Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4968 del 25/02/2020

Cassazione civile sez. II, 25/02/2020, (ud. 24/09/2019, dep. 25/02/2020), n.4968

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20767-2018 proposto da:

Z.A.M., + ALTRI OMESSI, rappresentati e difesi

dall’avvocato GIOVANNI FERRAU’;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. cron. 20/2C18 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositato il 09/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/09/2019 dal Consigliere SERGIO GORJAN;

Fatto

FATTI DI CAUSA

G.V. e gli altri odierni ricorrenti ebbero a proporre separate istanze – poi riunite – di riconoscimento dell’equo indennizzo per l’eccessiva durata di procedimenti civili avanti la Corte d’Appello di Catania con relazione a periodo di durata dei procedimenti presupposti successivo ad una prima liquidazione dell’indennizzo ex L. n. 89 del 2001 e sino a loro definizione nel 2012.

La Corte d’Appello di Messina ebbe a procedere alla liquidazione anche di detto indennizzo, utilizzando il parametro di Euro 500,00 per anno di ritardo, ed il provvedimento fu impugnato per cassazione dai ricorrenti ritenendo inadeguata, rispetto ai parametri legittimi, detta liquidazione.

Questa Suprema Corte accolse l’impugnazione e rimise la questione alla Corte messinese per diversa liquidazione sulla scorta dei parametri di legge.

Riassunto il procedimento da parte della G. ed altri odierni ricorrenti, la Corte territoriale procedette a riliquidare in misura maggiore l’indennizzo richiesto ed avverso tale provvedimento gli odierni ricorrenti hanno proposto nuovo ricorso per cassazione fondato su due motivi – illustrati anche con nota difensiva – con anche richiesta di decisione della lite nel merito.

Il Ministero della Giustizia, regolarmente evocato, ha resistito in questo giudizio di legittimità con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto dalla G. ed altri consorti s’appalesa siccome fondato limitatamente al secondo mezzo d’impugnazione mentre il primo va rigettato. Con il primo mezzo d’impugnazione i ricorrenti denunziano la violazione dell’art. 384 c.p.c. poichè la Corte messinese non ha rispettato il principio di diritto fissato dalla Corte di cassazione con la sentenza di annullamento del primo decreto.

Ad opinione dei ricorrenti il Giudice di rinvio non ebbe a tener conto dei parametri indicati dalla Corte suprema per la liquidazione secondo i canoni corretti – Euro 1.000 per anno – esercitando il potere di apprezzamento meritale, riconosciutole dal Supremo Collegio, con motivazione incoerente ed inadeguato apprezzamento degli elementi fattuali da utilizzare allo scopo.

In effetti l’argomento critico, siccome svolto in ricorso, si compendia nella proposizione di tesi alternativa circa l’ammontare della liquidazione ossia nella prospettazione di tipico argomento valutativo.

La Corte di merito non ha violato il dictum reso da questo Supremo Collegio nell’ambito della sentenza di annullamento del precedente decreto poichè, come s’apprezza dallo stesso passaggio della decisione riportato in ricorso, bensì questa Corte ricordava quali fossero le somme parametro ma anche precisava che il Giudice di merito poteva, con adeguata motivazione, discostarsene.

Ed un tanto ha fatto – legittimamente quindi – la Corte distrettuale nel provvedimento impugnato, posto che la stessa ebbe puntualmente a valutare la posizione dei richiedenti l’indennizzo in relazione ai parametri d’esame stabiliti dalla norma, siccome s’apprezza dalla motivazione esposta nel provvedimento impugnato.

Con la seconda ragione di doglianza i ricorrenti lamentano violazione del disposto ex artt. 91 e 92 c.p.c., posto che la Corte di merito ha ritenuto di compensare le spese della lite, in sede di rinvio, adducendo a giustificazione la mancata opposizione dell’Amministrazione.

La censura svolta è fondata posto che, anche se in misura diversa dal chiesto – Cass. sez. 2 n. 14976/15 -, la pretesa dei ricorrenti è stata accolta.

Nella specie la Corte territoriale ha ritenuto di giustificare l’esercizio del suo potere discrezionale di compensazione con il richiamo al solo e specifico elemento della non contestazione da parte dell’Amministrazione resistente della pretesa esercitata.

Tuttavia detto specifico elemento utilizzato non appare legittimamente apprezzabile dal Giudice – Cass. sez. 2 n. 22021/18 – ai fini dell’esercizio della facoltà discrezionale ex art. 92 c.p.c. – Cass. sez. 1 n. 23632/13 -, ben possibile anche nel presente procedimento, in quanto al riguardo anodino in dipendenza delle modalità con le quali il Legislatore ha scelto di strutturare normativamente il procedimento ex L. n. 89 del 2001 – Cass. sez. 1 n. 22763/13 -. Difatti la liquidazione dell’indennizzo è questione rimessa esclusivamente al Giudice con conseguente obbligo, derivante da scelte di ordinamento, della parte di ricorrere al Giudice.

Di conseguenza il decreto impugnato in relazione alla sola questione della liquidazione delle spese di lite del giudizio di rinvio va cassato ed il procedimento rimesso nuovamente alla Corte d’Appello di Messina in altra composizione che anche, ex art. 385 c.p.c. disciplinerà le spese di questo giudizio di legittimità.

PQM

Rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo motivo ed in relazione allo stesso cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte d’Appello di Messina, in altra composizione, che provvederà anche a regolare le spese di questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza di camera di consiglio, il 24 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2020

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