Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4970 del 02/03/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 4970 Anno 2018
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: BALSAMO MILENA

ORDINANZA
sul ricorso 6679-2013 proposto da:
ROMA CAPITALE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso lo studio dell’avvocato
ENRICO MAGGIORE, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

TELECOM ITALIA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA
VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato
2018
371

EMANUELE COGLITORE, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato MARIAGRAZIA BRUZZONE;

controricorrente –

avverso la sentenza n. 7/2012 della COMM.TRIB.REG. di
ROMA, depositata il 24/01/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di

Data pubblicazione: 02/03/2018

consiglio del 08/02/2018 dal Consigliere Dott. MILENA

BALSAMO.

RITENUTO CHE:
§2.1. La società Telecom Italia s.p.a. impugnava la cartella di pagamento
emessa da Equitalia Gerit s.p.a. con riferimento al ruolo reso esecutivo il
5.12.2006, relativo ad ICI anni 1999-2002, sul rilievo che i prodromici avvisi di
accertamento, da essa impugnati, erano stati annullati dalla CTP di Roma con
sentenza che veniva confermata dalla CTR del Lazio. Avverso detta sentenza

illegittimità della sentenza e violazione di legge, affermando peraltro che i giudici
di appello avevano – contrariamente alla motivazione riportata nel ricorso accolto parzialmente il gravame, ritenendo sussistente la legittimità dell’avviso
per un immobile ( circostanza che non emerge invece dalla motivazione riportata
dal ricorrente).
La C.T.P. di Roma accoglieva il ricorso proposto dalla contribuente sul
presupposto dell’annullamento dell’atto impositivo – anche se non in via
definitiva non essendosi formato il giudicato) – sostenendo che la pretesa
tributaria era priva del supporto di un atto amministrativo legittimante la
riscossione provvisoria.
La sentenza veniva impugnata dal Comune di Roma dinanzi alla CTR del
Lazio che con pronuncia n. 7/35/12 depositata il 24.01.2012, rigettava il
gravame.
L’amministrazione comunale interponeva ricorso per cassazione affidato ad
un unico motivo.
La società Telecom Italia s.p.a. resisteva con controricorso.
La resistente ha depositato in data 11.01.2018 gli sgravi relativi ai ruoli degli
anni 1999-2002.
Successivamente ha depositato memorie ex art. 387 c.p.c. eccependo il
passaggio in giudicato della sentenza della CTR n. 7/35/2012 che respingeva
l’appello del Comune, a seguito del rigetto del ricorso per cassazione proposto
dall’amministrazione comunale romana, relativa agli avvisi di accertamento
prodromici all’emissione della cartella oggetto di impugnazione.

i

n.403/08/09, l’amministrazione comunale proponeva ricorso per cassazione per

CONSIDERATO CHE:
Con unico motivo di ricorso, si denuncia violazione e falsa applicazione
dell’art. 68 D.Igs 546/92 e dell’art. 12 Dlgs 504/1992, censurando la sentenza
di appello che avrebbe mal interpretato l’art. 68 cit. che prevede la riscossione
del tributo in pendenza del processo ed anche prima della sentenza di primo
grado. Aggiunge il ricorrente che il cit. art 12 prevede la riscossione dell’imposta,

dell’avviso di liquidazione o dell’avviso di accertamento, ad eccezione che
nell’ipotesi di sospensione dell’esecuzione.
La società Telecom ha depositato la sentenza di questa Corte con cui è stato
respinto il ricorso avverso la sentenza della C.T.R. che annullava i prodromici
avvisi di accertamento con riferimento alle medesime annualità.
Nel processo tributario, il principio ritraibile dall’art. 2909 cod. civ. – secondo
cui il giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa,
entro i limiti oggettivi dati dai suoi elementi costitutivi, ovvero della “causa
petendi”, intesa come titolo dell’azione proposta, e del bene della vita che ne
forma l’oggetto (“petitum” mediato), a prescindere dal tipo di sentenza adottato
(“petitum” immediato) – è applicabile anche nel caso in cui gli atti tributari
impugnati in due giudizi siano diversi (nella specie, un avviso di accertamento
ed una cartella di pagamento), purchè sia identico l’oggetto del giudizio
medesimo, riferito al rapporto tributario sottostante. (In applicazione del
principio, la S.C. ha ritenuto facesse stato, ex art. 2909 cod. civ., la sentenza
irrevocabile di annullamento dell’avviso di accertamento, nel giudizio avente ad
oggetto l’impugnazione della cartella di pagamento con cui l’Amministrazione
aveva ridotto i crediti di imposta, maturati in relazione alle perdite oggetto
dell’accertamento, poi annullato: Cass. 2011/19310; 201257/2015; n.
25798/2017).
Il ricorso va dunque rigettato.
Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese del presente
giudizio, tenuto conto del passaggio in giudicato della sentenza relativa agli
accertamenti successivamente alla proposizione del ricorso.

2

delle sanzioni e degli interessi, se non versate, entro 90 giorni dalla notificazione

Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del d.p.r. n.115 del 2002, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il
ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.

La Corte
Rigetta il ricorso; conferma la sentenza impugnata;
Compensa le spese.
Si dà a atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte
del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello
dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis del cit.art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della quinta sezione civile in data
8.02.2018

P.Q.M.

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