Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4969 del 25/02/2020

Cassazione civile sez. II, 25/02/2020, (ud. 24/09/2019, dep. 25/02/2020), n.4969

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32972-2018 proposto da:

R.C., rappresentato e difeso dall’avvocato FILOMENA D’ADDARIO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimati –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di POTENZA (sez. penale) RG

532/2015, depositato il 4/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/09/2019 dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN;

Fatto

FATTI DI CAUSA

R.C., a ministero del suo difensore, ebbe a richiedere al Presidente della Corte d’Appello di Potenza che la Cancelleria della citata Corte fosse autorizzata al rilascio di copia conforme munita della formula esecutiva del decreto, con il quale era stata accolta la sua istanza di indennizzo ex L. n. 89 del 2001 nella misura di Euro 877,98.

Il Consigliere delegato del Presidente della Corte con provvedimento del 4.8.2018 ebbe e rigettare l’istanza osservando che la notifica all’Amministrazione – obbligata al pagamento – aveva avuto ad oggetto il solo decreto senza anche il relativo ricorso siccome prescritto dalla legge, sicchè era nulla con conseguente inefficacia del titolo.

Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il R. articolando tre motivi, illustrati anche con memoria difensiva.

Il Ministero della Giustizia non s’è costituito ritualmente a resistere.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto dal R. va dichiarato inammissibile.

Con il primo mezzo d’impugnazione sviluppato, il ricorrente denunzia l’erronea statuizione presente nel provvedimento impugnato afferente la sopravvenuta inefficacia del decreto di pagamento, emesso ex L. n. 89 del 2001, per mancata notifica nel termine stabilito.

Un tanto comporta la natura decisoria del provvedimento impugnato e quindi rende ammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso lo stesso.

Con la seconda doglianza il R. lamenta violazione della norma L. n. 89 del 2001, ex art. 5, comma 2, in quanto malamente è stata ritenuta l’inefficacia del decreto di pagamento, emesso ex L. n. 89 del 2001, per vizio di notifica – notificato all’Amministrazione il solo decreto e non anche il relativo ricorso – poichè esclusivamente l’omessa notifica comportava l’inefficacia ex art. 5 legge Pinto.

Con la terza ragione di doglianza il ricorrente rileva violazione del disposto ex art. 112 c.p.c. poichè la Corte adita ebbe ad emettere statuizione di inefficacia del decreto di pagamento, ex L. n. 89 del 2001, senza che fosse stata avanzata apposita domanda al riguardo.

Il provvedimento oggetto di impugnazione non appare soggetto al ricorso per cassazione proposto dal R. con conseguente inammissibilità dello stesso.

Fattualmente il ricorrente deduce d’aver chiesto al Presidente della Corte “la declaratoria di esecutorietà,depositando la copia notificata del provvedimento “, mentre nel provvedimento impugnato vien dato espressamente atto che l’istanza avanzata dalla parte chiedeva che la cancelleria fosse autorizzata ” al rilascio di copie esecutive ” del decreto di pagamento.

Ora in effetti il ricorrente non indica la norma che autorizza il Presidente dalla Corte d’Appello a dichiarare esecutivo il decreto L. n. 89 del 2001, ex art. 3, che anzi è provvisoriamente esecutivo ex lege siccome precisato in comma 5 citato articolo. Appare, dunque, che l’istanza proposta dalla parte vada sussunta nella norma ex art. 745 c.p.c., ossia sia da qualificare siccome sollecitazione al Capo dell’Ufficio acchè disponga il rilascio di copia esecutiva da parte della Cancelleria. Di conseguenza il provvedimento impugnato ha natura eminentemente amministrativa e, non già, decisoria poichè afferisce non tanto a soluzione di contrasto tra diritti contrapposti o comunque incide su un diritto con valenza di giudicato, bensì attiene al rispetto delle regole amministrative disciplinanti l’attività dell’Ufficio pubblico in relazione al rilascio di atti – Cass. sez. 2 n 4523/98, Cass. sez. 2 n 10162/93 -.

In tale prospettiva l’argomentazione presente in decreto ed afferente l’impossibilità di rilascio di copia esecutiva del decreto di pagamento – relativamente al quale per difetto di notifica non è mai scorso il termine per l’opposizione, L. n. 89 del 2001, ex art. 5 – non già appare statuizione giurisdizionale atta ad incidere sul diritto soggettivo della parte privata con valenza di giudicato, bensì semplicemente evidenzia la ragione del diniego opposto all’istanza ex art. 745 c.p.c. di rilascio della copia esecutiva.

Il provvedimento impugnato non ha natura decisoria bensì amministrativa – diniego al rilascio di copia – eppertanto non può esser direttamente impugnato per cassazione ex art. 111 Cost., bensì la parte potrà far valere il suo diritto ad ottenere la chiesta copia esecutiva nell’ambito di ordinario procedimento di accertamento del suo diritto ad un tanto – Cass. n 1066/1948, Cass. n 32973/18Cass. n 7259/03 -.

Stante la mancata costituzione dell’Amministrazione nulla s’ha da statuire circa le spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso, nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nell’adunanza di camera di consiglio, il 24 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2020

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