Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 497 del 11/01/2011

Cassazione civile sez. lav., 11/01/2011, (ud. 16/11/2010, dep. 11/01/2011), n.497

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 1371-2010 proposto da:

RAI – RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via

Bocca di Leone n. 78, presso lo studio dell’avv. Irace Ernesto, che

la rappresenta e difende per procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

B.D., elettivamente domiciliata in Roma, viale Giulio

Cesare n. 71, presso lo studio dell’avv. Canfora Maurizio, che la

rappresenta e difende per procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4507/2008 della Corte d’appello di Roma,

depositata in data 13.11.2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16.11.2010 dal Consigliere dott. Giovanni Mammone;

uditi l’avv. Irace e l’avv. Franco Boldrini per delega dell’avv.

Canfora;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

Patrone Ignazio.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

1.- B.D. conveniva dinanzi al giudice del lavoro di Roma la RAI – Radiotelevisione Italiana spa perchè fosse dichiarato che tra di loro era in atto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, previa declaratoria di nullità del termine apposto ad una serie di assunzioni disposte in passato dalla convenuta e di un atto di transazione precedentemente tra di loro intervenuto, oltre il riconoscimento della qualifica di redattore ed il risarcimento del danno.

2. Accolta parzialmente la domanda, proponevano appello la RAI in via principale e la B. in via incidentale. La Corte d’appello di Roma, con sentenza depositata il 13.11.08, in parziale accoglimento delle impugnazioni, riformava la prima sentenza in punto di decorrenza del rapporto a tempo indeterminato e di risarcimento del danno.

3. Impugnava per cassazione la RAI con ricorso avviato alla notifica il 5.1.10 e notificato il successivo giorno 8.1.10.

Premesso di aver ricevuto il biglietto di cancelleria di comunicazione della sentenza solo in data 29.4.99 e che, pertanto, da questa data deve decorrere il termine annuale per la proposizione dell’impugnazione, la RAI deduceva: 1) violazione della L. n. 230 del 1962, art. 1, comma 2, lett. b), e dell’art. 3 del contratto collettivo dei giornalisti, nonchè carenza di motivazione, con riferimento alla pronunzia di nullità del termine apposto al contratto 30.6-24.9.00; 2) violazione della stessa L. n. 230 in relazione al D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, in ordine alle conseguenze della nullità del termine; 3) violazione dell’art. 1372 c.c. e carenza di motivazione, per non avere il giudice di merito tenuto conto delle conseguenze della risoluzione per mutuo consenso del contratto a termine preso in considerazione; 4) violazione dell’art. 4 del contratto collettivo dei giornalisti e carenza di motivazione in ordine al trattamento integrativo aziendale riconosciuto alla B.; 5) violazione degli artt. 333 e 346 c.p.c., avendo la Corte di merito accolto la domanda in relazione ad un contratto diverso da quello considerato dal primo giudice.

Si difendeva con controricorso B., la quale, denunziata la tardività del ricorso, proponeva formale istanza di sollecita trattazione del ricorso e chiedeva la condanna di controparte al risarcimento dei danni per lite temeraria (art. 96 c.p.c.) ed al pagamento di una somma aggiuntiva (art. 385 c.p.c., comma 4).

4.- Il consigliere relatore ha depositato relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., che è stata comunicata al Procuratore generale e notificata ai difensori.

5.- Deve rilevarsi la tardività del ricorso per l’infondatezza della questione preliminare proposta da parte ricorrente circa il momento di inizio del computo del termine di decadenza dell’art. 327 c.p.c..

Il disposto dell’art. 133 c.p.c. prevede che “la sentenza è resa pubblica mediante deposito nella cancelleria del giudice che l’ha pronunciata” (comma 1) e che “il cancelliere da atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data e la firma, ed entro cinque giorni, mediante biglietto contenente il dispositivo, ne da notizia alle parti che si sono costituite” (comma 2). Tali disposizioni debbono interpretarsi nel senso che la comunicazione del deposito della sentenza che il cancelliere da alle parti, ai sensi dell’art. 133 c.p.c., comma 2, è attività estranea al procedimento di pubblicazione della sentenza, di modo che il termine annuale di impugnazione delle sentenze, previsto dall’art. 327 c.p.c., decorre dalla pubblicazione della sentenza e, cioè, dal momento in cui la stessa è stata depositata in cancelleria (Cass. 14.2.07 n. 3251 e 17.1.03 n. 639).

E’, dunque, all’esame della sentenza-documento che si deve far riferimento ai fini dell’individuazione della data di pubblicazione della pronunzia giurisdizionale, riscontrando la data e la firma ivi apposta, a prescindere dal contenuto della comunicazione del cancelliere. La giurisprudenza ritiene, anzi, che nessun rilievo assume ai fini della decorrenza del termine di impugnazione l’omessa comunicazione da parte del cancelliere, atteso che l’ampiezza del termine annuale consente al soccombente di informarsi tempestivamente della decisione che lo riguarda, facendo uso della diligenza dovuta in rebus suis (Cass. 7.8.03 n. 11910).

Nel caso di specie, l’esame diretto della sentenza in questione – recante il n. 4507/08 e prodotta ex art. 369 c.p.c. dalla ricorrente – consente di accertare che in calce alla stessa è apposta l’attestazione del cancelliere di avvenuto deposito recante la data del 13.11.08. E’ da questa data, pertanto, che dovrà farsi decorrere il termine annuale di decadenza per la proposizione del ricorso per cassazione. Essendo il ricorso ora in esame avviato alla notifica in data 5.1.10, ben dopo la scadenza di un anno dalla pubblicazione della sentenza, l’impugnazione è inammissibile, in quando parte ricorrente è da essa decaduta ai sensi dell’art. 327 c.p.c., comma 1.

6.- Parte ricorrente propone questione di costituzionalità del combinato disposto degli artt. 133 e 327 c.p.c., se interpretati nel senso appena indicato, per violazione dell’art. 24 Cost., in quanto “soltanto con la comunicazione di cui all’art. 133 c.p.c., comma 2 vi è garanzia che le parti siano venute a conoscenza della motivazione della” statuizione giudiziale e sono quindi poste in grado di valutare, con cognizione di causa, l’opportunità o meno di impugnarla” (pag. 14 ricorso).

Corte cost. 28.12.90 n. 584 ha già esaminato la questione, ritenendola inammissibile; la ricorrente tuttavia, pur consapevole di tale precedente, ritiene opportuno un nuovo invio alla Corte delle leggi in ragione della particolarità della situazione di fatto in considerazione, ove la comunicazione oc art. 133 c.p.c. è intervenuta oltre cinque mesi dopo il deposito della sentenza.

A prescindere dall’irrilevanza della circostanza di fatto da ultimo segnalata, va qui rilevato che la questione si presenta in ogni caso irrilevante ai fini della decisione della controversia, in quanto il ricorso non possiede i requisiti richiesti dall’art. 366 bis c.p.c., atteso che, nonostante siano proposti cinque motivi aventi ad oggetto importanti questioni di diritto, nessun quesito è stato proposto al Collegio giudicante. L’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. renderebbe, pertanto, irrilevante la questione.

7.- Il ricorso, in conclusione, è tardivo e deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese di giudizio, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Non risultando il ricorso proposto con dolo o colpa grave, non possono essere accolte le richieste di condanna della ricorrente ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 1 e art. 385 c.p.c., comma 4.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in Euro 30 (trenta) per esborsi ed in Euro 4.000 (quattromila) per onorari, oltre spese generali, Iva e Cpa.

Così deciso in Roma, il 16 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2011

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