Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4968 del 24/02/2021

Cassazione civile sez. trib., 24/02/2021, (ud. 19/11/2020, dep. 24/02/2021), n.4968

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta M. C. – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3171-2015 proposto da:

M.D. in qualità di erede di C.F.M.,

elettivamente domiciliata in ROMA, Via Lucrezio Caro, 62 presso lo

studio dell’avvocato Simone CICCOTTI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4280/2014 della COMM. TRIB. REG. LAZIO,

depositata il 25/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di Consiglio del

19/11/2020 dal Consigliere Dott. GIULIO MAISANO.

 

Fatto

RILEVATO

che con sentenza n. 4280/02/14 pubblicata il 25 giugno 2014 la Commissione tributaria regionale del Lazio ha rigettato l’appello proposto da C.F.M. avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma n. 29/54/12 con la quale era stato accolto parzialmente il ricorso da lui proposto avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) emesso nei suoi confronti e con il quale era stato determinato il maggior reddito da compensi professionali per Euro 347.312,00 sulla base della presunzione di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, con riferimento ai prelevamenti e versamenti effettuati sul conto corrente proprio e cointestato al proprio coniuge, con conseguente maggiori imposte IRPEF, IVA ed ILOR, ed era stata rideterminata tale somma in Euro 283.297,36;

che la Commissione tributaria regionale ha ritenuto valida la contestata notifica dell’avviso di accertamento impugnato eseguita da agenzia privata ma per autonoma determinazione dell’Ente Poste a cui si era rivolto il notificante; ha ritenuto anche tempestiva detta notifica avvenuta entro il 31 dicembre 2008; ha considerato legittimo l’avviso di accertamento in questione emesso prima del decorso del termine di sessanta giorni previsto dalla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, considerata l’esigenza di provvedere senza ritardo alla notifica stante la prossimità del decorso del termine di decadenza in relazione al periodo di imposta accertato; che era applicabile ai professionisti la presunzione di cui al D.P.R. n. 600 del 1970, art. 32, sui prelevamenti e versamenti bancari; ha ritenuto non sufficientemente provata da parte del contribuente la non ascrivibilità delle operazioni bancarie considerate all’attività professionale da lui svolta;

che C.F.M. ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza articolato su cinque motivi;

che l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso;

che M.D. si è costituita ex art. 111 c.p.c., quale successore a titolo universale in qualità di erede di C.F.M. deceduto nelle more del giudizio.

Diritto

CONSIDERATO

che la costituzione di M.D. è inammissibile non avendo questa documentato la dedotta qualità di successore a titolo universale;

che con il primo motivo si lamenta violazione della L. n. 890 del 1982, artt. 3, 7, 8 e 14, e del D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3; in particolare si deduce la nullità della notifica dell’avviso di accertamento per cui è giudizio per non essere stata utilizzata l’amministrazione postale come imposto dalle norme richiamate;

che con il secondo motivo si deduce la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, con riferimento al mancato rispetto del termine di sessanta giorni previsto da tale norma, dal termine delle operazioni di controllo prima dell’emissione dell’avviso di accertamento;

che con il terzo motivo si adduce violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, con riferimento all’intervenuta pronuncia di incostituzionalità di detta norma per la parte che estende ai lavoratori autonomi la presunzione che i prelevamenti dal conto corrente bancario costituiscono compensi dell’attività professionale svolta;

che con quarto motivo si lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, e dell’art. 2729 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, con riferimento alla prova fornita dal ricorrente riguardo alla non riferibilità delle operazioni bancarie considerate alla propria attività lavorativa professionale;

che con il quinto motivo si deduce la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 142 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, con riferimento all’omesso esame del motivo di appello relativo alla mancata considerazione da parte dell’Ufficio del reddito già dichiarato;

che il primo motivo è infondato. L’Agenzia delle Entrate notificante si è correttamente rivolta all’Ente Poste per la notifica dell’atto impugnato, e l’utilizzo di poste private per alcuni atti del processo notificatorio costituisce un mero strumento utilizzato dal gestore universale per l’adempimento della propria attività che si è comunque svolta sotto la propria responsabilità e nell’espletamento della potestà certificativa richiesta dalla legge applicabile ratione temporis nel prevedere l’utilizzo della posta per la notifica degli atti nell’ambito di procedure amministrative o giudiziarie; in ordine all’utilizzo di un’agenzia recapiti, va rilevato che la notificazione a mezzo posta (anche prima della riforma postale del 2011), è validamente eseguita pur se il plico sia consegnato al destinatario da un’agenzia privata di recapito, qualora il notificante si sia rivolto all’ufficio postale, e l’affidamento del plico all’agenzia privata sia avvenuto per autonoma determinazione dell’Ente Poste, al quale il D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, riservava in via esclusiva gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative (prima della riforma del 2011), perchè in tal caso l’attività di recapito rimane all’interno del rapporto tra l’Ente Poste e l’agenzià di recapito, e permane in capo al primo la piena responsabilità per l’espletamento del servizio, come nella specie (Cfr. anche Cass. 16949/149111/2012, 11095/2008);

che il secondo motivo è pure infondato. E’, infatti, insegnamento di questa Corte, che le garanzie procedimentali di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 6, e art. 12, comma 7, trovano applicazione solo al processo verbale di constatazione redatto a chiusura di operazioni di verifica condotte dagli organi dell’Amministrazione finanziaria nei locali destinati all’esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali e non anche alle verifiche svolte a tavolino, ovvero senza accesso ai locali anzidetti (Cass. ord. n. 8628/16). Correttamente, quindi, la Commissione tributaria regionale ha ritenuto inapplicabile alla fattispecie in esame il termine invocato inteso a garantire la difesa del contribuente che, in questo caso, aveva avuto modo di difendersi proprio nel contraddittorio verbalizzato;

che il terzo motivo è fondato. La sentenza della Corte Costituzionale n. 228/2014 depositata il 6 ottobre 2014 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, comma 1, numero 2, secondo periodo, come modificato dalla L. 30 dicembre 2014, n. 311, art. 1, comma 402, lett. a), n. 1), (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge finanziaria 2005) limitatamente alle parole “o compensi”. Dalla motivazione della sentenza emerge chiaramente che la Corte ha ritenuto la norma irragionevole e contraria al principio di capacità contributiva essendo arbitrario ipotizzare che i prelievi ingiustificati da conti correnti bancari effettuati da un lavoratore autonomo siano destinati ad un investimento nell’ambito della propria attività professionale e che questo a sua volta sia produttivo di un reddito. La norma dichiarata costituzionalmente illegittima cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza (art. 136 Cost., e L. Cost. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30); di conseguenza gli effetti della pronunzia retroagiscono e si applicano anche ai rapporti giuridici non consolidati e non coperti da decisioni passate in giudicato (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 6926 del 07/05/2003, Rv. 562712 – 01). La citata sentenza della Corte Costituzionale, pertanto, trova applicazione anche nel presente procedimento, in quanto il rapporto processuale non si è ancora esaurito;

che la sentenza impugnata va conseguentemente cassata con riferimento al terzo motivo con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione che provvederà a rideterminare il reddito imponibile, con accertamento in fatto che escluda i prelievi bancari dal computo dell’imponibile: la causa va dunque rimessa al giudice a quo per un nuovo giudizio, in cui dovrà essere osservato il seguente principio di diritto: “per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 228 pubblicata l’8 ottobre 2014, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, comma 1, n. 2, secondo periodo, come modificato dalla L. 30 dicembre 2014, n. 311, art. 1, comma 402, lett. a), n. 1), (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge finanziaria 2005) limitatamente alle parole “o compensi”, gli accertamenti fiscali nei confronti dei lavoratori autonomi fondati sulla norma dichiarata illegittima, anche se relativi ad anni di imposta precedenti alla sentenza, purchè non ancora definitivi, devono essere rivisti, escludendo dal maggior reddito oggetto di accertamento le movimentazioni bancarie di mero prelievo effettuate dai conti correnti nella disponibilità del contribuente, e che provvederà anche al regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità;

che il quarto ed il quinto motivo sono assorbiti.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione rigetta il primo ed il secondo motivo di ricorso, accoglie il terzo motivo e dichiara assorbiti il quarto e il quinto; Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 19 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2021

 

 

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