Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4968 del 28/02/2011
Cassazione civile sez. trib., 28/02/2011, (ud. 16/12/2010, dep. 28/02/2011), n.4968
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI ARGUSTO, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentano e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dagli
Avv.ti Chiriano Rosario e Mario Cilurzo, elettivamente domiciliato
nello studio dell’Avv. Maurizio Teti, in Roma, Via Bafile, 13;
– ricorrente –
contro
R.N.V. e M.F., residenti a
(OMISSIS), rappresentati e difesi, giusta delega in calce al
controricorso, dall’Avv. Cortese Domenico, elettivamente domiciliati
in Roma, Via Boezio, 92 presso l’Avv. Maria Gualtieri;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 186/06/2007 della Commissione Tributaria
Regionale di Catanzaro, Sezione n. 06, in data 25.10.2007, depositata
il 10.03.2008.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del
16 dicembre 2010 dai Relatore Dott. Antonino Di Blasi;
Presente il Procuratore Generale dott. Domenico Iannelli.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte:
Considerato che nel ricorso iscritto al n. 20166/2008 R.G. è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 186/06/2007, pronunziata dalla CTR di Catanzaro Sezione n. 06 il 25.10.2007 e DEPOSITATA il 10 marzo 2008.
Il ricorso, che attiene ad impugnazione di avvisi di accertamento ICI degli anni 1995, 1996 e 1997, censura l’impugnata decisione per violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 1, 2, 9 e segg. del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 58, comma 2 nonchè, in relazione alle medesime norme, per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.
2 – I contribuenti intimati, giusto controricorso, hanno chiesto che l’impugnazione venga dichiarata inammissibile e, comunque, rigettata.
3 – La decisione impugnata, ha rigettato l’appello del Comune e riconosciuto, nel caso, la non imponibilità, ai fini ICI, degli immobili dei contribuenti, nella considerazione: a – che, nel caso, alla stregua della documentazione in atti, erano ravvisabili i presupposti voluti dalla legge per il riconoscimento della ruralità dei fabbricati agli effetti fiscali.
4 – La formulazione dei motivi per cui e chiesta la cassazione della decisione non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366 bis c.p.c., non apparendo conferenti, i quesiti e non risultando specificamente e idoneamente indicato il fatto controverso rilevante, nè le ragioni per le quali motivazione non sarebbe idonea a sorreggere la decisione (SS.UU. n 20603/2007, n. 4648/2008, n. 4719/2008, n. 1 6002/2007, n. 4309/2008, n. 4311/2008).
b – Si propone, dunque, di trattare il ricorso in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., e di definirlo con pronuncia di inammissibilità.
Il Relatore Cons. Dr. Antonino Di Blasi”.
Vista la relazione, il ricorso, il controricorso e gli altri atti di causa;
Ritenuto che in base alle considerazioni svolte in relazione, e condivise dal Collegio, il ricorso va dichiarato inammissibile;
Considerato che le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in complessivi Euro duemilacento, di cui Euro duemila per onorario ed Euro cento per spese vive, oltre spese generali ed accessori di legge;
Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il Comune ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti de le spese del giudizio, in ragione di complessivi Euro duemilacento, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2011