Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4970 del 24/02/2021

Cassazione civile sez. trib., 24/02/2021, (ud. 26/11/2020, dep. 24/02/2021), n.4970

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. PERRINO Angelina M. – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. CHIESI Gian Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 3223/2013 R.G. proposto da:

Villa Belvedere s.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Antonio Trulio, con

domicilio eletto presso lo studio Morandini, sito in Roma, via

Flaminia, 79;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania, sez. dist. di Salerno, n. 60/9/12, depositata il 2

febbraio 2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 novembre

2020 dal Consigliere Paolo Catallozzi.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– la Villa Belvedere s.r.l. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sez. dist. di Salerno, depositata il 2 febbraio 2012, che, in accoglimento dell’appello erariale, ha respinto il suo ricorso per l’annullamento dell’avviso di accertamento con cui era stata rettificata la dichiarazione presentata per l’anno 2005 e recuperate le imposte non versate;

– il giudice di appello ha ritenuto che l’atto impugnato fosse legittimo, evidenziando che, diversamente da quanto sostenuto dalla Commissione provinciale, l’adeguamento da parte della contribuente allo studio di settore non precludeva la possibilità dell’Amministrazione finanziaria di rettificare la dichiarazione accertando maggiori ricavi;

– il ricorso è affidato a quattro motivi;

– resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 1, comma 2, e art. 36,2, n. 4, dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e dell’art. 118, disp. att. c.p.c., allegando l’omesso esame dei motivi riproposti nelle controdeduzioni e l’apparenza della motivazione sul punto;

– evidenzia, in proposito, che il giudice di appello, dopo aver affermato, in contrario avviso rispetto alla decisione della Commissione provinciale, che l’adeguamento dei ricavi agli studi di settore non faceva venir meno il potere accertativo dell’Ufficio, ha dichiarato sussistente la pretesa erariale richiamando il contenuto dell’avviso di accertamento e le argomentazioni sviluppate dall’Ufficio nel corso del giudizio di primo grado;

– il motivo è fondato;

– la società ha dato prova, attraverso la riproduzione, in parte qua, delle controdeduzioni in appello di aver riproposto le censure relative alla insussistenza dei presupposti per procedere all’accertamento induttivo e alla contestazione del maggiore imponibile accertato;

– la Commissione regionale, dopo aver ritenuto che l’adeguamento dei ricavi agli studi di settore non faceva venir meno il potere accertativo dell’ufficio, ha dichiarato legittimo l’atto impositivo richiamando il contenuto di tale atto e le esaustive deduzioni sviluppate dall’Amministrazione finanziaria in primo grado;

– orbene, una siffatta motivazione deve ritenersi apparente – e, in quanto tale, determina la nullità della sentenza per mancanza del requisito di cui all’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4), -, poichè si risolve nel dichiarare fondata la pretesa erariale sulla base delle argomentazioni svolte in atti di parte, senza, tuttavia, riprodurne le parti idonee a giustificare la valutazione espressa;

– all’accoglimento del primo motivo di ricorso segue l’assorbimento del secondo e del quarto motivo, in quanto strettamente dipendenti;

– con il terzo motivo di ricorso la contribuente deduce, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza per violazione del giudicato interno formatosi sul punto della insussistenza del potere dell’Amministrazione finanziaria di procedere alla rettifica della dichiarazione in virtù del disposto della L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 71;

– evidenzia che, sul punto, l’appello erariale era fondato esclusivamente sull’applicazione della L. 8 maggio 1998, n. 146, art. 10, comma 4 bis;

– il motivo è infondato;

– il giudicato si determina su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell’ambito della controversia, sicchè l’appello motivato con riguardo ad uno soltanto degli elementi di quella statuizione riapre la cognizione sull’intera questione che essa identifica, così espandendo nuovamente il potere del giudice di riconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene ad essa coessenziali, non siano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dal motivo di gravame (cfr. Cass., ord., 26 giugno 2018, n. 16853; Cass. 4 febbraio 2016, n. 2217);

– nel consegue che l’impugnazione motivata anche in ordine alla norma applicabile riapre la cognizione sull’intera statuizione;

– la sentenza impugnata va, dunque, cassata in relazione al motivo accolto, e rinviata, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Campania, sez. dist. di Salerno, in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il terzo e dichiara assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Campania, sez. dist. di Salerno, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 26 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2021

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