Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4975 del 25/02/2020

Cassazione civile sez. II, 25/02/2020, (ud. 27/09/2019, dep. 25/02/2020), n.4975

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24584-2015 proposto da:

D.V., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DI SAN

SALVATORE IN CAMPO, 3, presso lo studio dell’avvocato NICOLINA

GIUSEPPINA MUCCIO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Q.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CALABRIA 56,

presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI D’AMATO, rappresentato e

difeso dall’avvocato RINO ARMANO;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e contro

D.S., + ALTRI OMESSI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1280/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 16/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/09/2019 dal Consigliere ANTONIO ORICCHIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Q.A. chiedeva ed otteneva dal Presidente del Tribunale di Avellino D.I. per il pagamento, a titolo di dovuto saldo dei lavori di riparazione di immobile, della somma di Lire 36.630.000 a carico di S.T..

Quest’ultima svolgeva opposizione al predetto D.I. contestando, in primis, di aver intrattenuto rapporti con l’opposto solo quale “delegata del condominio alla ricostruzione in base alla L. n. 219 del 1981”.

Concessa la provvisoria esecuzione del suddetto D.I. e nel contraddittorio della parte opposta il giudizio veniva, quindi, definito all’esito di vari eventi, fra cui il decesso dell’opponente e successive riassunzioni.

Il Tribunale di prima istanza adito dall’originaria opponente provvedeva, quindi, con sentenza n. 1164/2010, dichiarando l’estinzione del giudizio nei confronti di D.S. (n. 1981) ed A.T., l’inefficacia del D.I. nei confronti delle rimanenti parti chiamate in causa e rimaste contumaci e disponendo il rigetto dell’opposizione quanto agli aventi causa-eredi della deceduta originaria opponente ovvero D.S. (n. 1923), + ALTRI OMESSI.

Avverso la suddetta decisione del Tribunale interponeva appello l’originario opposto Quercia lamentando l’errata decisione circa la parziale estinzione del giudizio e revoca del D.I. e concludendo per la conferma dell’ingiunzione nei confronti di tutti gli eredi della S..

Nel contraddittorio delle parti costituite, come da atti in secondo grado, l’adita Corte di Appello di Napoli – con sentenza n. 1363/2015 – dichiarava inammissibile l’appello principale svolto nei confronti di D.S. (n. (OMISSIS)) ed A.T. con inefficacia dell’appello incidentale interposto da tali due ultime parti, confermando – quanto al resto – la già disposta revoca dell’opposto D.I. salva la posizione del D.V., nei confronti del quale veniva parzialmente accolto l’appello principale con rigetto della relativa opposizione e conferma, nel resto, della gravata decisione del Giudice di prime cure.

In sostanza la Corte distrettuale estendeva, come richiesto dall’appellante principale, l’efficacia del D.I. al solo D.V. essendo tale ultimo risultato “sebbene (quale erede) per rappresentazione del padre compartecipe del saldo attivo dei buoni postali e del libretto di risparmio cointestati” al dante causa ed alla madre opponente e quindi titolare di diritti pro quota sulle somme.

Per la cassazione della anzidetta decisione della Corte Distrettuale ricorre D.V. con atto affidato a due ordini di motivi e resistito con controricorso dal Q.A., che ha proposto ricorso incidentale condizionato fondato su due motivi.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Il primo motivo del ricorso principale è così rubricato: “violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3 in combinato disposto con l’art. 300 c.p.c. e art. 305 c.p.c.” Parte ricorrente principale si duole che la Corte di Appello, nel verificare la regolarità del contraddittorio nel giudizio di primo grado, non avrebbe accertato la regolare instaurazione dello stesso “nei confronti di tutte le parti e,u, causa” e, quindi, segnatamente nei confronti di D.V. (all’oscuro dell’appello) e che, pertanto, non avrebbe conseguentemente potuto “presenziare alle ulteriori udienze”.

La doglianza, così posta (in base ad argomentazione del tutto singolare), non può che comportare il non accoglimento del motivo in esame.

Deve, al riguardo ed in breve, osservarsi quanto segue. D.V. risulta essere stato parte, in qualità di appellato e non appellante incidentale, nel giudizio innanzi alla Corte di Appello di Napoli.

Lo stesso assume di non aver potuto presenziare a tutte le udienze del giudizio di primo grado in cui era pur costituito. Non è addotta la decisività della asserita parziale assenza, nè quale danno o impedimento o concreta lesione si siano verificati prima delle dette “ulteriori udienze”, il tutto – per di più- in assenza di puntuale e tempestiva eccezione.

Il motivo è, quindi, inammissibile.

2.- Con il secondo motivo del ricorso principale si deduce il vizio di “violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 dell’art. 345 c.p.c. (e) difetto di motivazione”.

In relazione al profilo del motivo relativo al difetto di motivazione deve osservarsi quanto segue.

Il dedotto difetto, stante la nota novella dell’art. 360 c.p.c., n. 5, consente oggi di censurare l’omessa valutazione di un fatto, non la sufficienza della motivazione, salva la (differente) ipotesi di assenza totale di motivazione contestabile sotto il profilo di una anomalia funzionale che si tramiti nella totale inesistenza della motivazione.

Orbene la decisione della Corte territoriale (sentenza composta di venticinque pagine) non risulta di certo totalmente immotivata.

Deve, infine e sul punto, rammentarsi il ribadito e condiviso orientamento di questa Corte per cui, stante l’inapplicabilità nella concreta fattispecie del controllo di legittimità sulla motivazione della sentenza nei termini in cui esso era possibile prima della modifica dell’art. 360 c.p.c., n. 5 apportata dal D.L. n. 83 del 2012, convertito nella L. n. 134 del 2012, è “viceversa denunciabile soltanto l’omesso esame di uno specifico fatto decisivo che sia stato oggetto di discussione tra le parti, rimanendo – alla stregua della detta novella legislativa – esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass. civ., SS.UU., Sent. n. 8053/2014).

Quanto al profilo del motivo inerente la pretesa violazione di norma di legge esso è svolto in assenza della dovuta individuazione e trascrizione delle parti di atti da cui sarebbe possibile desumere la pretesa violazione dell’art. 345 c.p.c. e la contestata erronea ammissione di prova offerta dalla controparte in ordine alla qualità di erede del ricorrente.

Il motivo è, quindi, del tutto inammissibile.

3.-Il ricorso principale deve, dunque, essere rigettato.

4.- Il primo motivo del ricorso incidentale condizionato risulta così rubricato: ” violazione o falsa applicazione di norme di diritto ovvero omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione” ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in relazione all’art. 100 c.p.c..

5.- Con il secondo motivo del ricorso incidentale condizionato si prospetta il vizio di violazione o falsa applicazione di norme ovvero omessa, insufficiente e/o carente motivazione ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in relazione agli artt. 305 e 307 c.p.c..

6.- Doverosamente e per completezza esposti, in breve, i motivi del ricorso incidentale condizionato, lo stesso deve ritenersi assorbito per effetto del rigetto di quello principale.

7.- Le spese seguono la soccombenza e sono determinate come in dispositivo.

8.- Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, se dovuto.

PQM

La Corte,

rigetta il ricorso principale, assorbito quello incidentale condizionato, e condanna il ricorrente principale al pagamento in favore della parte controricorrente delle spese del giudizio, determinate in Euro 2.500,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 27 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2020

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