Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4972 del 27/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 27/02/2017, (ud. 10/01/2017, dep.27/02/2017),  n. 4972

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 6460/2015 proposto da:

DOGRE S.R.L., C.F. (OMISSIS), in persona del suo legale

rappresentante e Presidente del Consiglio d’Amministrazione,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 109, presso lo

studio dell’avvocato GIOVANNA SEBASTIO, rappresentata e difesa

unitamente e disgiuntamente dagli avvocati ATTILIO SEBASTIO e

STEFANO FUMAROLA, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA REGIONALE PER LA CASA E PER L’ABITARE ARCA SUD SALENTO (già

I.A.C.P della Provincia di Lecce) C.F. (OMISSIS), in persona del

Commissario Straordinario, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

FABIO MASSIMO 33, presso lo studio dell’avvocato FRANCA FAIOLA,

rappresentata e difesa agli avvocati ANTONIO VINCENZO MAGRI’ e MARIO

STEFANIZZI, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1682/22/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI BARI – SEZIONE DISTACCATA DI LECCE, emessa il

07/07/2014 e depositata il 17/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 10/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIO

NAPOLITANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

Ritenuto, a seguito dell’instaurazione del contraddittorio camerale sulla proposta di cui all’art. 380 bis c.p.c., quale applicabile, ratione temporis, al presente giudizio, e delle osservazioni su di essa svolte da parte ricorrente con la memoria depositata in atti, che la controversia non si ponga in termini d’immediata evidenza decisoria.

PQM

Rinvia la causa a nuovo ruolo e la trasmissione della stessa per trattazione in pubblica udienza alla Sezione Quinta.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2017

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