Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4969 del 24/02/2021

Cassazione civile sez. trib., 24/02/2021, (ud. 24/11/2020, dep. 24/02/2021), n.4969

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angel – Maria –

Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. LEUZZI Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. r.g. 11417/2013 riunito al n. r.g.

9459/2014 proposto da:

GABRIELLA s.r.l. in liquidazione in persona del suo legale

rappresentante pro tempore rappresentata e difesa giusta delega in

atti dall’avv. prof. Francesco Tesauro (PEC tesauro.pec.it) e con

domicilio eletto in Roma presso l’avv. Rita Gradara in Largo Somalia

n. 67;

– ricorrente nel giudizio n. r.g. 11417/2013 e controricorrente nel

giudizio n. r.g. 9459/2014 –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato;

– ricorrente nel giudizio n. r.g. 9459/2014 e controricorrente nel

giudizio n. r.g. 11417/2013 –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto

sez. staccata di Mestre n. 90/24/12 depositata il 29/10/2012, non

notificata (giudizio r.g. n. 11417/2013); e avverso la sentenza

della Commissione Tributaria Regionale del Veneto sez. staccata di

Mestre n. 100/25/13 depositata in data 13/11/2013, non notificata

(giudizio r.g. n. 9459/2014);

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del

24/11/2020 dal Consigliere Roberto Succio.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– con la sentenza n. 90/24/12 la CTR ha accolto parzialmente l’appello della società contribuente delle quindi in parziale riforma della pronuncia di primo grado ha in concreto rideterminato i maggiori ricavi in Euro 455.500,00;

– con la sentenza n. 100/25/13 la medesima CTR ha accolto parzialmente il ricorso per revocazione della società contribuente e quindi, riqualificandone la domanda, rettificato gli errori materiali contenuti nella sentenza oggetto del ricorso per revocazione resa dalla CTR veneta n. 90/24/12;

– nel giudizio n. r.g. 11417/2013 ricorre a questa Corte la società contribuente con atto affidato a quattro motivi; l’Amministrazione Finanziaria resiste con controricorso;

– nel giudizio n. r.g. 9459/2014 ricorre a questa Corte l’Amministrazione Finanziaria con atto affidato a quattro motivi; resiste con controricorso la società GABRIELLA s.r.l. in liquidazione.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– i giudizi n. r.g. 11417/2013 e n. r.g. 9459/2014 vanno riuniti stante la connessione oggettiva e soggettiva tra gli stessi;

– osserva preliminarmente la Corte che in forza del principio della “ragione più liquida” va esaminato per primo il quarto motivo del ricorso n. r.g. 11417/2013, con il quale si denuncia omessa pronuncia, in violazione dell’art. 112 c.p.c., sulla preclusione all’accertamento di un maggior valore degli immobili per avere la CTR omesso di statuire sull’eccezione, pure proposta in tutti i gradi del merito;

– ritiene infatti la Corte, coerentemente con la propria giurisprudenza prevalente sul punto (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 363 del 09/01/2019; Sez. 5, Sentenza n. 11458 del 11/05/2018; Sez. 5, Sentenza n. 9671 del 19/04/2018; Sez. 6 – L., Sentenza n. 12002 del 28/05/2014; Sez. U, Sentenza n. 9936 del 08/05/2014) ritiene che in applicazione del principio processuale della ” ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell’evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare ai sensi dell’art. 276 c.p.c.;

– venendo all’esame del motivo in parola, lo stesso è fondato;

– il D.L. n. 41 del 1995, art. 15, in vigore ratione temporis, vale a dire come modificato dal D. L. 20 giugno 1996, n. 323, art. 10, e come poi soppresso dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223, c.d. decreto Visco – Bersani, all’art. 35, così disponeva: “ai fini dell’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto non si procede a rettifica del corrispettivo delle cessioni di fabbricati classificati o classificabili nei gruppi A, B e C, salvo che da atto o documento il corrispettivo risulti di maggiore ammontare, se lo stesso è indicato nell’atto in misura non inferiore al valore determinato ai sensi del del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, art. 52, comma 4, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131”;

– effettivamente tale eccezione, che era proposta “…di riflesso, anche ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap…”, risulta del tutto pretermessa dalla CTR, che non spende neppure una parola sul punto;

– e invece, l’esame dell’eccezione del tutto omessa da parte del giudice del merito avrebbe potuto risultare decisivo;

– questa Corte ritiene infatti (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 23379 del 19/09/2019) che i limiti all’accertamento di valore previsti dall’ art. 52 TUIR, commi 4 e 5, ed estesi dal D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, art. 15, convertito con modificazioni dalla L. 22 marzo 1995, n. 85, agli accertamenti IVA, continuano a valere per gli atti pubblici formati, le scritture private autenticate e le scritture private registrate in data antecedente a quella di entrata in vigore della legge di conversione del decreto c.d. Visco-Bersani. Si impone, quindi, di verificare se, nel caso di specie, in ragione dell’operatività della c.d. valutazione automatica catastale, che precludeva il potere di rettifica del valore dichiarato, l’Ufficio abbia violato il disposto del citato art. 15, vigente all’epoca dei fatti e, in ipotesi affermativa, quali siano i riflessi della violazione, oltre che sull’iva, sulle imposte dirette e sull’irap;

– si è quindi rilevato (ancora Cass. n. 23379/19, cit.) che, con riferimento agli atti stipulati in data antecedente al 4 luglio 2006, relativamente all’accertamento ai fini IVA è precluso il potere di rettifica del corrispettivo delle cessioni di fabbricati, qualora questo risulti di ammontare non inferiore al valore dichiarato e determinato con il criterio di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 4;

– il giudice del merito avrebbe quindi dovuto verificare se sussistevano o meno le ragioni preclusive all’esercizio del potere di accertamento di cui sopra si è detto e, in ipotesi affermativa, indagarne i riflessi sulle imposte dirette e sull’irap;

– conseguentemente, rilevata l’omessa pronuncia di cui si è detto, la sentenza va cassata con rinvio al giudice del merito per gli accertamenti anche in fatto necessari;

– stante la decisione di cui sopra, i restanti motivi di ricorso proposti nel giudizio n. 11417/2013 sono assorbiti;

– dalla cassazione della sentenza n. 90/2.4/12 depositata il 29/10/2012 deriva poi anche l’inammissibilità dei motivi di ricorso avverso la sentenza n. 100/25/13 depositata in data 13/11/2013 e proposti nel giudizio n. 9459/2014 stante il sopravvenuto difetto di interesse al loro esame;

– infatti (in forza di Cass. Sez. U, Sentenza n. 15.20 del 27/01/2016; in termini, Cass. n. 4236 del 20/02/2017) deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione proposto contro la sentenza che ha rigettato la richiesta di revocazione, per carenza di interesse ad una ulteriore pronuncia di legittimità, qualora la sentenza revocanda sia stata già annullata in accoglimento di un precedente ricorso per cassazione; in tal caso viene effettivamente meno l’interesse della parte ricorrente ad una ulteriore pronuncia di legittimità (Cass. Sez. L., Sentenza n. 9861 del 15/06/2012, e Sez.2, Sentenza n. 22539 del 05/09/2008);

– pertanto, in accoglimento del quarto motivo di ricorso nel giudizio n. 11417/2013, la sentenza è cassata con rinvio alla CTR del Veneto in diversa composizione per l’ulteriore nuovo corso; i restanti motivi di ricorso in tal giudizio sono assorbiti; divengono così inammissibili per le sopra dette ragioni i motivi di ricorso proposti nel giudizio n. r.g. 9459/2014.

PQM

dispone la riunione dei ricorsi n. r.g. 11471/2013 e n. r.g. 9459/2014; accoglie il quarto motivo di ricorso nel giudizio n. r.g. 11417/2013; dichiara assorbiti gli altri motivi di ricorso proposti in tale giudizio; dichiara inammissibili i motivi di ricorso nel giudizio n. 9459/2014 per difetto sopravvenuto di interesse; cassa la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto n. 90/24/12 depositata il 29/10/2012 qui impugnata e rinvia alla stessa Commissione Tributaria Regionale del Veneto in diversa composizione che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2021

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