Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4971 del 02/03/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 4971 Anno 2018
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: BALSAMO MILENA

ORDINANZA
sul ricorso 8343-2013 proposto da:
LA

NINFEA

SAS

DI

MAZZELLA

FRANCESCO

&

C.,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA CICERONE 44,
presso lo studio dell’avvocato ANDREA SCAFA,
rappresentato e difeso dall’avvocato RAFFAELE ZANGHI;
– ricorrente contro
COMUNE DI ISCHIA, elettivamente domiciliato in ROMA
VIA LUNGOTEVERE DEI MELLINI 17, presso lo studio
dell’avvocato GIUSEPPE VITOLO, che lo rappresenta e
difende;
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

Data pubblicazione: 02/03/2018

STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrenti nonchè contro

AGENZIA DEL TERRITORIO UFFICIO PROVINCIALE DI NAPOLI;

intimato

NAPOLI, depositata il 10/02/2012;
udi -la la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 08/02/2018 dal Consigliere Dott. MILENA
BALSAMO.

avverso la sentenza n. 60/2012 della COMM.TRIB.REG. di

Fatto
§ 1. Il comune di Ischia notificava alla società la Ninfea s.a.s di Mazzella
Francesco & C., in persona del I.r., avviso di accertamento per maggiore Ici
relativamente agli anni 2003 e 2004.
La contribuente impugnava i predetti avvisi in quanto privi di motivazione

presupposti di fatto e di diritto che avevano determinato una maggiore imposta.
Deduceva di aver presentato procedura DOCFA in data 1.07.2003 per una
diversa distribuzione degli spazi interni conseguenti ad una ristrutturazione e
che l’Agenzia del Territorio in data 11.06.2004 modificava la rendita, senza
provvedere alla relativa notifica al contribuente. Eccepiva la prescrizione del
diritto al pagamento per il decorso del termine previsto per l’emissione
dell’avviso di accertamento.
La CTP di Napoli accoglieva il ricorso della società.
Il Comune di Ischia e l’Agenzia del Territorio interponevano gravame
avverso la prima sentenza, sostenendo che la notifica non era stata possibile per
la trasformazione della società “La Ninfea”; l’ente comunale sosteneva la
sufficiente motivazione degli avvisi di accertamento, contenenti l’indicazione dei
dati catastali.
La CTR della Campania accoglieva il ricorso sostenendo la non necessità
della previa notifica della modifica della rendita catastale.
Avverso la sentenza n. 60/32/12 depositata il 10.02.2012, la società
contribuente propone ricorso per cassazione affidato a due motivi.
Gli enti resistevano con i rispettivi controricorsi.

DIRITTO
§.2 Con il primo motivo di ricorso, si denuncia omessa, insufficiente e
contradditoria motivazione in ordine al fatto controverso decisivo per il giudizio,
error in procedendo ex artt. 360 n. 4 e 5 c.p.c.; violazione dell’art. 112 c.p.c.
per omessa pronuncia- ultrapetizione ed extrapetizione – nullità della sentenza
e del procedimento, censurando la sentenza dei giudici di appello per aver
i

in ordine alle maggiori somme dovute e di riferimenti ad atti dai quali inferire i

ritenuto la legittimità degli avvisi di accertamento, nonostante l’omessa notifica
della rendita catastale rettificata dall’ufficio e per aver esaminato la correttezza
del procedimento di stima diretta adoperato dall’Ufficio, nonostante l’omessa
proposizione della relativa domanda.
La contraddittoria motivazione circa il fatto controverso riguarda, ad avviso
del ricorrente, la circostanza che i giudici di appello abbiano valutato circostanze

procedura di individuazione della rendita) e abbiano ritenuto che rendita
applicata dall’ufficio fosse corrispondente a quella proposta con Docfa dal
contribuente, con la conseguenza dell’irrilevanza della notifica della rendita
rettificata dal Comune di Ischia.
Ciò non di meno, il ricorrente, pur eccependo il vizio di extrapetizione della
motivazione nella parte in cui ha esaminato la correttezza della rettifica della
rendita, sostiene che l’accertamento dell’ufficio fondato sull’eventuale raffronto
con unità abitative similari doveva essere “motivato” e portato a sua conoscenza
( attraverso le operazioni di notifica), al fine di consentirgli l’esercizio del diritto
di difesa e l’impugnazione del provvedimento di rettifica.
§.3 Con il secondo motivo, genericamente formulato, denuncia violazione di
legge dell’art. 74 dello statuto del Contribuente, omessa motivazione su un
punto decisivo della controversia ex art. 360 n. 5 e violazione del diritto di difesa
ex art. 24 Cost., asserendo che la tutela del diritto di difesa del contribuente
esigeva la notifica della rendita catastale, alla stregua del D.M. 1994/701 e della
Circolare dell’Agenzia n. 7 del 2005.
In particolare, deduce la società “La Ninfea s.a.s di Mazzella Francesco & C”
che l’avviso del comune non conteneva l’avvertimento della possibilità di
impugnare la rettifica dell’Agenzia entro 60 giorni dalla notifica.
In via preliminare deve essere scrutinata l’eccezione sollevata dall’Agenzia
delle entrate in merito alla inammissibilità del primo motivo di ricorso in cui
risultano illegittimamente uniti sia il vizio di nullità della sentenza o del
procedimento ex art. 360 n. 4 c.p.c. che il vizio di motivazione ex art. 360 n. 5.
§.4 In materia di ricorso per cassazione, il fatto che un singolo motivo sia
articolato in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere
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non oggetto di domanda e non inferibili dalla prodotta documentazione (la

prospettato come un autonomo motivo, non costituisce, di per sé, ragione
d’inammissibilità dell’impugnazione, dovendosi ritenere sufficiente, ai fini
dell’ammissibilità del ricorso, che la sua formulazione permetta di cogliere con
chiarezza le doglianze prospettate onde consentirne, se necessario, l’esame
separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse
fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati ( Cass.

Nella specie, risulta che la violazione del n. 5 dell’art. 360 c.p.c. è stata
dedotta con riferimento all’omessa (o contraddittoria) motivazione circa un
punto decisivo per il giudizio (rendita rettificata e non corrispondente a quella
indicata nella procedura Docfa); mentre la violazione di legge ex art. 112 c.p.c.
ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c. è stata prospettata con riferimento ad un vizio
di extrapetizione.
Nell’illustrazione del motivo, sono stati indicate le questioni che i giudici di
appello hanno esaminato, in contrasto con le norme citate, secondo la tesi della
ricorrente.
§. 5 Il primo motivo relativo alla violazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c., da
scrutinarsi unitamente a parte del secondo motivo, in quanto intimamente
connessi, è fondato, atteso che effettivamente risulta con chiarezza anche dalle
difese dei controinteressati e dal ricorso originario del contribuente che l’Ufficio
aveva rettificato le rendite indicate nella procedura Docfa.
Tuttavia, detto errore non elide la correttezza della decisione.
La sufficienza motivazionale deve essere intesa come necessità di concreta
e completa esposizione della ratio decidendi, sicchè ogni vizio che inficia il
ragionamento giustificativo, sia per incompletezza dei dati che per difetto di
rigore logico, si traduce in una motivazione non idonea a fornire adeguata
giustificazione della decisione (cfr. Cass. 2007/15489; Cass. 2007/2272).
5.6 Sennonchè, nella più recente giurisprudenza di questa Corte prevale
l’affermazione per cui la mancanza di motivazione o la contraddittoria
motivazione su questione di diritto e non di fatto deve ritenersi irrilevante, ai fini
della cassazione della sentenza, qualora il giudice del merito sia comunque
pervenuto ad un’esatta soluzione del problema giuridico sottoposto al suo
3

9100/2015).

esame. In tal caso, la Corte di cassazione, in ragione della funzione nomofilattica
ad essa affidata dall’ordinamento, nonché dei principi di economia processuale
e di ragionevole durata del processo, di cui all’art. 111, secondo comma, Cost.,
ha il potere, in una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 384 c.p.c., di
correggere la motivazione anche a fronte di un error in procedendo, quale la
motivazione omessa o contraddittoria, mediante l’enunciazione delle ragioni che

rigetto della domanda perché erroneamente ritenuta assorbita, sempre che si
tratti di questione che non richieda ulteriori accertamenti in fatto (così, S.U.
2017/2731; Cass. 2017/276; Cass. n. 28663/13; 8622/12; Cass. n. 23989/14).
Di qui la possibilità di correggere la motivazione della sentenza impugnata,
ove lacunosa, nei termini che seguono.
La giurisprudenza di legittimità ha statuito (con riguardo a diversa fattispecie
ma con enunciazioni di principi applicabili anche al caso di specie) che “in tema
d’IC, l’art. 74 della I. n. 342 del 2000, nel disporre che gli atti attributivi o
modificativi della rendita sono efficaci a partire dalla loro notifica da parte
dell’Agenzia del territorio, si interpreta nel senso che dalla notifica decorre il
termine per l’impugnazione, ma ciò non esclude affatto l’utilizzabilità della
rendita medesima, una volta notificata, a fini impositivi anche per annualità
d’imposta “sospese”, ovverosia suscettibili di accertamento e/o di liquidazione
e/o di rimborso, stante la natura dichiarativa e non costitutiva dell’atto
attributivo della rendita” (Cass. 2017 n. 14402; Cass. 2016 n. 18056; 2016 n.
12330; Cass. 2012 n. 12753; Sez. U, Sentenza n. 3160/11;; Cass.23600/11).
§. 7 La notificazione della rendita attribuita, in definitiva, costituisce il
presupposto (oltre che per l’impugnazione da parte del contribuente) per
l’utilizzo della stessa da parte dell’amministrazione comunale che agisca per il
pagamento dell’Ici; e ciò con riguardo anche alle annualità pregresse (ed a
maggior ragione per quella ancora in corso al momento della notificazione) in
ordine alle quali la posizione Ici non risulti essere stata definita proprio in attesa
dell’attribuzione della rendita notificata:

“in tema di imposta comunale sugli

immobili (ICI), ai fini del computo della base imponibile, il provvedimento di
modifica della rendita catastale, emesso dopo il primo gennaio 2000 a seguito
4

giustificano in diritto la decisione assunta, anche quando si tratti dell’implicito

della denuncia di variazione dell’immobile presentata dal contribuente, è
utilizzabile, a norma dell’art. 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342, anche
con riferimento ai periodi di imposta anteriori a quello in cui ha avuto luogo la
notificazione del provvedimento, purché successivi alla denuncia di variazione.
Stabilendo, infatti, con il citato art. 74, che dal primo gennaio 2000 gli atti
attributivi o modificativi delle rendite catastali sono efficaci solo a decorrere dalla

accertamento tributario al periodo successivo alla notificazione del classamento,
ma piuttosto segnare il momento a partire dal quale l’amministrazione comunale
può richiedere l’applicazione della nuova rendita ed il contribuente può tutelare
le sue ragioni contro di essa, non potendosi confondere l’efficacia della modifica
della rendita catastale – coincidente con la notificazione dell’atto – con la sua
applicabilità, che va riferita invece all’epoca della variazione materiale che ha
portato alla modifica” (Cass. 13443/12; così Cass. 20775/05).
In continuità con tale orientamento, si è specificato che da detta
interpretazione consegue che “la determinazione della base imponibile, tanto per
i fabbricati non iscritti in catasto, quanto per quelli in relazione ai quali siano
intervenute variazioni permanenti, va sempre effettuata, anche per le annualità
pregresse, in base alla rendita catastale, a prescindere dall’epoca di notificazione
o di definitiva attribuzione”, e ciò in quanto gli atti attributivi della rendita sono
privi di forza costitutiva, ma hanno funzione meramente accertativa della
concreta situazione catastale dell’immobile (cfr. 12029 del 25 maggio 2009; n.
16031/2009; Cass. n. 4335 del 2015 Cass. ord. n. 14773 del 2011; Cass. n.
23600 del 2011; 12753 del 2014; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 23600 del
11/11/2011; Cass. S.U. n. 3160/2011; Cass. n. 18056/2016; n. 12320/2016;
n. 12753/2014; n. 9203/2007; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 18056 del
14/09/2016; Cass. n. 14402 del 2017).
§.8 Tornando alla vicenda in esame, dalla pronuncia oggetto di ricorso per
cassazione risulta evidente che il contribuente non ha provveduto ad impugnare
la nuova rendita catastale attribuita dall’Agenzia del Territorio, dolendosi il
predetto dell’omessa notifica della rendita al solo fine di ottenere l’annullamento
dell’avviso di accertamento emesso dall’amministrazione comunale; con la
5

loro notificazione, il legislatore non ha voluto restringere il potere di

conseguenza che l’attribuzione della rendita catastale è divenuta definitiva. La
disciplina prevista dall’art. 74, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 342,
in particolare, dispone che la notifica dell’atto impositivo ai fini ICI vale anche
come atto di notificazione della rendita attribuita, comportando l’obbligo di
impugnazione autonoma dell’atto modificativo della rendita catastale nei 60
giorni dalla data della notifica, stante l’autonomia tra i giudizi di impugnazione

dall’ente locale (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 25550 del 2014; Cass. 2010, n.
10571 e Cass. 2007, n. 9203).
Ne deriva la regola generale, in tema di Ici, ricavabile dal d.lgs 1997/504 art. 5
comma 2 secondo la quale le risultanze catastali divenute definitive per mancata
impugnazione hanno efficacia a decorrere dall’anno di imposta successivo a
quello nel corso del quale sono state annotate negli atti catastali.
Detto principio patisce eccezione per la sola ipotesi in cui le variazioni
costituiscano correzioni di errori materiali di fatto (come tali riconosciuti dalla
stessa Amministrazione) incorsi nel classamento che sostituiscono; ovvero
conseguano a modificazioni della consistenza o della destinazione dell’immobile
denunciate dallo stesso contribuente, dovendo allora esse trovare applicazione
dalla data della denuncia, in quanto il fatto che la situazione materiale
denunciata risalga a data anteriore non ne giustifica un’applicazione retroattiva
rispetto alla comunicazione effettuata all’Amministrazione; ciò in quanto il
riesame delle caratteristiche dell’immobile da parte del medesimo ufficio
comporta, previa correzione degli errori materiali, l’attribuzione di una diversa
rendita con decorrenza dall’originario classamento rivelatosi erroneo o illegittimo
( Cass.n. 21310 del 2010; Cass. n. 13018/2012; Cass. 3168 del 2015 Cass. n.
11844 del 2017; Cass. n. 27024 del 2017).
§.9 Nel caso in esame, il ricorrente ha dedotto, per la prima volta, nel ricorso
per cassazione che la DOCFA era stata proposta solo per una diversa
distribuzione interna dei locali (ultima pagina del ricorso), circostanza questa che
non risulta allegata nel ricorso originario del contribuente né emerge dalla
pronuncia impugnata.

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dell’atto di attribuzione della rendita catastale e dell’atto impositivo emanato

Sennonchè, nel caso in cui una determinata questione giuridica, che implichi
un accertamento di fatto, non risulti trattata in alcun modo nella sentenza
impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di
legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della
censura, ha l’onere di allegare l’avvenuta deduzione della questione innanzi al
giudice di merito, indicando altresì in quale atto del giudizio precedente lo abbia

veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa.
Indicazione che risulta del tutta omessa nel caso concreto.
Nel contenzioso tributario, del resto, le mere difese deducibili per la prima
volta anche in sede di giudizio di cassazione sono solo quelle che – è non questo
il caso – non siano tali da alterare completamente il tema di decisione ( Cass.
2012/4938; Cass. 2014/15330).
Dette considerazioni conducono, dunque, all’inammissibilità dena nuova
deduzione difensiva della ricorrente relativa alla causa dell’iniziativa secondo
procedura DOCFA.
Ne consegue che la rettifica della rendita catastale decorre, secondo le
disposizioni legislative citate e i principi giurisprudenziali affermati, dalla data
della denuncia (Docfa) comunicata all’Agenzia il primo luglio 2003.
§.9 Quanto al vizio di extrapetizione lamentato secondo il paradigma dell’art.
360 n. 4 c.p.c, con la seconda parte del primo motivo, anch’esso appare fondato,
in quanto effettivamente sia dalla sentenza impugnata che dalle difese del
ricorrente non risulta che l’atto di rettifica della rendita sia stato impugnato con
l’avviso di accertamento emesso dall’amministrazione comunale né cne alcuna
domanda sia stata formulata con riguardo alla procedura adottata per la stima
degli immobili.
Tuttavia, la questione risulta priva di rilevanza, essendo l’atto di rettifica
divenuto definitivo per omessa impugnazione.
§.10 Infine, con il secondo motivo, genericamente formulato, il contribuente
lamenta che l’avviso di accertamento non conteneva l’avviso al contribuente del
diritto di impugnare la rettifica dell’Agenzia entro 60 giorni dalla notifica.

7

fatto, così da permettere alla Corte di cassazione di controllare “ex actis” la

Anche in questo caso, il ricorrente ha proposto la suddetta questione solo in
sede di legittimità, con la conseguente sua inammissibilità (Cass. 2012/4938;
Cass. 2014/15330).
Il ricorso va dunque respinto.
Alla soccombenza segue la condanna del ricorrente alla refusíone delle spese
del presente giudizio.

dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, va dichiarata la sussistenza
dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo
a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del
comma 1 – bis dello stesso art. 13.

P.Q.M.
La Corte

Rigetta il ricorso;
Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite del giudizio di

legittimità che liquida in favore del Comune di Ischia in euro 3.500,00 per
compensi, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge; in favore
dell’Agenzia in euro 3.500,00;

Si dà atto dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,

dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
ricorso, a norma del comma 1 – bis del cit. art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della quinta sezione civile in data
8.02.2018
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL

2 MAR 2018

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 – quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito

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