Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4971 del 27/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 27/02/2017, (ud. 01/12/2016, dep.27/02/2017),  n. 4971

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19200/2015 proposto da:

S.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 58,

presso lo studio dell’avvocato BRUNO COSSU, che lo rappresenta e

difende unitamente agli avvocati SAVINA BOMBOI e MICHELANGELO

SALVAGNI, giusta procura agli atti;

– ricorrente –

contro

PROCTER & GAMBLE ITALIA S.p.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LUIGI

GIUSEPPE FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ARTURO

MARESCA, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9460/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 22/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

01/12/2016 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO;

udito l’Avvocato SAVINA BOMBOI, che si riporta.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con sentenza del 22.01.2015, la Corte di appello di Roma, in accoglimento del gravame proposto dalla Procetr & Gable s.p.a. avverso la decisione di primo grado ed in riforma di questa – che aveva accolto la domanda proposta da S.F., volta all’accertamento della irregolarità dei contratti di lavoro interinale e di somministrazione in forza dei quali aveva prestato la propria attività lavorativa presso la società suddetta sul rilievo che la stipulazione dei contratti non era coerente con l’esigenza enunciata – rigettava la domanda proposta con il ricorso di primo grado.

Rilevava la Corte che esulava dal controllo giurisdizionale la verifica “di compatibilità” tra la durata dei contratti di lavoro temporaneo o di somministrazione stipulati e quella del concreto protrarsi del picco di attività e comunque della ragione produttiva e che, in ogni caso, dalla prova per testi espletata non era emerso che le predette esigenze fossero programmabili per una precisa durata (sia con riferimento all’attività cd. di sacconaggio, sia con riguardo a quella di adibizione al confezionamento di detersivi da lanciare sul mercato).

Per la cassazione di tale decisione ricorre il S., affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, la società. Sono seguite le rituali comunicazioni e notifica della relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio. Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2.

Con il primo motivo, viene dedotta la nullità della sentenza per avere il giudice del gravarne omesso di pronunciare, in violazione dell’art. 112 c.p.c., sulla domanda di accertamento della illegittimità dei contratti di lavoro interinale e di somministrazione per violazione della cd. clausola di contingentamento. Si rileva che tale profilo della domanda, rimasto assorbito nella decisione del Tribunale, è stato integralmente riproposto con la memoria difensiva in grado di appello e che la Corte ha del tutto omesso di pronunciare su tale domanda, che doveva ritenersi fondata, gravando pacificamente l’onere della prova sulla società.

Con il secondo motivo, si denunzia la nullità della sentenza per omessa pronuncia, in violazione dell’art. 112 c.p.c., sulla domanda di accertamento della illegittimità/nullità dei contratti di lavoro interinale e di somministrazione per essere stati gli stessi stipulati in assenza di un contratto di fornitura che li potesse legittimare, osservandosi che i contratti prodotti dalla Procter & Gable erano riferiti a rapporto di lavoro diverso da quello intervenuto con il S., atteso che risultavano sottoscritti da società diversa da quella con la quale il ricorrente aveva concluso i contratti di lavoro, come era dato rilevare dalle visure camerali prodotte dal ricorrente in corso di causa.

Con il terzo motivo, viene infine ascritta alla decisione impugnata la violazione, quanto ai contratti di lavoro interinale, dell’Accordo Interconfederale del 16.4.1998 con riferimento alla fattispecie prevista dal punto 2, “punte di più intensa attività…. e la violazione, per quanto riguarda i contratti di somministrazione, degli artt. 1362, 1363, 1369 c.c., con riferimento al significato da attribuire alla causale, indicata sia nei contratti individuali, che in quelli commerciali, quale “incremento temporaneo dell’attività produttiva” “utilizzo legato a punte di più intensa attività… “, non avendo la società dedotto e provato in quale misura le esigenze produttive avessero comportato un incremento di attività e perchè lo stesso non potesse essere fronteggiato con il normale organico.

Con riguardo al primo motivo, deve rilevarsi che sussiste il vizio denunziato, posto che in ordine la deduzione sul mancato rispetto della clausola di contingentamento, assorbita dalla decisione di accoglimento di primo grado e riproposta dall’appellato ai sensi dell’art. 346 c.p.c., è stata omessa ogni pronuncia da parte del giudice del gravame che è pervenuto al rigetto della domanda originaria senza procedere all’esame della relativa questione, con violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Quanto al secondo motivo di ricorso, che risulta formulato in conformità al principio di autosufficienza e ai dettami di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 e art. 366c.p.c., n. 6, deve rilevarsi che, effettivamente, a fronte della riproposizione in secondo grado dell’eccezione relativa alla assenza di un contratto commerciale che potesse legittimare la fornitura di lavoro temporaneo, in ragione della circostanza che i contratti prodotti dalla società erano asseritamente riferiti ad agenzia interinale/di somministrazione diversa da quella con la quale il ricorrente aveva concluso i contratti di lavoro, la sentenza impugnata ha ugualmente omesso ogni pronuncia su tale eccezione ritualmente riproposta in secondo grado ai sensi dell’art. 346 c.p.c., potendo in modo decisivo la questione riflettersi sull’esito del giudizio.

Pertanto, tenuto conto dei rilievi avanzati nelle memorie illustrative delle parti, assorbito l’ulteriore motivo di impugnazione per la nullità che consegue alla fondatezza dei primi due (cfr. Cass. 28/09/2015 n. 19124), vanno accolti i primi due motivi di ricorso.

A tanto consegue la cassazione della decisione in relazione alle censure ivi formulate ed il rinvio alla Corte del merito per l’esame di tutte le ragioni di invalidità dei contratti prospettate dall’appellante. Al giudice del rinvio è demandata anche la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo, assorbito il terzo, cassa la decisione impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2017

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