Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4967 del 24/02/2021

Cassazione civile sez. trib., 24/02/2021, (ud. 18/11/2020, dep. 24/02/2021), n.4967

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15722-2015 proposto da:

ING LEASE ITALIA SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CRESCENZIO 91, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO LUCISANO, che

la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

REGIONE LOMBARDIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 34, presso lo studio dell’avvocato CRISTIANO BOSIN,

rappresentata e difesa dall’avvocato MARCO CEDERLE;

– controricorrente –

avverso le sentenze nn. 7145/2014, 7146/2014, 7147/2014, 7148/2014,

7149/2014, 7150/2014, 7151/2014, 7152/2014 della COMM. TRIB. REG.

LOMBARDIA, depositate il 23/12/2014;

avverso le sentenze nn. 427/205, 429/2015, 430/2015, 431/2015,

432/2015, 433/2015 della COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA, depositate

l’11/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/11/2020 dal Consigliere. Dott. ORONZO DE MASI.

 

Fatto

RITENUTO

che:

ING Lease (Italia) s.p.a. ricorre per la cassazione delle sentenze nn. 7145/2014, 7146/2014, 7147/2014, 7148/2014, 7149/2014, 7150/2014, 7151/2014, 7152/2014, 427/2015, 429/2015, 430/2015, 431/2015, 432/2015, 433/2015, pronunciate dalla commissione tributaria regionale della Lombardia, in controversie concernenti l’impugnazione di avvisi di accertamento emessi dalla Regione Lombardia per omesso pagamento della tassa automobilistica (anno 2009) relativa ad autoveicoli acquistati e concessi in locazione finanziaria, per avere il giudice di appello affermato che, anche dopo la data dell’entrata in vigore della L. n. 29 del 2009 (15 agosto 2009), la tassa regionale di possesso dei veicoli è a carico del proprietario e dei concedente, così dovendosi interpretare l’art. 7, comma 2, che ha aggiunto nel novero dei soggetti passivi del tributo, gli “usufruttuari acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatoti a titolo di locazione finanziaria”.

La Regione Lombardia resiste con controricorso ed ha depositato memoria, con allegata documentazione; anche la ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con l’unico ricorso denuncia violazione e falsa applicazione del D.L. n. 953 del 2009, art. 5, comma 32, convertito, con modificazioni, nella L. n. 53 del 1982, così come modificato dalla L. n. 99 del 2009, art. 7, comma 2, lett. a), per aver la CTR ritenuto che, anche dopo la data della entrata in vigore della legge di modifica (15 agosto 2009), la tassa regionale di possesso dei veicoli sia a carico del concedente e dell’utilizzatore in solido laddove, invece, sarebbe stato corretto affermare che, da quella data, soggetto passivo della tassa è unicamente l’utilizzatore, con conseguente annullamento degli avvisi impugnati.

La controricorrente ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese processuali, ed all’uopo ha prodotto copia della Delib. della Giunta Regionale n. XI/1941/19, con la quale la Regione Lombardia ha provveduto all’annullamento degli avvisi di accertamento oggetto di causa, per cui le somme portate dagli stessi non sono più dovute.

Pertanto, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, va dichiarata la estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

La sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio, non potendo riconoscersi la idoneità al passaggio in giudicato di una regolamentazione del rapporto controverso non più attuale nè voluta dalle parti.

Va disposta, inoltre, la integrale compensazione delle spese di lite in ragione delle obiettive incertezze interpretative della normativa in tema di tassa automobilistica (ingenerate, in particolare, dal D.L. n. 113 del 2016, art. 10, conv. in L. n. 160 del 2016, che ha abrogato la norma di interpretazione autentica di cui al D.L. n. 78 del 2015, art. 9-bis, conv. in L. n. 125 del 2015), che, per il passato, individuava, quale soggetto passivo, esclusivamente l’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, salva l’ipotesi di responsabilità solidale della società di “leasing” la quale, in sua vece, avesse provveduto al pagamento cumulativo per i periodi compresi nella durata del contratto), e del progressivo consolidarsi della giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 13131/2019).

P.Q.M.

La Corte, dichiara la estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere e cassa senza rinvio le sentenze impugnate. Compensa tra le parti tutte le spese processuali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2021

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