Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4973 del 28/02/2011

Cassazione civile sez. III, 28/02/2011, (ud. 03/02/2011, dep. 28/02/2011), n.4973

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

D.S.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA AJACCIO 14, presso lo studio dell’avvocato ARTURO LEONE,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato BARTOLOTTI

EMILIANO giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.A., LLOYD ITALICO ASSICURAZIONI SPA oggi Gruppo TORI

Assicurazioni;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2432/2009 del TRIBUNALE di ROMA del 12/12/08,

depositata il 03/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/02/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;

è presente il Procuratore Generale in persona del Dottor NICOLA

LETTIERI.

La Corte:

Letti gli atti depositati.

Fatto

OSSERVA

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato il 1 marzo 2010 D.S.M. ha chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 3 febbraio 2009 dal Tribunale di Roma che, in accoglimento dell’appello della Toro Assicurazione S.p.A., aveva rigettato la domanda di risarcimento danni da sinistro stradale, originariamente accolta dal Giudice di Pace.

Il S. e la Toro Assicurazioni non hanno espletato attività difensiva.

2 – I due motivi del ricorso risultano inammissibili, poichè la loro formulazione non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366 bis c.p.c.. Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360, per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.

Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, è ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che è inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, il ricorso per cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella del 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimità, imponendo al patrocinante in cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico- giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione.

In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

Quanto al vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze” in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007).

3. – Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., artt. 2054, 2697, 2734 c.c., D.L. n. 857 del 1976, art. 5, comma 1 e 2, convertito nella L. n. 39 del 1977.

Il tema trattato è il valore, ritenuto dal Tribunale meramente ricognitivo e quindi liberamente apprezzabile dal giudice, delle dichiarazioni rese dal responsabile del danno nel modello CAI. Il duplice quesito finale non postula l’enunciazione di principi di diritto fondati sulle norme indicate, ma si limita a chiedere una verifica della negata correttezza della sentenza impugnata.

Per ragioni di completezza si osserva quanto segue: a) la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di costatazione amichevole del sinistro (cosiddetto C.I.D.), resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all’art. 2733 c.c., comma 3, secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l’appunto, liberamente apprezzata dal giudice (Cass. Sez. 3^, n. 12257 del 2007); b) la valutazione della prova rientra nella competenza del giudice di merito ed è censurabile con ricorso per cassazione solo allorchè la relativa motivazione sia manifestamente illogica o contraddittoria o insufficiente in modo tale da non consentire di ravvisare la ratio decidendi); c) sono inconferenti le argomentazioni addotte per dimostrare l’erroneità degli apprezzamenti fattuali del Tribunale, considerato che la censura non è stata prospettata anche sotto il profilo del vizio di motivazione.

Il secondo motivo tratta, appunto, il vizio di motivazione circa un punto decisivo della controversia sotto il triplice profilo della omissione, insufficienza e contraddittorietà.

Le argomentazioni addotte si risolvono nella postulazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali e involgono esame degli atti e apprezzamenti di merito non consentiti nel giudizio di legittimità. Anche il quesito finale risente di questa impostazione e frustra le esigenze perseguite dall’art. 366 bis c.p.c..

4.- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

Non sono state presentate conclusioni scritte nè memorie nè alcuna delle parti ha chiesto d’essere ascoltata in camera di consiglio;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione; che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile; nulla spese; visti gli artt. 380 bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile. Nulla spese.

Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2011

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