euro 5.164,57.

La Corte territoriale, per quanto ancora oggi rileva e sulla scia di quanto già statuito dal Tribunale di prima istanza, confermava – salvo la detta maggiorazione – la prima decisione ritenendo raggiunta la prova delle somme non restituite solo nei limiti anzidetti.

Il M. propone ricorso avverso la suddetta sentenza della Corte di Appello con atto fondato su due motivi e resistito dalla B. con controricorso e ricorso incidentale basato su un motivo.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo del ricorso principale si censura il vizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, di violazione degli artt. 115 c.p.c. e art. 2719 c.c..

Parte ricorrente svolge la censura con riferimento alla questione della valutazione della copia dell’attestazione del Banco di Napoli, dalla quale sarebbe risultata la contestazione al M. del conto a mezzo del quale furono versate parte delle somme di cui si chiedeva la restituzione.

Orbene il Giudice del merito non ha omesso o errato la valutazione della detta attestazione.

Vi è stato, invero l’apprezzamento del fatto che da quella sola attestazione (per di più svincolata da ogni preciso riferimento temporale) non poteva desumersi automaticamente la prova della restituibilità dei versamenti. Pertanto il Giudice del merito, con proprio corretto apprezzamento fattuale non più censurabile in sede di legittimità (ancorchè differente dall’apprezzamento che sarebbe stato gradito all’odierno ricorrente) ha giustificato il proprio decisum che risulta comunque motivato senza una anomalia della sentenza denunciabile, essa sì, ai sensi dell’invocato art. 360, n. 4 cui erroneamente parte ricorrente si è appigliata.

La stessa riproposta questione sulla validità ed utilizzabilità della attestazione bancaria medesima, acquisita in fotocopia, è poi del tutto marginale.

Tanto specie al cospetto dell’accennata, ulteriore e decisiva ratio (v:: penultima pagina sentenza impugnata) in base alla quale si attesta che la stessa documentazione “non chiarisce affatto se anche all’epoca del bonifico il conto fosse cointestato C.- M.”.

Il motivo va, quindi e nel suo complesso, respinto.

2.- Con il secondo motivo del ricorso principale si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, il vizio di violazione dell’art. 116 c.p.c..

Viene col motivo qui in esame riproposta la pretesa violazione delle norme in epigrafe sempre con riferimento alla questione della valenza della succitata attestazione bancaria.

Si lamenta, ancora, la pretesa erronea valutazione svolta con contestato “prudente apprezzamento” da parte del Giudice del merito.

Il motivo, alla stregua dello stesso ordine di argomentazioni innanzi già esposte sub 1., non può che ritenersi inammissibile.

3.- Il ricorso principale va, quindi e nel suo complesso, rigettato.

4.- Con il motivo del ricorso incidentale si prospetta il vizio di violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Parte ricorrente incidentale, stante l’inapplicabilità ratione temporis dell’art. 348 ter c.p.c., ripropone – pur in presenza di doppia conforme – la questione della pretesa mancata prova del titolo dei versamenti chiesti in restituzione non adeguatamente valutata dai Giudici del merito.

Orbene, al di là della mera fattualità della censura pur svolta in virtù della anzidetta inapplicabilità normativa, deve rilevarsi quanto segue.

La valutazione della prova in ordine ai versamenti ed alla loro restituzione è stata svolta e non omessa.

Era, all’uopo, sufficiente la considerazione correttamente svolta nelle fasi del giudizio di merito per cui “non era necessaria la prova rigorosa del titolo perchè dagli elementi indiziari si evinceva ratio, sussistenza e titolo dei versamenti effettuati e richiesti in restituzione”.

Si è, insomma, al cospetto di una censura del tutto inammissibile in quanto tesa ad una non più possibile rivalutazione, in fatto ed in sede di giudizio di legittimità, di una considerazione di elementi indiziari propria del Giudice del merito.

Il motivo è quindi inammissibile ed inammissibile deve dichiararsi conseguentemente il proposto ricorso incidentale.

5.- La reciproca soccombenza comporta la compensazione delle spese.

6.- Sussistono i presupposti per il versamento, da parte sia del ricorrente principale che di quello incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale e per quello incidentale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis se dovuto.

PQM

La Corte,

rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile quello incidentale, compensando le spese del giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte sia del ricorrente principale che di quello incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale e per quello incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 27 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2020

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