Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4968 del 02/03/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 4968 Anno 2018
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: DE MASI ORONZO

ORDINANZA
sul ricorso 8393-2013 proposto da:
IMMOBILIARE GARDENIA DI GIACOMINI SILVIO 5, C. SAS,
elettivamente domiciliato in ROMA VIALE GIULIO CESARE
14 A-4,

presso Io studio dell’avvocato GABRIELE

PAFUNDI,

che lo rappresenta e difende unitament- e

all’avvocato ALBERTO GAFFURI;
– ricorrente contro
2018
364

COMUNE

DT

MONTICEDLI

BRUSATI,

elettivamente

domiciliato in ROMA VIA G.G. BELLI 27, presso lo
studio dell’avvocato GIACOMO MEREU, che lo rappresenta
e difende unitamente all’avvocato MASSIMILIANO
BATTAGLIOLA;
– controrícorrente –

Data pubblicazione: 02/03/2018

avverso

la

sentenza

COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.

di

n.

215/2012

BRESCIA,

della

depositata

il

03/12/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 08/02/2018 dal Consigliere Dott. °RONZO

DE MASI.

RILEVATO

che la Commissione tributaria regionale della Lombardia respingeva l’appello proposto
dalla Immobiliare Gardenia s.a.s. di Giacomini Silvio, nei confronti del Comune di
Monticelli Brusati, e confermava la decisione di primo grado, che aveva dichiarato
dovuta la maggior imposta comunale sugli immobili (ICI), per gli anni 2005 e 2006,
in relazione ad immobili non ultimati, e tuttavia in data 12/10/2005 iscritti in catasto

tassazione andava mantenuta sul valore della sola area fabbricabile, sino al
18/12/2006, data di ultimazione dei fabbricati;
che la predetta società ricorre per cassazione sulla base di due motivi, illustrati con
memoria, cui il Comune resiste con controricorso.

CONSIDERATO

che con il primo motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt.
1, comma 2, 2, comma 1, lett. a), e 5, comma 6, D.Lgs. n. 504 del 1992, per aver il
Giudice d’appello ritenuto che l’iscrizione catastale del fabbricato è presupposto
sufficiente per il suo assoggettamento a ICI, pur in mancanza di ultimazione dei lavori
di costruzione, senza considerare che tale momento coincide con la comunicazione
all’ente locale della “denuncia di fine lavori”, e che quindi gli immobili realizzati in Via
Bozze Calchera fino al giorno 18/12/2006 non erano assoggettabili ad imposta;
che con il secondo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 112
c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver il Giudice d’appello
omesso di esaminare la censura concernente l’illegittimità della irrogazione delle
sanzioni per obiettive condizioni di incertezza nell’applicazione dell’imposta;
che entrambi i motivi di ricorso sono infondati e non meritano accoglimento;
che il Giudice di appello,

con la impugnata sentenza,

respingeva il gravame

proposto dalla società contribuente avverso la sfavorevole decisione della CTP di
Brescia, avente ad oggetto l’avviso di accertamento per maggiore imposta emesso dal
Comune di Monticelli Brusati, relativamente due annualità di ICI, per immobili di
nuova costruzione, non ultimati, né tantomeno utilizzati, e tuttavia accatastati, non
nella categoria fittizia F/3, che riguarda i fabbricati in corso di costruzione, iscrizione
catastale quest’ultima, necessariamente di natura provvisoria ed alla quale non viene
associata alcuna rendita;
i

iscritti in catasto, disattendendo la tesi, sostenuta dalla contribuente, secondo cui la

che, invero, l’art. 2, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 504 del 1992 stabilisce: «per
fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto
edilizio urbano» (primo periodo); «il fabbricato di nuova costruzione è soggetto
all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se
antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato» (secondo periodo), regola estesa
dall’art. 5, comma 6, D.Lgs. citato, anche ai fabbricati demoliti od oggetto di interventi
di recupero;

giurisprudenza di legittimità ha proceduto al coordinamento interno della disposizione
normativa, attribuendo al primo periodo carattere principale e al secondo periodo
funzione ancillare. Si è quindi affermato che l’iscrizione in catasto o la sussistenza
delle condizioni di iscrizione è presupposto sufficiente perché l’unità immobiliare sia
considerata «fabbricato» e sia quindi assoggettata ad imposta (Cass. 10 ottobre 2008,
n. 24924, Rv. 605153). Si è aggiunto che il criterio alternativo descritto nel secondo
periodo (ultimazione dei lavori o anteriore utilizzazione) acquista rilievo solo quando il
fabbricato non sia ancora iscritto al catasto, giacché l’iscrizione realizza di per sé il
presupposto principale dell’assoggettamento all’imposta (Cass. 23 giugno 2010, n.
15177, Rv. 613895). Si è altresì precisato che l’ultimazione dei lavori o l’utilizzazione
antecedente può dar luogo a tassazione in difetto di accatastamento, solo perché
rivela che il fabbricato doveva essere iscritto in catasto, fermo che l’iscrizione o
l’obbligo di iscrizione è presupposto sufficiente (Cass. 30 aprile 2015, n. 8781, Rv.
635335).”;
che la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei suesposti principi – che
vanno senz’altro condivisi – in quanto la struttura normativa collega la qualifica di
«fabbricato», come bene tassabile, all’iscrizione catastale o all’obbligo di iscrizione,
ponendo l’ultimazione dei lavori o l’utilizzazione antecedente nel ruolo di indici
sussidiari, valevoli per l’ipotesi che sia stato omesso il dovuto accatastamento, per cui
“la nozione di immobile urbano assoggettabile ad ICI appare sostanzialmente
coincidente con quella di immobile suscettibile di accatastamento” (Cass. n.
14673/2006 e, più di recente, n. 15177/2010);
che neppure ha fondamento evocare l’omessa pronuncia del Giudice di appello sulle
dedotte incertezze circa la imponibilità, ai fini ICI, dei fabbricati in via di
ultimazione, e sulla ricorrenza della causa di non punibilità di cui all’art. 6, comma 2,
D.Lgs. n. 472 del 1997, in quanto il percorso logico della decisione impugnata appare

2

che, come ricordato anche di recente da questa Corte (Cass. n. 11694/2017), “la

all’evidenza incompatibile con la tesi della contribuente, avuto riguardo ad un testo
normativo piano ad all’assenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti;
che le spese di questo giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in
dispositivo;

P. Q. M.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di

nella misura del 15 per cento ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del testo unico approvato con il D.P.R. 30
maggio 2002, n. 115, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato —
Legge di stabilità 2013), dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento,
da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, l’8 febbraio 2018.

giudizio, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie

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