Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4972 del 25/02/2020

Cassazione civile sez. II, 25/02/2020, (ud. 24/09/2019, dep. 25/02/2020), n.4972

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17215-2018 proposto da:

V.G., rappresentata e difesa dall’Avvocato ROSA CARLO,

ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in ROMA, VIA al

QUARTO MIGLIO 50;

– ricorrente –

contro

MINISTERO dell’ECONOMIA e delle FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore;

– intimato –

avverso il decreto n. 3252/2017 della CORTE d’APPELLO di PERUGIA,

pubblicato il 29/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/09/2019 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con ricorso, depositato in data 7.9.2012, V.G. chiedeva alla Corte d’Appello di Perugia l’equa riparazione per l’eccessiva durata di un processo – diretto a ottenere l’accertamento del diritto all’accesso agli atti del proprio fascicolo personale L. n. 241 del 1990, ex art. 21 – instaurato dinanzi al TAR del Lazio in data 20.1.2005 e definito con decreto di perenzione in data 23.5.2016. Tale giudizio era pendente alla data del deposito del ricorso per equa riparazione.

Il ricorso, sebbene iscritto in data 7.9.2012, veniva discusso alla prima udienza, fissata al 29.5.2017, nella quale la ricorrente chiedeva l’estensione della domanda, formulata con il ricorso introduttivo e del relativo risarcimento fino alla data di definizione del processo, con il riconoscimento del ritardo irragionevole pari a 8 anni e 4 mesi, quantificando il risarcimento in Euro 1.000,00 per ogni anno di ritardo o, in subordine, in Euro 5.000,00 (dal 23.5.2011, data di presentazione della domanda di prelievo).

Si costituiva in giudizio il MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE chiedendo il rigetto della domanda, opponendosi all’estensione della domanda fino alla definizione del giudizio presupposto.

Con decreto n. 3252/2017, depositato in data 29.1.2017, la Corte d’Appello di Perugia rigettava la domanda per carenza di interesse.

Avverso tale decreto propone ricorso per cassazione V.G. sulla base di un motivo; l’intimato Ministero dell’Economia e delle Finanze non ha svolto difese.

1. – Con il motivo, la ricorrente lamenta la “Violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, commi 1 e 2 violazione dell’art. 6, paragrafo 1 della CEDU e del D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2 come modificato dall’art. 3, comma 23, dell’allegato 4 al D.Lgs. n. 104 del 2010 e successive modifiche, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”. Quanto al periodo precedente al deposito dell’istanza di prelievo in data 23.5.2011, la ricorrente non muove alcuna censura, essendo rimasta inerte fino a tale data. Ma, da quel momento in poi la Corte di merito ha errato nel ritenere che nulla fosse dovuto.

1.1. – Il motivo non è fondato.

1.2. – Accertata la sua presentazione nel giudizio presupposto, l’istanza di prelievo assolve ed esaurisce la propria funzione di presupposto processuale del procedimento di equa riparazione, nel quale le condizioni di fondatezza della domanda sono costituite da altro, quale la durata eccedente, il patema d’animo connesso e l’inesistenza di cause di esclusione del diritto positivizzate dall’art. 2, comma 2-quinquies Legge Pinto o altrimenti enucleate dal sistema in via pretoria (Cass. n. 13554 del 2016, cit.; conf. Cass. n. 2172 del 2017).

1.3. – A tali condizioni, e specificamente al rilievo della carenza di interesse in capo alla ricorrente, la Corte di merito ha fatto specifico riferimento dirimente rispetto all’accoglimento della domanda. La Corte ha infatti sottolineato che la trattazione dell’istanza di accesso agli atti era fissata nella camera di consiglio del 10.3.2005 e, dunque, entro il termine di ragionevole durata del processo amministrativo. Tuttavia, a istanza della ricorrente, la causa era stata rinviata ad altra camera di consiglio, da fissarsi su istanza di parte, la quale era rimasta inerte sino al 23.5.2011, quando aveva depositato istanza di fissazione di udienza e istanza di prelievo.

Pertanto, la Corte di merito (con una valutazione di fatto delle risultanze istruttorie congrua e plausibile; e, come tale, sottratta al sindacato di legittimità) ha ritenuto che il giudizio si fosse protratto a causa del comportamento processuale della parte, che non aveva dato l’impulso necessario per la sua prosecuzione. Ciò valendo ad escludere la sussistenza della sofferenza morale, che può essere indennizzata con l’equa riparazione solo se conseguente ad un eccessivo protrarsi della procedura che non dipenda dalla condotta della parte stessa (decreto impugnato, pagine 6 e 7).

Laddove, poi, la Corte territoriale ha aggiunto altresì che, essendo il giudizio definito con decreto di perenzione del 23.5.2016, non poteva neanche essere ritenuto rilevante, ai fini della liquidazione, il periodo successivo al 16.9.2010, ai sensi dell’art. 1, all.to 3 del D.Lgs. n. 104 del 2010.

2. – Il ricorso va, dunque, rigettato. Nulla per le spese in ragione del mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato Ministero dell’Economia e delle Finanze. Non va emessa altresì la dichiarazione di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater non sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 24 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2020

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