Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4974 del 25/02/2020

Cassazione civile sez. II, 25/02/2020, (ud. 24/09/2019, dep. 25/02/2020), n.4974

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 217158-2018 proposto da:

M.G., rappresentato e difeso dall’Avvocato ORLANDO MARIO

CANDIANO ed elettivamente domiciliato, presso lo studio dell’Avv.

Giuseppe Picone, in ROMA, VIA POMPEO MAGNO 2/b;

– ricorrente –

contro

MINISTERO dell’ECONOMIA e delle FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, in Roma, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE

dello STATO, presso i cui uffici in ROMA, VIA dei PORTOGHESI 12, è

legalmente domiciliato;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 4567/2017 della CORTE d’APPELLO di BARI,

pubblicato il 14/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/09/2019 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 23.6.2003 M.G. adiva la Corte dei Conti – Sez. Giurisdizionale per la Puglia, per ottenere la revisione del suo trattamento pensionistico.

Con sentenza n. 1337/2012, depositata in data 8.10.2012, la Corte dei Conti dichiarava il ricorso inammissibile.

Avverso tale sentenza il M. proponeva appello, ma la Corte dei Conti Centrale, con sentenza n. 115/2016, rigettava l’appello.

In data 28.6.2011 il M. aveva presentato già un ricorso alla Corte d’Appello di Lecce chiedendo la liquidazione dell’equa riparazione per l’irragionevole durata del giudizio di primo grado per il periodo dal 23.6.2003 al 28.6.2011 e la Corte di Lecce gli aveva liquidato per un ritardo di 7 anni Euro 6.250,00 (di cui Euro 750,00 per i primi 3 anni ed Euro 1.000,00 per i successivi 4 anni).

Il giudizio presupposto si concludeva l’8.11.2012, mentre l’appello, proposto il 28.1.2013, si concludeva il 28.3.2016.

Con ricorso depositato in data 19.10.2016, il M. chiedeva alla Corte d’Appello di Bari l’indennizzo per l’irragionevole durata della restante parte del giudizio di I grado non liquidata e del giudizio di appello per complessivi 3 anni, 5 mesi e 4 giorni di ritardo (essendo l’appello pensionistico alla Corte dei Conti un giudizio di legittimità, con durata ragionevole di 1 anno).

Con decreto n. 269/2017 il Consigliere Delegato della Corte d’Appello rigettava il ricorso in quanto l’ulteriore documentazione richiesta alla parte e depositata non era conferente al fine di stabilire il valore del giudizio presupposto; dagli atti appariva irrisoria la pretesa avanzata e, comunque, la parte aveva già fruito di un indennizzo superiore a quello previsto dalle disposizioni vigenti. Era applicata la sanzione di Euro 1.000,00 di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 5 quater.

Avverso detto decreto proponeva opposizione il M. osservando che il 30.11.2016 aveva depositato, come richiesto, una memoria illustrativa in cui aveva quantificato, in forma sintetica, il valore delle domande più rilevanti, risultando un valore notevole del giudizio pensionistico. Produceva anche alcune sentenze della Corte dei Conti Centrale d’appello che avevano accolto parzialmente nel merito identici ricorsi, senza rilevare alcuna inammissibilità. Aggiungeva che il precedente indennizzo corrisposto fosse intangibile in quanto relativo a decisione passata in giudicato, per cui non ricorreva un caso di overcompensation, anzi il decreto della Corte d’Appello di Lecce, pronunciato tra le stesse parti e per lo stesso giudizio presupposto, era vincolante sia nella determinazione della misura eccedente che nella misura dell’indennizzo, secondo le sentenze della Cass. nn. 27935/2011 e 7143/2006, non avendo la L. n. 208 del 2015 nè valore retroattivo, nè incidenza sui giudicati, di cui non ha previsto l’annullamento. Infine, eccepiva l’incostituzionalità della L. n. 89 del 2001, art. 2 e art. 2-bis, comma 1-ter per violazione dell’art. 111 Cost. e art. 6 della CEDU e che la sanzione prevista dall’art. 5 quater era eccessiva e contraria ai principi di cui alla sentenza n. 98/2014 della Corte Costituzionale.

Con decreto n. 4567/2017, depositato in data 14.12.2017, la Corte d’Appello di Bari rigettava l’opposizione, ritenendo che il ricorrente avesse temerariamente abusato del diritto d’azione, proponendo l’appello nella piena consapevolezza dell’evidenza dell’inammissibilità della domanda per genericità; peraltro, ancor prima della modifica apportata dalla L. n. 208 del 2015, l’indennizzo poteva essere negato anche in assenza di condanna per responsabilità aggravata, potendo il Giudice dell’equa riparazione autonomamente valutare tale temerarietà. Detta valutazione non è soggetta al sindacato di legittimità, per effetto dei limiti introdotti dal nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5 nè, ove svolta d’ufficio, è censurabile in Cassazione per violazione dell’art. 112 c.p.c., essendo invece doverosa, in quanto relativa a un requisito negativo dell’esistenza del diritto (Cass. ord. n. 24190/2017 ha affermato che la temerarietà, come causa ostativa del diritto, è compatibile con la CEDU).

Avverso detto decreto propone ricorso per cassazione M.G. sulla base di cinque motivi, illustrati da memoria; resiste il Ministero dell’Economia e delle Finanze con controricorso.

1.1. – Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la “Violazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 – Violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 quinquies in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 – Omessa motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 – Violazione dell’art. 11 disp. prel. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, poichè la Corte d’Appello ha ritenuto che dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso di I e II grado del giudizio presupposto potesse ricavarsi l’infondatezza originaria o sopravvenuta delle domande, anche al di fuori dei casi di cui all’art. 96 c.p.c., come previsto dalla L. n. 89 del 2001, art. 2 quinquies.

1.2. – Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la “Violazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 324 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, là dove la Corte di merito ha ricalcolato l’indennizzo per l’intero giudizio presupposto sulla base della nuova normativa della L. n. 208 del 2015, comprendendo il periodo già indennizzato con il precedente ricorso per equa riparazione; così violando il giudicato.

1.3. – Con il terzo motivo, il ricorrente deduce la “Violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, là dove la Corte, ricalcolando l’indennizzo per l’intero giudizio pronunciava ultra petita, poichè il ricorrente aveva chiesto solo l’indennizzo differenziale per il periodo dal 28.6.2011 (data del precedente ricorso) all’8.10.2012 (data della sentenza di I grado), interamente indennizzabile, perchè la durata ragionevole era stata già detratta con il precedente decreto della Corte d’Appello di Lecce.

1.4. – Con il quarto motivo, il ricorrente eccepisce la “Violazione dell’art. 2909 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, poichè la Corte di merito ha stabilito che il valore vincolante del giudicato costituito dal decreto della Corte d’Appello di Lecce, che aveva determinato un indennizzo di Euro 1.000,00 per ogni anno di ritardo, non si applicasse quanto alla misura dell’indennizzo, perchè la sopravvenuta L. n. 208 del 2015 aveva introdotto nuovi parametri inferiori ai precedenti. Rileva il ricorrente che i nuovi parametri della L. n. 208 del 2015 vanno applicati solo dal 1.1.2016, in quanto tale legge non è retroattiva, per cui per il periodo precedente, non interessato dalla suddetta legge, vanno applicati i parametri adottati dal giudicato.

2. – In ragione della loro connessione logico-giuridica, i primo quattro motivi vanno congiutamente esaminati e decisi.

2.1. – Detti motivi non sono fondati.

2.2. – Il ricorrente muove dall’espresso presupposto ermeneutico fondante l’assunto che i nuovi parametri della L. n. 208 del 2015, come risultanti dalle sostituzioni o dagli inserimenti operati dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 777, lett. e) e f), vadano applicati solo dal 1.1.2016, in quanto detta legge non sarebbe retroattiva, e che quindi la decisione d’appello avrebbe dovuto fondarsi (ratione temporis) sulla utilizzabilità dei pregpressi criteri di accertamento e liquidazione dell’indennizzo per equa riparazione.

Vero che questa Corte ha sottolineato che le modifiche alla L. 24 marzo 2001, n. 89, inserite dal D.L. n. 83 del 2012, convertito in L. n. 134 del 2012, erano state accompagnate da un espresso regime transitorio, il quale rendeva operante la nuova disciplina per i soli ricorsi depositati a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione. Sicchè si chiarì subito che le disposizioni in tema di misura dell’indennizzo di equa riparazione per violazione del termine ragionevole di durata del processo, introdotte dal D.L. n. 83 del 2012, non avevano natura di interpretazione autentica nè efficacia retroattiva (pur escludendone l’illegittimità costituzionale, per contrasto con l’art. 117 Cost., comma 1, in relazione all’art. 6, par. 1, della CEDU, atteso che la derogabilità dei criteri ordinari di liquidazione e la ragionevolezza del criterio di 500 Euro per anno di ritardo recepivano comunque, nella sostanza, le indicazioni provenienti dalla giurisprudenza della Corte E.D.U. e della stessa Corte di cassazione) (Cass. n. 19897 del 2014; Cass. n. 22772 del 2014).

Ma è bensì vero che questa stessa Corte ha anche osservato come la regolamentazione introdotta dalla citata L. 28 dicembre 2015, n. 208, ha natura di diritto sostanziale, che conforma il potere discrezionale del giudice di liquidare il danno in via equitativa ai sensi dell’art. 2056 c.c., in forma di jus superveniens costituente parametro normativo dei valori di aestimatio dell’indennizzo. Per cui, non avendo la L. n. 208 del 2015 dettato al riguardo un regime transitorio derogante alla regola generale dell’irretroattività della legge, posta dall’art. 11 preleggi, comma 1, legittimamente la Corte d’appello di Bari ne ha fatta applicazione; giacchè le norme in esame sono entrate in vigore il 10 gennaio 2016 (L. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 999) e ben possono essere applicate a domande di equa riparazione (quale quella in esame) proposte dopo tale data, ancorchè relative ad indennizzi di irragionevole durata preesistente, atteso che, ai fini della disciplina sulla misura dell’indennizzo disposta dalla nuova legge, tali norme devono essere prese in considerazione in se stesse, restando escluso che, attraverso tale applicazione, sia modificata la disciplina giuridica del fatto generatore del danno (Cass. n. 25837 del 2019).

La Corte di merito – a fronte del mancato approccio diacronico della parte alla controversia – ha quindi ineccepibilmente affermato come la controversia in esame fosse soggetta, ratione temporis, alle disposizioni della richiamata legge di stabilità di immediata applicabilità, sia procedurali in virtù del principio tempus regit actum; sia sostanziali di cui è stata autorevolmente affermata “la natura mediatamente processuale” per la correlazione necessaria tra l’indennizzo e il processo presupposto (v. decreto impugnato, pagina 9).

2. – Con il quinto motivo, il ricorrente deduce la “Incostituzionalità della L. n. 89 del 2001, artt. 2 e art. 2-bis, comma 1-ter e art. 5 quater per violazione degli artt. 111 e 117 Cost., con riferimento alla norma interposta dell’art. 6 della CEDU, nonchè degli artt. 3 e 24 Cost. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 – Omessa pronuncia (art. 360 c.p.c., n. 5)”, in quanto la Corte di merito non si è pronunciata sulle suddette eccezioni di incostituzionalità sollevate con l’opposizione.

2. – Il motivo è inammissibile.

2.1. – In tema di ricorso per cassazione, è inammissible la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione; infatti, l’esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l’apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione enunciati dall’art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (Cass. n. 26874 del 2018).

Ciò soprattutto allorquando (come nella specie) il motivo riguardi il mancato riscontro da parte del giudice chiamato al vaglio preventivo della rilevanza e della non manifesta infondatezza del prospettato dubbio di legittimità costituzionale; rispetto al quale il giudice è l’unico soggetto istituzionalmente investito del potere di proporre (d’ufficio o su istanza delle parti) lo scrutinio ad opera della Corte costituzionale; sicchè il suo mancato riscontro rispetto alla sollecitazione della parte (che simile potere non possiede) si configura quale mero diniego, anche implicito, alla sollecitata rimessione della questione di legittimità costituzionale, che non può essere in sè motivo di impugnazione.

3. – Il ricorso va, dunque, rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Non va emessa altresì la dichiarazione di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in Euro 1.500,00, oltre a spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 24 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2020

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