Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4976 del 02/03/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 4976 Anno 2018
Presidente: MANNA ANTONIO
Relatore: DE GREGORIO FEDERICO

ORDINANZA

sul ricorso 17421-2012 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZA MAZZINI 27, presso lo
studio dell’ avvocato TRIFIRO’ SALVATORE, che la
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente contro
2017
3664

NICOLORO SIMONA, ALI S.P.A.;
– intimate –

avverso la sentenza n. 825/2011 della CORTE D’APPELLO
di MILANO, depositata il 13/07/2011 r.g.n. 344/2009.

Data pubblicazione: 02/03/2018

adunanza del 27-09-17 — r.g. 17421/12

ORDINANZA
LA CORTE
(presidente dr. A. Manna, consiglieri dr. F. De Gregorio rel., dr.ssa M. Lorito, dr.ssa A. Pagetta e dr.ssa G. Leo)

VISTI gli atti e sentito il consigliere relatore;
RILEVATO che con sentenza n. 825 in data 25 marzo – 13 luglio 2011 la Corte di Appello di MILANO
rigettava il gravame interposto da POSTE ITALIANE S.p.a. avverso la pronuncia n. 941, pubblicata il 4
marzo 2008, che aveva accertato l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
tra l’attrice NICOLORO Simona e la resistente – appellante POSTE ITALIANE S.p.a., impresa utilizzatrice,
fin dal 12 febbraio 2003, condannando quest’ultima a riammettere l’istante in servizio e a corrispondere
le retribuzioni perse dalla costituzione in mora della società convenuta;
che avverso la suddetta pronuncia ha proposto ricorso per cassazione POSTE ITALIANE, come da atto in
data sei – nove luglio 2012, notificato pure alla S.p.a. ALI S.p.a. (società questa nei cui confronti non
risulta, almeno testualmente, pronunciata la sentenza di appello, il cui dispositivo, di rigetto
dell’impugnazione, non contiene comunque alcun provvedimento nei riguardi di ALI S.p.a.);
che la NICOLORO e la ALI S.p.a. sono rimaste intimate;
che, successivamente, è stato depositato verbale di conciliazione in sede sindacale, datato 28 settembre
2012, con il quale la NICOLORO e la società POSTE ITALIANE hanno completamente definito la vertenza
tra loro in corso, richiamando espressamente la suddetta pronuncia n. 941 (di primo grado, emessa dal
giudice del lavoro di MILANO, poi confermata in appello) e stabilendo, tra l’altro, che le spese di lite
restano regolate secondo quanto previsto dai relativi provvedimenti giudiziali;
vista la memoria depositata dalla società ricorrente in relazione all’adunanza fissata per il 27 settembre
2017, con la quale è stata invocata la declaratoria di cessazione della materia del contendere con la
compensazione delle spese;
CONSIDERATO
pertanto (cfr., tra le altre, Cass. lav. n. 16341 del 13/07/2009) che la produzione, nel corso del giudizio
di cassazione, del verbale di conciliazione tra le parti dimostra che è venuto meno l’interesse del
ricorrente all’impugnazione, con la conseguenza che il ricorso deve ritenersi inammissibile per
sopravvenuta cessazione della la materia del contendere, dovendosi valutare la sussistenza dell’interesse
ad agire, e quindi anche ad impugnare, avuto riguardo non solo al momento in cui è proposta l’azione o
l’impugnazione, ma anche a quello della decisione; che non risulta inoltre alcun effettivo interesse ad
impugnare da parte di POSTE ITALIANE nemmeno nei confronti della intimata ALI S.p.a. (contumace in
entrambi i gradi del giudizio di merito, secondo quanto sul punto indicato nel medesimo ricorso de quo);
che, dunque, anche nella specie deve essere pronunciata la declaratoria di cessazione della materia del
contendere, dovendosi inoltre prendere atto di quanto le parti hanno già direttamente provveduto
mediante apposita pattuizione in tema di spese in sede di conciliazione (v. l’art. 92, u.co., c.p.c.: «Se
le parti si sono conciliate, le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano
diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione»),

di guisa che nessun ulteriore

provvedimento va disposto, tanto più poi che in questo giudizio la NICOLORO e la società ALI sono
rimaste intimate e senza svolgere alcuna difesa in loro favore;
che, altresì, nella specie, alla stregua pure dell’anzidetta declaratoria, non è applicabile nemmeno ratione
temporis la successiva normativa, entra in vigore dal 30 gennaio 2013, in tema di raddoppio del
contributo unificato, allorquando l’impugnazione venga disattesa perché interamente infondata nel
merito, ovvero inammissibile o improcedibile (per motivi di rito, diversi dal venir meno dell’interesse ad
agire o ad impugnare);
P.Q.M.
la CORTE dichiara CESSATA la MATERIA del CONTENDERE.
Così deciso in Roma il 27 settembre 2017
IL PRESIDENTE
dr. Antonio Manna
,

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il Funzionario atudiziario
Dott.ssa DAta
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