Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4967 del 27/02/2017

Cassazione civile, sez. trib., 27/02/2017, (ud. 14/12/2016, dep.27/02/2017),  n. 4967

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. DIOTALLEVI Giovanni – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ANDREAZZA Gastone – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 26028/2011 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, n persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

P.C. ASSISTANCE S.R.L., in persona del suo legale rappresentante pro

tempore rappresentata e difesa dall’Avv. Prof. Gianfrancesco Vecchio

del Foro di Roma ed elettivamente domiciliata in Roma, viale Bruno

Buozzi n. 49, presso lo studio dell’Avv. Alessandro Riccioni, giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio

n. 236/38/10, depositata il 13/09/2010;

nonchè

sul ricorso iscritto al n. 26497/2012 R.G. proposto da:

P.C. ASSISTANCE S.R.L., in persona del suo legale rappresentante pro

tempore rappresentata e difesa dall’Avv. Prof. Gianfrancesco Vecchio

del Foro di Roma ed elettivamente domiciliata in Roma, viale Bruno

Buozzi n. 49, presso lo studio dell’Avv. Alessandro Riccioni, giusta

procura a margine del;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

avverso il diniego di definizione di lite pendente prot. n.

110558/2012 notificato in data 13/9/2012;

Udita la relazione delle cause svolta nella pubblica udienza del 14

dicembre 2016 dal Relatore Cons. IANNELLO Emilio;

udito per l’Agenzia delle entrate l’Avvocato dello Stato Roberta

Guizzi;

udito per la società contribuente l’Avv. Carlo Cicala, per delega

dell’Avv. Gianfrancesco Vecchio;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Del Core Sergio, il quale ha concluso per l’estinzione del processo

per cessata materia del contendere e, in subordine, per

l’accoglimento del ricorso principale e il rigetto di quello

incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con la sentenza in epigrafe la C.T.R. del Lazio ha confermato la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto dalla P.C. Assistance S.r.l. avverso cartella di pagamento nei suoi confronti emessa, a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione, per omessi versamenti relativi all’anno d’imposta 2000; ha considerato, infatti, validamente perfezionato il condono fiscale di cui la contribuente aveva chiesto di avvalersi ai sensi della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9 – bis, ritenendo a tal fine non ostativo il tardivo pagamento della quarta e ultima rata.

2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate con unico mezzo.

La contribuente resiste con controricorso, proponendo sua volta ricorso incidentale, sulla base di un solo motivo.

3. In pendenza del giudizio, la società ha proposto istanza di definizione della lite ai sensi del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, conv. con modif. dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, alla quale l’Agenzia delle entrate ha opposto diniego in data 30/8/2012, notificato il 14/9/2012, in ragione della ritenuta non definibilità dei rapporti tributari e delle liti che hanno usufruito di precedenti definizioni agevolate.

Avverso tale provvedimento di diniego la contribuente ha proposto ricorso dinanzi a questa Corte (r.g.n. 26497/12).

In tale procedimento l’Agenzia delle entrate non ha svolto difese.

In entrambi i procedimenti la società contribuente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, artt. 9-bis, 7, 8, 9 e 16, nonchè degli art. 12 e 14 delle disposizioni sulla legge in generale, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Rileva che, diversamente da quanto affermato dai giudici d’appello, la definizione agevolata prevista dall’art. 9 – bis L. cit. si perfeziona con la presentazione della dichiarazione integrativa e il pagamento di tutto il dovuto (anche se rateizzato) nei termini previsti dalla legge, non potendo pertanto ritenersi la conservazione di efficacia della dichiarazione integrativa per effetto del pagamento della sola prima rata, espressamente prevista solo per le ipotesi disciplinate dagli artt. 7, 8, 9, 15 e 16 legge cit..

4. Nel ricorso n. 26497/2012, la società contribuente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, convertito con modificazioni in L. n. 111 del 2011 e della L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 3 dovendo ritenersi sussistente il requisito della lite pendente, effettiva e non meramente apparente, in quanto la pretesa impositiva fatta valere con la cartella di pagamento impugnata presuppone il diniego della previa domanda di definizione agevolata presentata L. n. 289 del 20028, ex art. 9 – bis.

5. I procedimenti vanno preliminarmente riuniti ai sensi dell’art. 274 c.p.c., stante l’evidente connessione soggettiva ed oggettiva, essendo l’impugnativa del diniego di condono, oggetto del più recente procedimento, correlata alla lite fiscale oggetto del primo giudizio.

Sempre preliminarmente, deve essere esaminata, per ragioni di priorità logica, la questione correlata alla richiesta del contribuente di definizione agevolata della lite, ai sensi del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, ed alla impugnazione del diniego di condono comunicato dall’Agenzia delle entrate.

Al riguardo giova in premessa rammentare che, secondo quanto dispone il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, conv. con modif. dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, “al fine di ridurre il numero delle pendenze giudiziarie e quindi concentrare gli impegni amministrativi e le risorse sulla proficua e spedita gestione del procedimento di cui al comma 9 le liti fiscali di valore non superiore a 20.000 Euro in cui è parte l’Agenzia delle entrate, pendenti alla data del 31 dicembre 2011 dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinarie in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle somme determinate ai sensi della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16. A tale fine, si applicano le disposizioni di cui al citato art. 16…”.

Occorrendo dunque fare riferimento all’ambito della procedura di definizione della lite fiscale pendente di cui alla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16, deve osservarsi che, in base al comma 3, lett. a, di tale disposizione “per lite pendente” si intende “quella in cui è parte l’Amministrazione Finanziaria dello Stato avente ad oggetto avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione”.

Nella specie, la lite instaurata concerne una cartella esattoriale, inerente la liquidazione dell’Irpeg e dell’Irap dovute per l’anno 2000 a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione: liquidazione cui la contribuente opponeva l’asserito perfezionamento del condono fiscale richiesto ai sensi della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9 – bis, (negato invece dall’ufficio).

Ciò premesso, la motivazione del diniego opposto dall’amministrazione finanziaria al condono successivamente richiesto in corso di causa dalla contribuente ai sensi del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, in relazione al medesimo rapporto tributario, deve ritenersi non conforme a diritto.

E’ bensì vero che, secondo principio affermato nella giurisprudenza di questa Corte, “il condono fiscale, essendo un accertamento straordinario o eccezionale, in deroga alle norme generali ed ordinarie, di un rapporto giuridico tributario, non è ammissibile, in mancanza di un’esplicita disposizione legislativa, relativamente a un altro condono: consentire un ulteriore accertamento straordinario, derivante da una legge successiva, di un rapporto già accertato in via straordinaria, equivarrebbe infatti ad ammettere un’eccezione di secondo grado” (Cass. 21328/2006; Cass. 5865/2013).

E’ stato tuttavia altresì precisato che non può escludersi la sussistenza di una lite pendente in relazione a controversia, effettiva e non apparente, concernente una cartella esattoriale, in cui si discuta dell’applicazione della normativa di condono (nella specie, la L. n. 289 del 2002, art. 9 – bis), dovendo in tal caso ritenersi che si sia in presenza di una lite fiscale definibile ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16 (v. Cass. 16864/2014; Cass. 8591/2006, quest’ultima riguardante fattispecie nella quale, nel corso del giudizio relativo all’impugnazione di un avviso di rettifica e di irrogazione di sanzione in materia di IVA, il contribuente aveva presentato dichiarazione integrativa per la definizione della controversia, ai sensi della L. 30 dicembre 1991, n. 413, la cui idoneità era stata peraltro contestata dall’amministrazione finanziaria, onde il contribuente aveva successivamente proposto ulteriore istanza dì definizione a norma dell’art. 16 della sopravvenuta L. n. 289 del 2002, istanza che questa Corte ha ritenuto ammissibile; cfr. anche Cass. 10537/2006; 20785/2005).

Ha pertanto errato l’Agenzia delle Entrate nell’escludere, nella specie, la pendenza di una lite effettiva, come tale suscettibile di definizione agevolata, ai sensi del condono di cui al D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12.

6. Per tutto quanto sopra esposto, riuniti i ricorsi, deve essere accolto il ricorso iscritto al n. 26497/12, avverso il diniego del condono di cui al D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, con annullamento del provvedimento di diniego di definizione agevolata della lite, e, per l’effetto, deve essere dichiarata l’estinzione del processo di cui al ricorso n. 26028/11.

Le spese processuali dell’intero processo, atteso l’esito, vanno integralmente compensate tra le parti.

PQM

La Corte, riuniti i ricorsi nn. 26028/11 e 26497/12, accoglie il ricorso n. 26497/12 avverso il diniego di condono, con annullamento del provvedimento di diniego di definizione agevolata della lite, e, per l’effetto, dichiara estinto il processo di cui al ricorso n. 26028/11; dichiara le spese processuali dell’intero processo compensate integralmente tra le parti.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2017

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