Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4972 del 28/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 28/02/2011, (ud. 11/01/2011, dep. 28/02/2011), n.4972

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE e MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE I FINANZE, in

persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore,

rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui

uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 sono domiciliati;

– ricorrenti –

contro

ACCADIA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

AVVERSO la sentenza n. 9476/2006 della Commissione Tributaria

Centrale di Roma – Sezione n. 20, in data 23/11/2006, depositata il

27 novembre 2006.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio

dell’11 gennaio 2011 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Sentito il Procuratore Generale Dott. Tommaso Basile.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel ricorso iscritto al n. 15973/2007 R.G. è stata depositata relazione del seguente tenore: “1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 9476/2006 pronunziata dalla C.T.C., Sezione n. 20, il 23.11.2006 e DEPOSITATA il 27 novembre 2006. Con tale decisione, la C.T.C., ha rigettato l’appello dell’Amministrazione Finanziaria dello Stato, per insussistenza dei presupposti impositivi.

2 – Il ricorso, che attiene ad impugnazione di avviso di liquidazione della maggiore INVIM, censura l’impugnata sentenza per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 643 del 1972, art. 18.

3 – L’intimata, non ha svolto difese in questa sede.

4 – La questione posta dal ricorso in esame, si ritiene possa essere risolta sulla base del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “In tema di INVIM decennale, il diritto di computare nel valore iniziale del bene immobile alienato lo spese cosiddette incrementative non è escluso dalla mancata allegazione dei relativi documenti dimostrativi, potendo la documentazione essere fornita anche al giudice tributario, ma il contribuente incorre nella decadenza di cui al D.P.R. n. 643 del 1972, art. 18, comma 7, se tali spese non abbia esposto nella apposita dichiarazione prevista dal comma 1 della norma citata, ovvero non le abbia denunciato al momento della registrazione dell’atto “inter vivos” (Cass. n. 1715/2002, n. 4966/2003, n. 9009/1992).

5 – Data la delineata realtà processuale, alla cui stregua appare pacifica la circostanza della mancata denuncia delle spese nei termini prescritti dall’art. 18 citato, la decisione della CTC, secondo cui la decadenza non poteva farsi discendere dalla “mancata produzione delle fatture in sede amministrativa”, ben potendo essere prodotte nella fase contenziosa, sembra aver fatto malgoverno del trascritto principio.

6 – Si propone, dunque, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., di trattare la causa in Camera di Consiglio e di accogliere il ricorso per manifesta fondatezza.

Il Relatore Cons. Antonino Di Blasi”.

Vista la relazione, il ricorso, e tutti gli altri atti di causa;

Considerato che il Collegio condivide tutte le argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella relazione;

Ritenuto che, in base a tali condivisi motivi ed ai richiamati principi, il ricorso va accolto, per manifesta fondatezza;

Considerato che, per l’effetto, va cassata l’impugnata sentenza e la causa va rinviata alla CTR del Veneto, perchè proceda al riesame e, adeguandosi ai richiamati principi, decida nel merito, ed anche sulle spese del presente giudizio di legittimità, motivando congruamente;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per la pronuncia sulle spese, alla CTR del Veneto.

Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2011

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