Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4976 del 24/02/2021

Cassazione civile sez. trib., 24/02/2021, (ud. 26/11/2020, dep. 24/02/2021), n.4976

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. PERRINO A. Maria – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – rel. Consigliere –

Dott. CHIESI Gian A. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al numero 8584 del ruolo generale dell’anno

2013, proposto da:

Infoservice s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al ricorso,

dell’avv.to Antonino Ruggiano, elettivamente domiciliato presso lo

studio dell’avv.to Italo Castaldi, in Roma, Via Attilio Regolo n.

12/D;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore;

– resistente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale dell’Umbria n. 188/02/12 depositata in data 24 settembre

2012, non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26 novembre 2020 dal Relatore Consigliere Dott. Putaturo Donati

Viscido di Nocera Maria Giulia.

 

Fatto

RILEVATO

che:

-con sentenza n. 188/02/12 depositata in data 24 settembre 2012, la Commissione tributaria regionale dell’Umbria accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, nei confronti di Infoservice s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n. 150/07/10 della Commissione tributaria provinciale di Perugia che aveva accolto il ricorso proposto dalla suddetta società avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) con il quale l’Ufficio aveva contestato nei confronti di quest’ultima un maggiore reddito imponibile ai fini Ires, Irap e Iva, per il 2004;

-la CTR, in punto di diritto, ha osservato che: 1) con l’avviso di accertamento in questione, l’Ufficio aveva recuperato a tassazione, per l’anno 2004, l’importo di Euro 41.107,00 che si assumeva indebitamente detratto dalla Infoservice s.r.l., in quanto già imputato al conto economico del 2003 come “fatture da emettere” e, dunque, iscritto nel bilancio 2003 come posta positiva;2) l’accertamento era legittimo, in quanto le fatture che la contribuente asseriva di avere emesso nel 2004 riferite al 2003, “di fatto non esistevano” dato che tutte le fatture emesse nel 2004 facevano riferimento a servizi da rendere o resi nel 2004; 3) la prassi seguita dalla società avrebbe avuto senso se effettivamente nel 2004 fossero state emesse le fatture per l’importo iscritto nel bilancio 2003 per servizi resi in quell’anno, il che non era avvenuto;

-avverso la sentenza della CTR, Infoservice s.r.l. propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui resiste, con atto di costituzione, l’Agenzia delle entrate;

– il ricorso è stato fissato in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2, e dell’art. 380-bis.1 c.p.c., introdotti dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo, la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., il vizio di omessa pronuncia, la violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa ex art. 24 Cost. nonchè la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 636 del 1972, art. 19, u.c., per avere la CTR omesso di rilevare la nullità del procedimento per mancata comunicazione alla società contribuente-regolarmente costituitasi in sede di gravame – dell’avviso dell’udienza di discussione fissata per il 19 novembre 2011, (rectius 19 ottobre 2011) con conseguente mancata partecipazione di quest’ultima alla trattazione della causa unitamente alla mancata possibilità del deposito di “scritti integrativi”, il che si era concretizzato in un grave vulnus sostanziale del diritto di difesa;

– con il secondo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso per il giudizio, per avere la CTR fondato la decisione sul rilievo che “tutte le fatture emesse nel 2004 facessero riferimento a servizi da rendere o resi nel 2004”, rapportando li periodi di competenza alle descrizioni apposte sulle fatture, senza verificare le copie delle fatture prodotte dalla società contenenti descrizioni diverse dei periodi di validità;

– carattere assorbente assume la trattazione del primo motivo di ricorso che è fondato;

– questa Corte ha affermato in materia il seguente principio “In tema di procedimento tributario, la mancata comunicazione al contribuente appellato, a cura della segreteria della commissione tributaria regionale, tanto della copia di un’ordinanza istruttoria quanto dell’avviso dell’udienza di trattazione dell’appello integra gli estremi (oltre che della violazione di specifiche norme del processo tributario: D.Lgs n. 546 del 1992, art. 7, comma 3 in relazione all’art. 134 c.p.c., quanto all’ordinanza istruttoria; citato D.Lgs n. 546 del 1992, art. 31 comma 1 e art. 61, quanto all’avviso dell’udienza d’appello) della violazione del diritto di difesa dell’appellato stesso, con conseguente nullità sia del procedimento d’appello, sia della sentenza emessa all’esito della sua definizione” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 5807 del 19/04/2001; in tal senso, v. anche Cass. n. 11229 del 2000; Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 27837 del 31/10/2018);

-dall’esame diretto degli atti, consentito a questa Corte in ragione dei sostanziali errores in procedendo denunziati, non emerge la prova della comunicazione alla società contribuente a cura della segreteria della Commissione tributaria regionale dell’Umbria, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 1, dell’avviso dell’udienza di trattazione dell’appello fissata per il 19 ottobre 2011, alla quale, avuto riguardo al verbale di udienza, la medesima risultava, peraltro, assente; tale omissione – oltrechè configurare puntuali violazioni di norme del processo tributario (combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 61 e art. 31 comma 1) – integra una evidente violazione del diritto di difesa dell’appellata, la quale non lo ha potuto esercitare mediante la produzione dei documenti richiestile e, comunque, mediante le attività consentite dall’ordinamento, e cioè il deposito di documenti e memorie (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32) e la discussione in pubblica udienza (D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 33 e 34). L’omissione medesima determina sia la nullità del procedimento d’appello, sia, per estensione e per autonoma ragione, la nullità della sentenza impugnata (art. 159 c.p.c., comma 1);

-conclusivamente, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per le spese alla Commissione regionale dell’Umbria, in diversa composizione, affinchè esamini il merito della vicenda.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale dell’Umbria, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 26 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2021

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