Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4969 del 28/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 28/02/2011, (ud. 16/12/2010, dep. 28/02/2011), n.4969

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI MOGORO, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso e Delib.

G.M. n. 197 del 2008, dall’Avv. Murgia Costantino, elettivamente

domiciliato nello studio dell’Avv. Stefano Di Meo, in Roma, Via G.

Pisanelli n. 2;

– ricorrente –

contro

CANTINA SOCIALE “IL NURAGHE” s.c.a. r.l. con sede in (OMISSIS),

in

persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e

difesa, giusta delega a margine del controricorso, dall’Avv.

Franceschi Piero, domiciliata in Roma, presso la cancelleria della

Corte di Cassazione;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 77/07/2001 della Commissione Tributaria

Regionale di Cagliari, Sezione n. 07, in data 06.12.2007, depositata

il 24.01.2008.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

16 dicembre 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Sentiti, per il ricorrente Comune, l’Avv. Stefano Di Meo per delega

del difensore, nonchè, per la società controricorrente, l’Avv.

Piero Franceschi;

Presente il Procuratore Generale dott. Domenico Iannelli, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto al n. 5260/2009 R.G. è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 77/07/2007, pronunziata dalla CTR di Cagliari Sezione n. 07 il 06.12.2007 e DEPOSITATA il 24 gennaio 2008.

Il ricorso, che attiene ad impugnazione di avviso di accertamento ICI dell’anno 1999, censura l’impugnata decisione per violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 1, 2, 5 e 7, del D.L. n. 557 del 1993, art. 9, comma 3 bis conv. in L. n. 133 del 1994, modificato dal D.P.R. n. 139 del 1998, art. 2, del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 29, comma 2, lett. c), artt. 24, 51 e 87, art. 2135 c.c., nonchè per omessa e contraddittoria motivazione.

2 – L’intimata società, giusto controricorso, ha chiesto che l’impugnazione venga dichiarata inammissibile e, comunque, rigettata.

3 – La decisione impugnata, ha rigettato l’appello del Comune e riconosciuto, nel caso, la non imponibilità dei fabbricati ai fini ICI, nella considerazione: a – che erano ravvisabili, nel caso, 1 presupposti voluti dalla legge per il riconoscimento della ruralità del fabbricato agli effetti fiscali, trattandosi di fabbricato strumentale all’attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti ottenuti, dall’attività agricola svolta dai soci.

4 – Alle questioni poste; con il ricorso, si ritiene, poi, possa rispondersi richiamando il principio, recentemente affermato dalle SS.UU. di questa Corte con la sentenza n. 18566/2009, secondo cui “in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l’immobile che sia stato iscritto nel catasto fabbricati come “rurale”, con l’attribuzione della relativa categoria (A6 o D10), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal D.L. n. 557 del 1993, art. 9 conv. con L. n. 133 del 1994 e successive modificazioni, non è soggetto all’imposta ai sensi del combinato disposto del D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1 bis convertito con modificazioni dalla L. n. 14 del 2009 e del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a). L’attribuzione all’immobile di una diversa categoria catastale deve essere impugnata specificamente dal contribuente che pretenda la non soggezione all’imposta per la ritenuta ruralità del fabbricato, restando altrimenti quest’ultimo assoggettato ad ICI: allo stesso modo il Comune dovrà impugnare attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10 al fine di potere legittimamente pretendere l’assoggettamento del fabbricato all’imposta. Per i fabbricati non iscritti in catasto l’assoggettamento all’imposta è condizionato all’accertamento positivamente concluso della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della ruralità del fabbricato previsti dal D.L. n. 557 del 1993, art. 9 e successive modificazioni che può essere condotto dal giudice tributario investito dalla domanda o rimborso proposta dal contribuente, sul quale grava l’onere di dare prova della sussistenza dei predetti requisiti. Tra i predetti requisiti, per gli immobili strumentali, non rileva l’identità tra titolare del fabbricato e titolare del fondo, potendo la ruralità essere riconosciuta anche agli immobili delle cooperative che svolgono attività di manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli conferiti dai soci”.

5 – Alla stregua delle precedenti considerazioni, e trattandosi di fabbricaci compresi nell’anno 1999 in Zona D (industriale), di cui non è stata allegata, e dimostrata la classificazione rurale come sopra indicata, si ritiene sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la relativa definizione, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., proponendosene l’accoglimento, per manifesta fondatezza. Il Relatore Cons. Antonino Di Blasi”.

Vista la relazione, il ricorso, il controricorso e gli altri atti di causa;

Ritenuto che in base al richiamato principio ed alle considerazioni svolte in relazione, e condivise dal Collegio, il ricorso va accolto e, per l’effetto, cassata l’impugnata decisione;

Considerato che la causa va, quindi, rimessa ad altra sezione della CTR della Sardegna, la quale procederà al riesame e previa verifica della realtà fattuale allegata dalle parti, adeguandosi al richiamato principio ed agli altri applicabili alla fattispecie, deciderà nel merito e sulle spese del presente giudizio di legittimità, offrendo congrua motivazione;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e rinvia ad altra sezione della CTR della Sardegna.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2011

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