Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4968 del 27/02/2017

Cassazione civile, sez. VI, 27/02/2017, (ud. 01/12/2016, dep.27/02/2017),  n. 4968

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5249/2015 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALI DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante in proprio e quale procuratore speciale della

Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS S.p.A., elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA

CENTRALE, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO e ANTONINO SGROI, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.P.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 10488/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 14/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

01/12/2016 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO;

udito l’Avvocato EMANUELE DE ROSE, e l’Avvocato CARLA D’ALOISIO che

si riportano.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La causa e stata chiamata all’adunanza in Camera di consiglio del 1.12.2016, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:

“Con sentenza del 14.2.2014, la Corte di appello di Roma ha respinto il gravame proposto dall’INPS avverso la sentenza di primo grado, che aveva accolto la domanda proposta da C.P. diretta al riconoscimento dell’intera anzianità contributiva di 52 settimane contributive annue per i periodi di lavoro svolto nel cosiddetto regime di part-time verticale, con condanna dell’INPS al predetto riconoscimento contributivo per i periodi dicembre 1997/1999 e da novembre 2005.

La Corte territoriale ha spiegato che tale soluzione della vicenda processuale era dettata dalla necessità di procedere ad una interpretazione della normativa nazionale conforme a quella europea in modo da armonizzarla al principio di non discriminazione enunciato nella clausola n. 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale recepito dalla Direttiva 97/81, così come interpretato anche dalla Corte di Giustizia Europea del 10 giugno 2010, posto che non emergevano ragioni oggettive che inducevano a non riconoscere ai lavoratori in part-time verticale ciclico la totalità delle settimane contributive in relazione ai periodi in cui il rapporto lavorativo era in corso, situazione, questa, che era stata pacificamente riconosciuta ai lavoratori in part-time orizzontale.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso l’Inps con unico motivo di impugnazione.

La C. è rimasta intimata.

L’istituto ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61, art. 9, D.L. 30 settembre 1984, n. 726, art. 5, comma 11 e del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 7, comma 1, convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 1983, n. 638.

In particolare, il ricorrente richiama del D.Lgs. n. 61 del 2000, art. 9, u.c., per porre l’attenzione sul fatto che il legislatore assicura che l’anzianità contributiva per i periodi di lavoro a tempo pieno è computata per intero, mentre per i periodi di lavoro a tempo parziale l’anzianità contributiva è computata proporzionalmente, ovverosia prendendo in considerazione l’orario di lavoro effettivamente svolto.

Viene, poi, menzionato del D.L. n. 726 del 1984, art. 5, comma 11, convertito con modificazioni dalla L. n. 863 del 1984, che garantisce la parità di trattamento fra periodi di lavoro a tempo pieno e a tempo parziale ai fini della determinazione dell’importo della pensione, assicurando il computo dell’intera anzianità contributiva nel caso di rapporto di lavoro a tempo pieno e nella misura proporzionale all’orario effettivamente svolto nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale. Si cita, inoltre, il D.L. n. 463 del 1983, art. 7, comma 1, convertito con modificazioni dalla L. n. 638 del 1983, che individua il numero dei contributi settimanali da accreditare ai lavoratori nel corso dell’anno solare utili per il riconoscimento di qualsivoglia prestazione pensionistica in quello delle settimane dello stesso anno retribuite dal datore di lavoro e riconosciute in base alle regole sulla contribuzione figurativa. Quindi, secondo tale assunto difensivo, le disposizioni in tema di riconoscimento dell’anzianità contributiva, rientranti nel sistema di sicurezza sociale, ne precludono l’accertamento in assenza di effettiva attività lavorativa e di pagamento della retribuzione e della contribuzione da parte del datore di lavoro.

Il ricorso va deciso in conformità a precedente di questa Corte del 3.12.2015 n. 24647, cui deve darsi continuità, non sussistendo validi motivi per discostarsene.

In tale pronuncia, la Corte, sul presupposto dell’avvenuta corretta applicazione, da parte della Corte di appello dei principi contenuti nella sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea n. 395 del 10 giugno 2010, emessa nelle cause riunite C-395/08 e C-396108, ha osservato quanto segue:

“Il D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61, attuativo della Direttiva 97/81 CE relativa all’accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES, definisce al comma 2, lett. d), dell’art. 1 la nozione del rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale come quello in relazione al quale risulti previsto che l’attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno.

Inoltre, l’art. 4 dello stesso D.Lgs., contempla il principio di non discriminazione, stabilendo che il lavoratore a tempo parziale non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno comparabile, intendendosi per tale quello inquadrato nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dai contratti collettivi di cui all’art. 1, comma 3, per il solo motivo di lavorare a tempo parziale.

Quanto all’osservazione per la quale le pensioni legali di previdenza sociale rimarrebbero escluse dall’applicazione della clausola n. 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, comprendendo quest’ultima solo pensioni dipendenti da un rapporto di lavoro che lega il lavoratore al datore di lavoro, va osservato che nella stessa sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea n. 395 del 10 giugno 2010 si precisa che al criterio relativo alla constatazione che la pensione è corrisposta al lavoratore a causa del rapporto di lavoro che lo lega al suo ex datore di lavoro, vale a dire il criterio dell’impiego, desunto dalla lettera stessa dell’art. 141 CE, non si può attribuire carattere esclusivo, dato che anche le pensioni corrisposte dai regimi previdenziali legali possono, in tutto o in parte, tener conto della retribuzione dell’attività lavorativa. In detta sentenza si aggiunge che le considerazioni di politica sociale, di organizzazione dello Stato, di etica, o anche le preoccupazioni di bilancio che hanno avuto o possono aver avuto un ruolo nella determinazione di un regime da parte del legislatore nazionale non possono considerarsi prevalenti se la pensione interessa soltanto una categoria particolare di lavoratori, se è direttamente proporzionale agli anni di servizio prestati e se il suo importo è calcolato in base all’ultima retribuzione.

La Corte di Giustizia ha, infatti, precisato che il fatto che il regime pensionistico del personale di cabina dell’Alitalia sia amministrato da un ente pubblico, quale l’INPS, che, peraltro, gestisce, in forza di disposizioni di legge, il sistema di previdenza sociale italiano, non è determinante per valutare se tale regime pensionistico rientri nel regime legale di previdenza sociale o, al contrario, nelle condizioni di retribuzione. Parimenti, non è un criterio determinante la natura – pubblica o privata – dell’azionariato dell’Alitalia, dato che la giurisprudenza ha già riconosciuto che, se le tre condizioni sopra enunciate sono soddisfatte, la pensione corrisposta dal datore di lavoro pubblico ad un pubblico dipendente è in tal caso del tutto simile a quella che verserebbe un datore di lavoro privato ai suoi ex dipendenti.

Così fugato ogni dubbio sull’applicabilità nel caso in esame del contenuto della clausola n. 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale non può non evidenziarsi che correttamente la Corte territoriale ha tenuto conto della necessità del rispetto del principio sul divieto di discriminazione alla luce dell’interpretazione datane nella citata sentenza della Corte di Giustizia Europea. In tale sentenza si è ribadito che la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro prevede che, per quanto attiene alle condizioni di impiego, i lavoratori a tempo parziale non debbano essere trattati in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo pieno comparabili per il solo motivo che lavorano a tempo parziale, a meno che un trattamento differente sia giustificato da ragioni obiettive.

Il divieto di discriminazione sancito da tale disposizione altro non è che l’espressione specifica del principio generale di uguaglianza, che rappresenta uno dei principi fondamentali del diritto dell’Unione (v. sentenza 12 ottobre 2004, causa C-313/02, Wippel, Racc. pag. 1-9483, punti 54 e 56). A tal riguardo, la clausola 3 di tale accordo quadro fornisce i criteri di definizione del “lavoratore a tempo pieno comparabile”. Quest’ultimo viene definito, al punto 2, primo comma, di tale clausola, come “il lavoratore a tempo pieno dello stesso stabilimento, che ha lo stesso tipo di contratto o di rapporto di lavoro e un lavoro/occupazione identico o simile, tenendo conto di altre considerazioni che possono includere l’anzianità e le qualifiche/competenze”. Si è aggiunto che la differenza di trattamento constatata è ulteriormente accentuata dal fatto che il lavoro a tempo parziale di tipo verticale ciclico è la sola modalità di lavoro a tempo parziale offerta al personale di cabina dell’Alitalia in forza del contratto collettivo ad esso applicabile. Tra l’altro, il lavoro a tempo parziale costituisce un modo particolare di esecuzione del rapporto di lavoro, caratterizzato dalla mera riduzione della durata normale del lavoro. Tale caratteristica non può, tuttavia, essere equiparata alle ipotesi in cui l’esecuzione del contratto di lavoro, a tempo pieno o a tempo parziale, è sospesa a causa di un impedimento o di un’interruzione temporanea dovuta al lavoratore, all’impresa o ad una causa estranea. Infatti, i periodi non lavorati, che corrispondono alla riduzione degli orari di lavoro prevista in un contratto di lavoro a tempo parziale, discendono dalla normale esecuzione di tale contratto e non dalla sua sospensione. Il lavoro a tempo parziale non implica un’interruzione dell’impiego. In definitiva, dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea emerge chiaramente che l’anzianità che qui interessa corrisponde alla durata effettiva del rapporto di lavoro e non alla quantità di lavoro fornita nel corso della relazione stessa. Il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo parziale e lavoratori a tempo pieno implica, quindi, che l’anzianità contributiva utile ai fini della determinazione della data di acquisizione del diritto alla pensione sia calcolata per il lavoratore a tempo parziale come se egli avesse occupato un posto a tempo pieno, prendendo integralmente in considerazione anche i periodi non lavorati. In effetti, il punto 1) del dispositivo della citata sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea statuisce quanto segue: “La clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale allegato alla direttiva del Consiglio 15 dicembre 1997, 97/81/CE, relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES, dev’essere interpretata, con riferimento alle pensioni, nel senso che osta a una normativa nazionale la quale, per i lavoratori a tempo parziale di tipo verticale ciclico, escluda i periodi non lavorati dal calcolo dell’anzianità contributiva necessaria per acquisire il diritto alla pensione, salvo che una tale differenza di trattamento sia giustificata da ragioni obiettive”.

Si propone pertanto il rigetto del ricorso ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5, potendo lo stesso essere trattato in sede camerale”.

Sono seguite le rituali comunicazioni e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio.

Osserva il Collegio come il contenuto della sopra riportata relazione sia pienamente condivisibile siccome coerente alla giurisprudenza di legittimità in materia e che ciò comporta la reiezione del ricorso.

Nulla va statuito sulle spese del presente giudizio di legittimità, essendo la C. rimasta intimata.

Attesa la proposizione del ricorso in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, vigente il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, deve rilevarsi, in ragione del rigetto dell’impugnazione, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato previsto dall’indicata normativa, posto a carico del ricorrente (cfr. Cass. Sez. Un. n. 22035/2014).

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis, del citato D.P.R..

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2017

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